Per gli avocati Stefanelli e Castelli è un obbligo e non si può ignorare. Ecco di cosa si tratta e perché lo studio odontoiatrico deve attivarsi
Il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 — il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di copertura assicurativa e gestione del rischio sanitario — ha fissato al 16 marzo 2026 il termine entro cui tutte le strutture sanitarie con autorizzazione sanitaria dovevano istituire il Comitato di Valutazione Sinistri (CVS), vale a dire l’organo tecnico deputato alla valutazione delle richieste risarcitorie e al governo del rischio assicurativo.
La scadenza è decorsa, ma molti studi odontoiatrici non hanno ancora provveduto.
La ragione più frequente non è la mancata conoscenza dell’obbligo, ma una specifica convinzione interpretativa: che il CVS riguardi soltanto le strutture prive di copertura assicurativa, non quelle — come la grande maggioranza degli studi dentistici — che si sono dotate di una polizza di responsabilità civile. Questa convinzione, come si vedrà, non trova riscontro nel testo del decreto.
Il CVS vale anche per gli studi con polizza assicurativa?
La tesi che esclude gli studi assicurati dall’obbligo ha una sua logica sistematica apparente: il CVS è disciplinato nel Titolo III del D.M. 232/2023, dedicato alle cosiddette “misure analoghe” alla copertura assicurativa — ossia alle misure adottate da quelle strutture che scelgono di non stipulare una polizza e di gestire autonomamente il rischio. Da qui l’impressione che l’obbligo valga solo per chi non ha la polizza.
Il testo del decreto, tuttavia, dice altro. L’art. 15, comma 2, dispone che “la struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convenzione”.
In parole semplici: la norma cita esplicitamente entrambe le situazioni. La struttura sceglie se dotarsi di un CVS interno oppure ricorrere a uno esterno in convenzione, ma non se dotarsene. La collocazione nel Titolo III può aver generato equivoci, ma non modifica il dato testuale.
Quanto all’ambito soggettivo, l’art. 1, comma 1, lett. h) del decreto definisce “struttura” “la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi”.
La definizione prescinde dalla forma giuridica — studio monoprofessionale, studio associato, società tra professionisti, clinica — e dalla dimensione. Uno studio odontoiatrico che eroga prestazioni a pazienti rientra in questa definizione.
Lo studio piccolo può adempiere: il modello in convenzione
L’obiezione pratica più frequente è questa: il CVS richiede la presenza di un medico legale, un avvocato, un perito specializzato (loss adjuster) e un esperto di gestione del rischio (risk management).
Come può uno studio con due o tre professionisti sostenere queste competenze?
Il decreto ha anticipato questa difficoltà. L’art. 15 prevede espressamente che il CVS possa essere “proprio o in convenzione”: lo studio non deve assumere queste figure, ma può avvalersi di un organismo esterno che eroga il servizio per più strutture contemporaneamente. Si tratta di un modello già diffuso in altri comparti della sanità privata e accessibile anche agli studi di dimensioni contenute.
In concreto, l’adempimento richiede: adottare un regolamento o atto organizzativo che definisca ruoli, funzioni e procedure del CVS in convenzione; e garantire che l’organismo scelto sia effettivamente operativo nel momento in cui arriva una richiesta risarcitoria. Il costo del modello è proporzionato al volume di attività e al contenzioso atteso.
Cosa rischia lo studio che non si è adeguato?
Il D.M. 232/2023 non prevede una sanzione pecuniaria diretta per la mancata istituzione del CVS. Questo silenzio ha spinto molti a ritenere l’obbligo privo di conseguenze reali. In realtà, i rischi si dispiegano su più piani e, nel loro effetto combinato, risultano ben più gravosi di qualsiasi ammenda.
La polizza potrebbe non coprire
Le polizze claims made — ossia quelle che coprono le richieste risarcitorie presentate durante il periodo di vigenza, indipendentemente da quando si è verificato l’evento dannoso — devono incorporare i protocolli di gestione sinistri previsti dall’art. 15 del decreto. In assenza del CVS, la compagnia assicurativa può eccepire, ai sensi dell’art. 1915 c.c., che la struttura ha omesso di comunicare tempestivamente il sinistro o ha violato l’obbligo di salvataggio — ossia l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per contenere il danno. Se l’eccezione viene accolta, la copertura può essere ridotta o rifiutata.
Va aggiunto che l’art. 3, comma 7, del decreto correla la riduzione del premio assicurativo alle azioni documentate di gestione del rischio. Senza un CVS operativo, lo studio non ha documentazione da esibire all’assicuratore e il premio resta sui livelli più elevati.
La conciliazione obbligatoria si inceppa
Prima di poter agire in giudizio, il paziente deve avviare un tentativo di conciliazione mediante accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis c.p.c.) — una procedura obbligatoria, che precede la causa vera e propria e serve a ottenere una valutazione tecnica del sinistro prima di andare in tribunale. In quella sede è la compagnia assicurativa a dover formulare un’offerta di risarcimento (art. 8, comma 4, L. 24/2017), ma può farlo in modo adeguato solo se lo studio le ha fornito una valutazione tecnica interna. In assenza del CVS, quella valutazione non esiste o può risultare errata. La conciliazione fallisce, il contenzioso si allunga e i costi crescono.
Il diritto di rivalsa sul professionista può andare perduto
Se la struttura paga il risarcimento al paziente, può poi agire in rivalsa contro il professionista responsabile per recuperare quanto versato, anche in caso di dolo o colpa grave (art. 9, L. 24/2017). Ma per non perdere questo diritto, la struttura deve aver comunicato al sanitario coinvolto l’avvio del giudizio entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’atto (art. 13). Il CVS è l’organo più adatto a presidiare questi termini. La sua assenza espone la struttura al rischio di una decadenza dal diritto di rivalsa, con effetti irreversibili sul piano economico.
L’autorizzazione sanitaria può essere messa in discussione
Le strutture sanitarie private operano in forza di autorizzazione (art. 8-ter, D.Lgs. 502/1992) e, ove eroghino prestazioni per il SSN, di accreditamento istituzionale (art. 8-quater). L’art. 18, comma 5, del decreto prevede che Ministeri e Regioni verifichino periodicamente il rispetto delle disposizioni del D.M. 232/2023. Alcune regioni hanno già integrato gli obblighi della Legge Gelli-Bianco nei requisiti autorizzativi: la Regione Emilia-Romagna, ad esempio, richiede tra i criteri di autorizzazione e accreditamento degli erogatori di cure domiciliari la dotazione di un piano di gestione del rischio clinico (DGR n. 2221/2022), requisito direttamente collegato all’esistenza di un CVS. La mancata istituzione può quindi tradursi in contestazioni in sede di verifica, con ricadute sui provvedimenti amministrativi che consentono allo studio di operare.
Gli amministratori rischiano in proprio
L’art. 2086 c.c., come riformulato dal Codice della Crisi, impone all’amministratore di istituire assetti organizzativi adeguati. Un sistema di gestione dei sinistri non conforme al D.M. 232/2023 può integrare una violazione di tale obbligo. Se dalla mancata istituzione del CVS derivano danni patrimoniali alla struttura — un accantonamento insufficiente, un’azione di rivalsa preclusa, un premio più elevato — il nesso tra carenza organizzativa e danno può fondare un’azione di responsabilità verso gli amministratori (artt. 2392 ss. c.c. per le s.p.a., art. 2476 c.c. per le s.r.l.).
In sintesi, le conseguenze della mancata istituzione del CVS
| Piano | Conseguenza |
| Assicurativo | Eccezioni ex art. 1915 c.c.; riduzione o rifiuto dell’indennizzo; premio non negoziabile |
| Processuale | Fallimento della conciliazione obbligatoria; contenzioso più lungo e più costoso |
| Patrimoniale | Perdita del diritto di rivalsa sul sanitario per decadenza dai termini ex art. 13 L. 24/2017 |
| Amministrativo | Rilievi in sede di verifica dei requisiti; possibili ricadute su autorizzazione e accreditamento |
| Societario | Responsabilità personale dell’amministratore e/o titolare dello studio |
Il CVS: un presidio organizzativo, non solo un adempimento
La giurisprudenza in materia di malpractice sanitaria riconosce voci di danno che possono determinare esposizioni economiche molto rilevanti. Uno studio che riceve una richiesta risarcitoria senza un CVS non è in grado di valutare con metodo la propria esposizione, né di verificare se la polizza copra davvero il danno contestato.
Il CVS colma esattamente questa lacuna: produce una valutazione tecnica strutturata del sinistro che consente alla struttura di decidere in modo informato se transare, resistere in giudizio, cooperare con la compagnia o agire in rivalsa sul professionista. In altri termini, il CVS non è un adempimento formale aggiuntivo rispetto alla polizza assicurativa: è lo strumento attraverso cui la struttura esercita un governo consapevole del proprio rischio.
Conclusioni: alcune indicazioni operative
La scadenza è decorsa. Dal 31 marzo 2026, ogni richiesta risarcitoria ricevuta da uno studio non conforme può innescare le conseguenze descritte.
Le azioni prioritarie sono le seguenti:
Il costo dell’adeguamento — in qualunque modello organizzativo si scelga — è incomparabilmente inferiore al costo della non conformità.
A cura di: Avv. Silvia Stefanelli, Avv. Gaspare Castelli
Se hai trovato utile questo articolo e non sei ancora abbonato ad Odontoiatria33, sostieni
la qualità della nostra informazione
ABBONATI
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
In una nota unitaria, i due sindacati rappresentano al Ministero l’opportunità di riconsiderare quanto definito a carico degli studi odontoiatrici ed esentare studi monoprofessionali, associati e...
normative 27 Maggio 2026
Ai Ministeri competenti, oltre ai chiarimenti viene ribadito: gli studi monoprofessionali non sono coinvolti
cronaca 21 Maggio 2026
A chiederlo ai ministeri competenti l’AIO Torino Cuneo che vuole in particolare chiarire se l’eventuale obbligo interessa anche agli studi mono professionali o associati
Per ANDI sarà opportuno programmare l’adesione al fine di mantenere una condizione di piena coerenza al dettame legislativo
O33gestione-dello-studio 19 Luglio 2023
Una guida ENPAM aiuta nel capire il “glossario” utilizzato nelle polizze e quali siano le voci importanti da verificare nella scelta
O33normative 14 Luglio 2026
Respinta la domanda di un giovane dentista che voleva far riconoscere come dipendente un rapporto professionale svolto in uno studio dentistico
O33gestione-dello-studio 13 Luglio 2026
Per l’Agenzia delle Entrate la trasformazione non genera plusvalenze o minusvalenze sui beni che compongono l'organizzazione professionale, inclusi clientela, beni materiali e altri asset...
approfondimenti 08 Luglio 2026
Lo Muzio: subito il Decreto per la distribuzione dei posti, a rischio non solo la formazione degli specializzandi ma l’assistenza fornita ai cittadini
cronaca 01 Luglio 2026
L’AGCM, commentando il DDL sulle professioni sanitari, riferendosi agli Ordini, chiede una netta distinzione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza e la rappresentanza degli...
Per l’Associazione ancora troppi siti e pagine social di laboratori non sarebbero a norma e pubblica una breve guida con le regole fondamentali
Approfondimenti 31 Luglio 2026
Una revisione scientifica aggiornata separa le evidenze dalle convinzioni diffuse e fotografa lo stato attuale delle conoscenze
Uno studio evidenzia come l'integrazione tra Lean Management e strumenti digitali possa migliorare l'organizzazione dei laboratori odontotecnici, riducendo errori, stress e tempi...
O33Approfondimenti 31 Luglio 2026
La parodontite resta strettamente legata al tabacco, se ne parla in un approfondimento dell’ European Federation of Periodontology
Cronaca 31 Luglio 2026
Dal primo settembre iniziano le lezioni del semestre aperto, queste le novità fino ad ora attivate
EDRA lancia i Summer Edra ECM, una promozione speciale che consente di accedere a tutti i corsi del catalogo formativo ECM con il 20% di sconto, fino al 25 agosto
Igienisti Dentali 30 Luglio 2026
La prof.ssa Nardi evidenzia che la salute orale si basa sulla gestione efficace del biofilm e sul mantenimento di un microbioma equilibrato, non sull’eliminazione indiscriminata...
di Prof.ssa Gianna Maria Nardi
Cronaca 30 Luglio 2026
Regione Piemonte e Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria finanziano progetto screening neonatale e odontoiatria solidale
Approfondimenti 30 Luglio 2026
Straumann ha chiesto dei suggerimenti da dare ai lettori della stampa generalista dati alla dott.ssa Laforì. Suggerimenti che, se condivisi, possono essere replicati ai vostri...
Normative 30 Luglio 2026
Il presidente della Commissione Albo Odontoiatri Andrea Senna interviene sui social per ricordare ai professionisti un adempimento spesso trascurato ma previsto dalla normativa e...
Uno studio clinico pilota ha confrontato tre diverse soluzioni di uso comune per valutare la loro capacità di ridurre la contaminazione batterica delle setole dopo l'utilizzo quotidiano dello...
Aziende 29 Luglio 2026
L’esperienza del prof. Marco Martignoni con le soluzioni di imaging Dürr Dental: semplifica la selezione del protocollo e l’esecuzione dell’esame, riducendo la complessità...
Normative 29 Luglio 2026
Focus sulle novità del Decreto Sicurezza. ANTLO ricorda le regole e le responsabilità per titolare di laboratorio e studente. Un ripasso che può essere utile
Approfondimenti 28 Luglio 2026
Lo studio ha analizzato gli interventi riabilitativi basati sugli esercizi orali e gli strumenti impiegati per misurarne l’impatto sulle funzioni del cavo orale. Questi gli allenamenti da insegnare...
Cronaca 28 Luglio 2026
Ogni giorno medicina e odontoiatria fanno passi avanti sviluppando nuovi approcci terapeutici e tecnologie che consentono di proporre ai pazienti riabilitazioni sempre più veloci e...
