Il caso clinico era più grande di te e hai seguito il manuale? Non sei responsabile penalmente. Si potrebbero riassumere così, in modo magari riduttivo e banale ma efficace, i due emendamenti al disegno di legge 2224 sulla responsabilità medica proposti dal senatore Amedeo Bianco, ex presidente FNOMCeO, ora all'attenzione della Commissione sanità. Il testo recepisce le osservazioni della Commissione Giustizia del Senato ed attende un'approvazione che Federico Gelli, relatore a sua volta alla Camera, ha ventilato entro inizio estate.
L'emendamento 6.100 esclude la responsabilità penale di medico, infermiere od altri sanitari a tre condizioni: in un contesto di imperizia (no imprudenza e negligenza o disobbedienza a norme), ci si salva dalla sbarra se si sono seguite le raccomandazioni previste da linee guida ammesse dalla legge, raccomandazioni che a loro volta devono essere adeguate al caso specifico del paziente trattato. Oggi gli articoli 589 e 590 del codice penale puniscono il sanitario per omicidio e lesioni colpose con la reclusione fino a 5 anni ( omicidio colposo ) e fino a 2 anni (lesioni colpose gravissime).
Ma per il futuro articolo 590-sexies del c.p. "qualora l'evento si è verificato a causa d'imperizia, la punibilità è esclusa se sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto". L'emendamento 6.100 inoltre sopprime l'articolo 3 comma 1 della legge Balduzzi (il sanitario che si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve e risponde civilmente per responsabilità extracontrattuale) e modifica l'articolo 7 comma 3 del ddl 2224 con un testo più esteso attraverso l'emendamento 7.100.
Secondo quest'ultimo, l'esercente la professione sanitaria risponde sì in base all'articolo 2043 cc, per responsabilità extracontrattuale, ma non quando abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nel determinare il risarcimento del danno, tiene conto della condotta del sanitario ai sensi dell'articolo 5 del ddl 2224 e dell'articolo 590-sexies (imperizia, rispetto di linee guida adattate al caso concreto).
Mauro Miserendino per Doctor33
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