Addio ai vecchi libri-paga, ai librimatricola, ai registri delle presenze e ad altre ingombranti “scartoffie”. Ora, a sostituirli, è arrivato un nuovo documento che promette di snellire le procedure amministrative delle aziende e degli studi professionali, compresi quelli odontoiatrici. Si chiama Libro unico del lavoro ed è stato istituito con la legge n. 133 del 2008.
Una legge che nasce con uno scopo ben preciso: quello di documentare in maniera più agevole tutti (o quasi) i rapporti di lavoro dipendente, semplificando anche gli adempimenti burocratici delle imprese e facilitando i controlli delle autorità nella lotta al “sommerso”.
Il Libro unico, infatti, è un documento molto “spartano”, di una sola pagina di lunghezza, la cui struttura ricalca fedelmente quella del vecchio cedolino-paga, già ben conosciuto da chi, nelle aziende, si occupa della contabilità e dei rapporti con il personale. Retribuzione lorda e netta, trattenute previdenziali e fiscali sono dunque le più importanti voci che compongono questo nuovo prospetto, al quale i datori di lavoro devono però allegare anche un calendario delle presenze, che ogni mese attesta il numero di ore lavorate, le festività, i giorni di ferie e gli eventuali permessi di cui ha beneficiato ciascun dipendente (si veda il facsimile riportato in pagina).
A dire il vero, non proprio tutti i lavoratori devono essere iscritti, nero su bianco, sulle pagine del Libro unico, ma soltanto gli assunti a tempo indeterminato, gli associati in partecipazione che conferiscono delle prestazioni professionali e chi ha un contratto di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa.
Senza dimenticare, infine, i lavoratori interinali e quelli che operano presso una succursale dell’impresa o (nel caso degli odontoiatri e degli altri camici bianchi) presso una sede distaccata dell’ambulatorio. Sono invece esclusi i tirocinanti, gli stagisti e i collaboratori autonomi.
PROCEDURE PIÙ SNELLE
In poche righe, insomma, il Libro unico del lavoro fornirà tutte le informazioni essenziali che caratterizzano il rapporto tra le aziende o i professionisti e i loro dipendenti. Queste procedure abbastanza snelle, però, non significano automaticamente che i titolari di uno studio o di un’impresa siano del tutto liberi dai soliti “grattacapi” amministrativi. I grattacapi oggi sono indubbiamente meno onerosi di prima, ma esistono ancora. La legge n. 133 fissa dei paletti ben precisi sulle modalità di custodia dei documenti e sul loro utilizzo durante i controlli effettuati dagli Ispettori del lavoro.
Innanzitutto, il Libro unico deve essere conservato per almeno cinque anni (contro i dieci anni previsti per i vecchi libri-paga) presso la sede legale dello studio o dell’impresa oppure presso gli uffici di un consulente del lavoro e di un commercialista (c’è anche la possibilità di affidare il Libro a eventuali associazioni di categoria che offrono un servizio di custodia ai propri iscritti). Inoltre, esiste una particolare disciplina che regola i controlli effettuati dalle autorità impegnate nella lotta al “sommerso”.
IL LIBRO IN MANO AGLI ISPETTORI
Nel caso in cui l’Ispettorato del lavoro abbia disposto un controllo per verificare la presenza di eventuali dipendenti in nero, l’imprenditore o il professionista deve, infatti, esibire il proprio Libro unico tempestivamente (cioè prima che i funzionari pubblici redigano un verbale sull’ispezione). Tuttavia, se i documenti non sono custoditi nella sede della società o nello studio professionale, ma si trovano presso gli uffici di un commercialista o di un consulente, saranno questi ultimi ad adoperarsi per presentare al più presto il Libro unico (eventualmente anche via fax o per posta elettronica).
OCCHIO ALLE SCADENZE
Occorre poi rispettare sempre i termini di tempo previsti dalla legge n. 133 per la compilazione dei documenti. Le scritture del Libro unico, relative a ciascun dipendente, devono infatti essere redatte ogni trenta giorni, (entro il 16 del mese successivo allo svolgimento del rapporto di lavoro). Queste disposizioni comportano indubbiamente un notevole beneficio per i professionisti e per gli imprenditori rispetto alle norme in vigore per i vecchi libri-matricola, che dovevano invece essere aggiornati quotidianamente.
LOTTA AL SOMMERSO
Ma i vantaggi portati in dote dalla legge n. 133 si vedranno (almeno lo sperano in molti) soprattutto nella battaglia contro il lavoro nero. Avendo abolito molti documenti e molti registri (in primis il libro-matricola), le nuove disposizioni approvate nel 2008 rendono infatti più veloci e agevoli i controlli degli ispettori, per accertare la presenza di eventuali “dipendenti nascosti” nell’impresa o nello studio professionale. I funzionari pubblici, infatti, possono stabilire l’esistenza di un rapporto di lavoro sommerso, non appena risulti che un dipendente non è iscritto nel Libro unico e soprattutto se il professionista o l’imprenditore non gli hanno inviato la comunicazione di assunzione, prevista come obbligo già nel 2006 dalla legge n. 296.
GdO 2009; 4
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