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28 Giugno 2016

Autorizzazioni sanitarie, cosa cambia dopo l'approvazione delle nuove regole. Le indicazioni del presidente CAO Roma ai dentisti laziali e non solo


Dopo il parere positivo della Conferenza Stato Regioni all'accordo in merito ai "Requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche" e le successive polemiche, il dubbio per il singolo dentista è: ma io che ho già l'autorizzazione devo comunque richiederla o adeguare la struttura alle nuove norme?

Un dubbio legittimo che abbiamo girato al presidente CAO Roma Brunello Pollifrone che aveva seguito come CAO, insieme alle sigle sindacali che rappresentano gli odontoiatri, la stesura dei regimi autorizzativi approvati dalla Regione Lazio nei mesi scorsi. Norme che a detta di molti sono tra quelle che garantiscono meglio sia il paziente che il libero professionista imponendo norme e requisiti strutturali non sulla base della dimensione dello studio, e di quanti riuniti possiede come prevede l'accordo appena approvato dalla Stato Regioni, ma sulla base del tipo di prestazioni che lo studio eroga.

Presidente Pollifrone, ci sintetizza i cardini della norma sulle autorizzazioni sanitarie nel lazio?

A partire dall'11 febbraio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.2/2007, tutti gli studi odontoiatrici erano stati assoggettati al regime autorizzativo. Ovvero per poter aprire uno studio odontoiatrico era necessario richiedere sempre un'autorizzazione regionale. Ora invece, grazie all'entrata in vigore delle DGR 447/2015, per la prima volta anche nel Lazio sarà possibile aprire uno studio odontoiatrico in 24 ore, con una semplice comunicazione alla ASL competente per territorio. Nel confrontarci con la Regione proponendo la nostra idea ci siamo ispirati a quanto già previsto in alcune Regioni, come Toscana e Lombardia, cercando di emularne gli aspetti più positivi e migliorandone addirittura alcune sfaccettature. La discriminante per essere assoggettati o meno al regime autorizzativo è legata al tipo di attività che si svolgono, ritenute invasive o meno (riferimento art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.). Ad esempio sono considerati invasivi, e quindi soggetti ad autorizzazione regionale, gli interventi odontoiatrici che prevedono la trasposizione del nervo alveolare inferiore, gli impianti zigomatici, il grande rialzo del seno mascellare.  Per gli odontoiatri che decideranno invece di non svolgere attività invasiva, sarà possibile: coesistere negli stessi locali con altri medici, anche con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; avere studi associati tra medici specialisti ed odontoiatri (riconoscendo finalmente una pari dignità degli odontoiatri alla stregua dei medici).

Tra le norme contenute la possibilità per il titolare dello studio di "bloccare" l'accesso nello studio da parte degli organi preposti al controllo se non è presente un rappresentante sindacale. Come dovranno comportarsi i dentisti?

Il termine corretto è "concordare", ovvero la norma prevede la possibilità di stabilire insieme agli ispettori la data del sopralluogo. E' stato finalmente riconosciuto un ruolo importantissimo alle rappresentanze sindacali (ANDI e AIO): basterà indicare, in fase di richiesta, il nominativo di un rappresentante sindacale che potrà presenziare durante tutte le fasi ispettive.

L'accordo approvato dalla Stato Regione su proposta del Ministero della Salute pone norme molto più restrittive. Che valore ha l'accordo, renderà nullo quanto approvato dalla Regione Lazio e dalle altre Regioni italiane?

Questo è una problematica che è in fase di studio dai rappresentanti della CAO nazionale. Le mie dichiarazioni hanno valore per la CAO Roma e preferisco non entrare in merito a situazioni che coinvolgono tutte le rappresentanze nazionali. Nei giorni sorsi anche il vostro giornale ha pubblicato le reazioni e le azioni messe in campo dal presidente CAO Nazionale Giuseppe Renzo che ritengo doverose ed incisive e sono convinto che potranno essere positive sul futuro della questione a cominciare proprio dal chiarire i dubbi interpretativi.

Ci aiuta però a capire entrando nel pratico? Ci dice come deve comportarsi il titolare dello studio in questi tre scenari: Lo studio già autorizzato dalla Regione Lazio; Studio già autorizzato dalla regione Lazio che deve cambiare sede; Nuovo studio che deve richiedere l'autorizzazione.

E' molto semplice:

1) Lo studio già autorizzato può decidere se restare con il vecchio regime autorizzativo o passare al nuovo iter previsto dalla 447/2015. La decisione potrà essere legata, ad esempio, alla possibilità di condividere lo studio con altri colleghi (non prevista per chi è soggetto ad autorizzazione regionale). Basta solo ricordare che il passaggio da un iter ad un altro è considerata come una nuova apertura dell'attività e si rischiano di perdere eventuali diritti acquisiti.

2)-3) Per lo studio che deve cambiare sede vale il discorso analogo, anzi, poiché il trasferimento, da un punto di vista formale, equivale ad una nuova apertura, la scelta è molto più semplice.

Bisogna infine sottolineare come nulla è cambiato per le strutture ambulatoriali (società e gruppi di franchising), anzi in sede di tavolo tecnico regionale abbiamo proposto norme sempre più restrittive rispetto agli studi, sempre nell'interesse della salute dei pazienti.

Norberto Maccagno

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