Per gli avocati Stefanelli e Castelli è un obbligo e non si può ignorare. Ecco di cosa si tratta e perché lo studio odontoiatrico deve attivarsi
Il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 — il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di copertura assicurativa e gestione del rischio sanitario — ha fissato al 16 marzo 2026 il termine entro cui tutte le strutture sanitarie con autorizzazione sanitaria dovevano istituire il Comitato di Valutazione Sinistri (CVS), vale a dire l’organo tecnico deputato alla valutazione delle richieste risarcitorie e al governo del rischio assicurativo.
La scadenza è decorsa, ma molti studi odontoiatrici non hanno ancora provveduto.
La ragione più frequente non è la mancata conoscenza dell’obbligo, ma una specifica convinzione interpretativa: che il CVS riguardi soltanto le strutture prive di copertura assicurativa, non quelle — come la grande maggioranza degli studi dentistici — che si sono dotate di una polizza di responsabilità civile. Questa convinzione, come si vedrà, non trova riscontro nel testo del decreto.
Il CVS vale anche per gli studi con polizza assicurativa?
La tesi che esclude gli studi assicurati dall’obbligo ha una sua logica sistematica apparente: il CVS è disciplinato nel Titolo III del D.M. 232/2023, dedicato alle cosiddette “misure analoghe” alla copertura assicurativa — ossia alle misure adottate da quelle strutture che scelgono di non stipulare una polizza e di gestire autonomamente il rischio. Da qui l’impressione che l’obbligo valga solo per chi non ha la polizza.
Il testo del decreto, tuttavia, dice altro. L’art. 15, comma 2, dispone che “la struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convenzione”.
In parole semplici: la norma cita esplicitamente entrambe le situazioni. La struttura sceglie se dotarsi di un CVS interno oppure ricorrere a uno esterno in convenzione, ma non se dotarsene. La collocazione nel Titolo III può aver generato equivoci, ma non modifica il dato testuale.
Quanto all’ambito soggettivo, l’art. 1, comma 1, lett. h) del decreto definisce “struttura” “la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi”.
La definizione prescinde dalla forma giuridica — studio monoprofessionale, studio associato, società tra professionisti, clinica — e dalla dimensione. Uno studio odontoiatrico che eroga prestazioni a pazienti rientra in questa definizione.
Lo studio piccolo può adempiere: il modello in convenzione
L’obiezione pratica più frequente è questa: il CVS richiede la presenza di un medico legale, un avvocato, un perito specializzato (loss adjuster) e un esperto di gestione del rischio (risk management).
Come può uno studio con due o tre professionisti sostenere queste competenze?
Il decreto ha anticipato questa difficoltà. L’art. 15 prevede espressamente che il CVS possa essere “proprio o in convenzione”: lo studio non deve assumere queste figure, ma può avvalersi di un organismo esterno che eroga il servizio per più strutture contemporaneamente. Si tratta di un modello già diffuso in altri comparti della sanità privata e accessibile anche agli studi di dimensioni contenute.
In concreto, l’adempimento richiede: adottare un regolamento o atto organizzativo che definisca ruoli, funzioni e procedure del CVS in convenzione; e garantire che l’organismo scelto sia effettivamente operativo nel momento in cui arriva una richiesta risarcitoria. Il costo del modello è proporzionato al volume di attività e al contenzioso atteso.
Cosa rischia lo studio che non si è adeguato?
Il D.M. 232/2023 non prevede una sanzione pecuniaria diretta per la mancata istituzione del CVS. Questo silenzio ha spinto molti a ritenere l’obbligo privo di conseguenze reali. In realtà, i rischi si dispiegano su più piani e, nel loro effetto combinato, risultano ben più gravosi di qualsiasi ammenda.
La polizza potrebbe non coprire
Le polizze claims made — ossia quelle che coprono le richieste risarcitorie presentate durante il periodo di vigenza, indipendentemente da quando si è verificato l’evento dannoso — devono incorporare i protocolli di gestione sinistri previsti dall’art. 15 del decreto. In assenza del CVS, la compagnia assicurativa può eccepire, ai sensi dell’art. 1915 c.c., che la struttura ha omesso di comunicare tempestivamente il sinistro o ha violato l’obbligo di salvataggio — ossia l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per contenere il danno. Se l’eccezione viene accolta, la copertura può essere ridotta o rifiutata.
Va aggiunto che l’art. 3, comma 7, del decreto correla la riduzione del premio assicurativo alle azioni documentate di gestione del rischio. Senza un CVS operativo, lo studio non ha documentazione da esibire all’assicuratore e il premio resta sui livelli più elevati.
La conciliazione obbligatoria si inceppa
Prima di poter agire in giudizio, il paziente deve avviare un tentativo di conciliazione mediante accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis c.p.c.) — una procedura obbligatoria, che precede la causa vera e propria e serve a ottenere una valutazione tecnica del sinistro prima di andare in tribunale. In quella sede è la compagnia assicurativa a dover formulare un’offerta di risarcimento (art. 8, comma 4, L. 24/2017), ma può farlo in modo adeguato solo se lo studio le ha fornito una valutazione tecnica interna. In assenza del CVS, quella valutazione non esiste o può risultare errata. La conciliazione fallisce, il contenzioso si allunga e i costi crescono.
Il diritto di rivalsa sul professionista può andare perduto
Se la struttura paga il risarcimento al paziente, può poi agire in rivalsa contro il professionista responsabile per recuperare quanto versato, anche in caso di dolo o colpa grave (art. 9, L. 24/2017). Ma per non perdere questo diritto, la struttura deve aver comunicato al sanitario coinvolto l’avvio del giudizio entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’atto (art. 13). Il CVS è l’organo più adatto a presidiare questi termini. La sua assenza espone la struttura al rischio di una decadenza dal diritto di rivalsa, con effetti irreversibili sul piano economico.
L’autorizzazione sanitaria può essere messa in discussione
Le strutture sanitarie private operano in forza di autorizzazione (art. 8-ter, D.Lgs. 502/1992) e, ove eroghino prestazioni per il SSN, di accreditamento istituzionale (art. 8-quater). L’art. 18, comma 5, del decreto prevede che Ministeri e Regioni verifichino periodicamente il rispetto delle disposizioni del D.M. 232/2023. Alcune regioni hanno già integrato gli obblighi della Legge Gelli-Bianco nei requisiti autorizzativi: la Regione Emilia-Romagna, ad esempio, richiede tra i criteri di autorizzazione e accreditamento degli erogatori di cure domiciliari la dotazione di un piano di gestione del rischio clinico (DGR n. 2221/2022), requisito direttamente collegato all’esistenza di un CVS. La mancata istituzione può quindi tradursi in contestazioni in sede di verifica, con ricadute sui provvedimenti amministrativi che consentono allo studio di operare.
Gli amministratori rischiano in proprio
L’art. 2086 c.c., come riformulato dal Codice della Crisi, impone all’amministratore di istituire assetti organizzativi adeguati. Un sistema di gestione dei sinistri non conforme al D.M. 232/2023 può integrare una violazione di tale obbligo. Se dalla mancata istituzione del CVS derivano danni patrimoniali alla struttura — un accantonamento insufficiente, un’azione di rivalsa preclusa, un premio più elevato — il nesso tra carenza organizzativa e danno può fondare un’azione di responsabilità verso gli amministratori (artt. 2392 ss. c.c. per le s.p.a., art. 2476 c.c. per le s.r.l.).
In sintesi, le conseguenze della mancata istituzione del CVS
| Piano | Conseguenza |
| Assicurativo | Eccezioni ex art. 1915 c.c.; riduzione o rifiuto dell’indennizzo; premio non negoziabile |
| Processuale | Fallimento della conciliazione obbligatoria; contenzioso più lungo e più costoso |
| Patrimoniale | Perdita del diritto di rivalsa sul sanitario per decadenza dai termini ex art. 13 L. 24/2017 |
| Amministrativo | Rilievi in sede di verifica dei requisiti; possibili ricadute su autorizzazione e accreditamento |
| Societario | Responsabilità personale dell’amministratore e/o titolare dello studio |
Il CVS: un presidio organizzativo, non solo un adempimento
La giurisprudenza in materia di malpractice sanitaria riconosce voci di danno che possono determinare esposizioni economiche molto rilevanti. Uno studio che riceve una richiesta risarcitoria senza un CVS non è in grado di valutare con metodo la propria esposizione, né di verificare se la polizza copra davvero il danno contestato.
Il CVS colma esattamente questa lacuna: produce una valutazione tecnica strutturata del sinistro che consente alla struttura di decidere in modo informato se transare, resistere in giudizio, cooperare con la compagnia o agire in rivalsa sul professionista. In altri termini, il CVS non è un adempimento formale aggiuntivo rispetto alla polizza assicurativa: è lo strumento attraverso cui la struttura esercita un governo consapevole del proprio rischio.
Conclusioni: alcune indicazioni operative
La scadenza è decorsa. Dal 31 marzo 2026, ogni richiesta risarcitoria ricevuta da uno studio non conforme può innescare le conseguenze descritte.
Le azioni prioritarie sono le seguenti:
Il costo dell’adeguamento — in qualunque modello organizzativo si scelga — è incomparabilmente inferiore al costo della non conformità.
A cura di: Avv. Silvia Stefanelli, Avv. Gaspare Castelli
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