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24 Gennaio 2014

Abusivismo odontoiatrico, la Commissione del Senato dà parere favorevole al DdL Marinello ma con alcune riserve. Punito anche ci esercita, senza titoli, la professione di odontotecnico


La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha dato parere favorevole, nella riunione di mercoledì 22 gennaio, al disegno di legge 471 (DdL Marinello) e 730 (DdL Barani) che modifica Art. 348 del codice penale inasprendo le pene per chi esercita senza titoli una professione ed introduce l'aggravante per chi si spaccia per medico dentisti o esercita illegalmente una Arte sanitaria.

La Commissione si legge nel documento approvato, "ritenuta condivisibile la finalità - che accomuna i provvedimenti esaminati - di adeguare il trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, così da innalzare il livello di deterrenza nei riguardi di condotte antigiuridiche sempre più diffuse, che incidono, tra l'altro, sul diritto fondamentale alla salute; esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite al disegno di legge n. 471 e valevoli, in quanto compatibili, anche per il disegno di legge abbinato":

a)     si valuti l'opportunità di mitigare il disposto del terzo comma dell'articolo 348 del Codice penale, come modificato, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che appare eccessiva e non modulabile dal giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto;

b)     si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito al disposto del secondo comma dell'articolo 348 del Codice penale, come modificato, che equipara nel trattamento sanzionatorio, in caso di morte o lesioni della persona assistita, due comportamenti caratterizzati da livelli di disvalore diversi: l'esercizio abusivo di una professione, certamente più grave in relazione alle sue astratte potenzialità lesive, e quello di un'arte sanitaria;

c)     si valuti l'opportunità di accompagnare l'adeguamento delle sanzioni con misure intese a sensibilizzare l'opinione pubblica circa i rischi derivanti dal ricorso a figure sanitarie sprovviste della necessaria qualificazione.

Il testo del DdL, se approvato innalzerà le pene per chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro. Se poi esercitando abusivamente una professione o di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie e cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Stesse pene per il prestanome. Il reato è aggravato se il consenso della persona offesa è ottenuto con artifici e raggiri o con l'induzione all'errore. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.
Per chi esercita una arte ausiliaria delle professioni sanitarie senza titolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 5.164 euro.

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