Nel cedere o chiudere uno studio professionale oltre agli gli aspetti fiscali (vedi il nostro approfondimento) si pongono anche una serie di aspetti pratici. È consigliabile, per la copertura dei rischi professionali, attivare un'assicurazione cd. Postuma o Ultrattività.
L'assicurazione Postuma conferisce una garanzia per le condotte colpose poste in essere durante il periodo di validità della polizza RC, per cui la richiesta di risarcimento è pervenuta dopo la cessazione del contratto.
Sia nel caso di cessazione dell'attività che di cessione della stessa, il professionista dovrà cancellarsi dall'Albo provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Opportune valutazioni devono essere fatte anche con riferimento ai requisiti pensionistici raggiunti poiché, alla cessione ed alla cancellazione dall'albo, seguirà la cancellazione dall'ENPAM.
Potrebbe poi rendersi necessario concordare un eventuale piano di rientro dai fidi bancari.
La chiusura dello studio dentistico
La seconda modalità di cessazione dell'attività è la chiusura dello studio dentistico. Le problematiche relative alla chiusura dello studio dentistico sono essenzialmente due:
A tal riguardo è importante ricordare che l'attività del professionista non si può considerare cessata fintanto che tutte le altre operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali e dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, non siano concluse tra le quali anche gli incassi. Pertanto, la presenza di crediti relativi all'attività professionale impedisce la chiusura della partita IVA e, di conseguenza, il professionista dovrà mantenere aperta la partita IVA fino all'incasso dell'ultima parcella.
Il discorso relativo alla cessione dei beni strumentali è rilevante anche ai fini della chiusura dello studio dentistico, poiché le plusvalenze e minusvalenze concorrono alla formazione del reddito sia se realizzate mediante cessione a titolo oneroso sia se, cessata l'attività, vengono destinate al consumo personale o a finalità estranee alla professione tramite la cd. "autofattura".
Appare preferibile la cessione a terzi poiché la rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate non può fondarsi sul solo maggior valore di mercato ma deve altresì individuare altri elementi (quali ad esempio un maggior pagamento rispetto a quanto dichiarato). Viceversa nel caso di "autoconsumo" l'Agenzia potrà sviluppare un accertamento con esclusivo riferimento al valore di mercato dei beni (cd valore normale). In definitiva la cessione a terzi da un punto di vista di accertamento fiscale appare meno rischiosa rispetto all'autoconsumo.
Per quanto riguarda gli aspetti legali e pratici valgono considerazioni analoghe al caso della cessione dello studio sia in riferimento alla conservazione dei documenti fiscali, all'opportunità di stipulare un'assicurazione professionale postuma, all'eventuale piano di rientro per i fidi bancari, alla comunicazione di cessazione attività all'Agenzia delle Entrate. Sarà necessario dare un idoneo preavviso per terminare la locazione delle "mura" dello studio e per l'eventuale licenziamento dei dipendenti.
A cura di: Fulvio Giovannetti, dottore commercialista Studio Associato Giovannetti Di Agostino Ciancaleoni di Ascoli Piceno (AP)
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