Secondo la Corte, le scelte sull'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari del Governo Draghi nel periodo pandemico non sono "irragionevoli né sproporzionate"
Le scelte sull'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari adottate dal Governo Draghi nel periodo pandemico non sono "irragionevoli né sproporzionate". A dirlo è la Corte Costituzionale a proposito dei ricorsi presentati in questi mesi da cinque tribunali - Brescia, Catania, Padova, Tar della Lombardia e Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia.
La decisione della Consulta arriva dopo una camera di consiglio durata una intera giornata, quella di ieri. Le sentenze verranno depositate nel prossimo periodo, ma dalla Corte Costituzionale, in una nota, è stata comunicata la posizione con cui sono stati respinti i ricorsi contro i provvedimenti del Governo Draghi che avevano introdotto l'obbligo vaccinale per alcune categorie - tra cui gli operatori sanitari - e gli over 50.
Le questioni, sollevate da cinque uffici giudiziari con 11 ordinanze, sono di vario tipo. Alcune, per esempio, come è stato osservato dalle agenzie, hanno riguardato la legittimità dell'obbligo, altri la proporzionalità delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai lavoratori a distanza, e la sicurezza dei vaccini. La Corte ha respinto tutte le questioni sollevate, sia pure con modalità diverse.
Nel dettaglio, si legge nella nota, è stato ritenuto "inammissibile, per ragioni processuali", - il che significa che i giudici non sono entrati nel merito, ma hanno valutato il metodo del ricorso - la "questione relativa alla impossibilita, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, nè sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico".
Soddisfatto della sentenza il presidente FNOMCeO Filippo Anelli.
“Le ragioni della scienza sulla efficacia dei vaccini per la protezione della popolazione sono state riconosciute – commenta in una nota Anelli – così come sono state testimoniate dalla adesione della stragrande maggioranza degli italiani, che si sono sottoposti alla vaccinazione, e dai 470.000 medici e odontoiatri italiani che hanno adempiuto all’obbligo vaccinale: il 99,2%, ossia la quasi totalità. La Corte ha ritenuto infatti che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi né irragionevole né sproporzionata. E questo alla luce dei dati epidemiologici e delle evidenze scientifiche disponibili”.
“La Corte - spiega Anelli - ha ribadito con chiarezza che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di contemperare il diritto alla salute del singolo con il coesistente diritto degli altri e quindi con l’interesse della collettività. E che la tutela della salute implica anche il «dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri». E ciò in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività», in nome del quale «quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico». Di fronte alla situazione epidemiologica in atto, al carico dei sistemi sanitari, tenendo conto dei dati sull’efficacia e sicurezza dei vaccini, la scelta di prevedere per i sanitari il requisito della vaccinazione appare pienamente rispettosa dei principi di idoneità, necessarietà e proporzionalità”.
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