Ritengo necessario intervenire su alcune affermazioni dell'intervista ai due dirigenti AIOP in merito alla questione "prove di congruità e ottimizzazione dentro o fuori del cavo orale".
Mi riesce difficile comprendere che possa esistere un punto di vista "scientifico" ed uno "sindacale" su un problema che è soltanto "fattuale" e cioè che riguarda la stragrandissima maggioranza dei rapporti clinico-tecnico, così come credo sia inopportuno fare affermazioni destituite di fondamento e/o che lasciano intendere divieti che nessuna legge prevede.
Infatti non c'è nessuna legge che vieti all'odontotecnico la sua presenza nello studio odontoiatrico e la presenza nello schema di profilo delle famose prove di congruità ma anche dell'ottimizzazione del dispositivo nel cavo orale, definiti dal CSS nel 2001 non aveva fatto assolutamente discutere, tant'è che fu approvato sia dalla FNOMCeO nella persona del dottor Renzo che dalla stessa ANDI.
Nel 2007, il CSS approvò un testo che non escludeva le prove di congruità nel cavo orale, mentre specificava che l'ottimizzazione del dispositivo doveva essere compiuta al di fuori del cavo orale, una mediazione che però non ha impedito ai rappresentanti odontoiatrici un incredibile voltafaccia rispetto al 2001.
Il testo in materia è molto chiaro e recita "L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza".
Come poi si possano effettuare le prove di congruità fuori del cavo orale è un mistero che spero qualcuno possa prima o poi svelare. Le prove di congruità sono ovviamente atti precedenti all'ottimizzazione e non possono essere confusi, così come è assolutamente chiara la divisione di ruoli e competenze fra tecnico e clinico, ed infatti lo schema di profilo recita: "L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo".
Riporto integralmente quanto recita lo schema di profilo perché spesso, leggendo certe affermazioni, mi sembra che ci si diletti da più parti a commentare un testo che non si conosce, al di là delle note posizioni strumentali e totalmente infondate di certi interessati ambienti odontoiatrici.
Al contrario poi di quanto afferma il Presidente AIOP, i tecnici vengono ancora chiamati a studio dai clinici per le prove di congruità - e lo dico da odontotecnico che conosce da decenni la realtà della propria categoria - perché ritengono il fabbricante del dispositivo la figura più adatta giustamente a compiere questo atto, tecnico che peraltro non viene nemmeno retribuito per questa consulenza.
I tecnici ortopedici e i podologi, che condividono con gli odontotecnici le normative italiane e europee per la fabbricazione dei rispettivi dispositivi, senza scandalo da 25 anni hanno un profilo che consente loro questi atti. Gli odontotecnici non ce l'hanno perché incappati dapprima nella modifica del Titolo V e poi nell'incredibile voltafaccia ANDI e del Presidente CAO che arriva addirittura, senza alcuna vergogna, ad affermare che con il profilo, gli odontotecnici intendono introdurre in Italia la figura dell'odontoprotesista.
Lo schema di profilo approvato per la seconda volta dal CSS nel 2007 prevede inoltre altri due fatti non secondari: l'innalzamento a livello universitario dell'iter formativo dei tecnici e, soprattutto, l'esclusività della produzione dei dispositivi da parte dei tecnici.
Ed a proposito della fabbricazione dei dispositivi, non abbiamo udito alcun grido di scandalo, quando si è permessa con una semplice circolare ministeriale, la fabbricazione con tecnologie cad cam dei dispositivi da parte dei clinici, perché - con una interpretazione gesuitica, nel senso più deteriore del termine - considerati parti di una prestazione clinica, esonerandoli dagli adempimenti e dalle obbligazioni previste per gli odontotecnici. Con buona pace di quei diritti dei pazienti tutelati dalle direttive europee.
In sintesi, lo schema di profilo è un corpus unico che risulta essere, dopo ben diciotto anni dalla prima approvazione da parte del CSS, assolutamente attuale, un corpus che non può essere mutilato in qualche sua parte casomai per affibbiarci comunque l'etichetta di professione sanitaria e rendere l'obbligatoria l'ECM.
Vito Palmiotti, responsabile normative e servizi ANTLO
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