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07 Settembre 2017

Legge Concorrenza 2017 e odontoiatria: tanto rumore per nulla? Il parere dei legali


Il DDL Concorrenza, oggetto di attualità per eccellenza degli scorsi mesi e di commenti in materia di norme e odontoiatria, che pareva dovere definitivamente dirimere le diatriba tra i sostenitori della professione intesa in senso classico e quelli che invece hanno sposato un approccio imprenditoriale, è diventato legge dello Stato.

In generale la Legge si occupa di professioni imponendo ad esempio a tutti l'obbligo di preventivo scritto, obblighi di trasparenza nella comunicazione ai clienti in merito ai titoli e specializzazioni, ma quelli sopra riportati sono i commi dedicati specificamente all'odontoiatria, dunque sinteticamente le novità sono le seguenti:

1. Prima (non) novità: Che l'esercizio della professione odontoiatrica fosse riservato agli odontoiatri è cosa nota a far data dall'entrata in vigore della legge istitutiva della professione. Sono da tempo superate i dubbi insorti in merito alla disciplina transitoria ed alla possibilità per i medici di iscriversi, a certe condizioni, nell'Albo degli odontoiatri. Nessuna innovazione rispetto allo status quo ante.

2. Seconda (pressoché non) novità: Veniamo alla questione che ha maggiormente animato le cronache in questi mesi. Possono o no le società commerciali essere titolari di strutture sanitarie ove si eroghino prestazioni odontoiatriche. Senza alcun dubbio si, secondo noi, in base alla normativa sulle autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 8 ter D.lgs. 502/1992. Qualche dubbio secondo altri che avevano letto, peraltro, in una recente circolare del MiSE la certificazione da parte dell'Amministrazione statale della impossibilità per le società di capitali di erogare prestazioni professionali odontoiatriche (Si veda nostro intervento su Odontoiatria33) . Tutto sommato la norma appena introdotta con il comma 153 dell'art. 1 della Legge per la Concorrenza 2017 pare rappresentare una ulteriore affermazione della possibilità delle società commerciali di essere titolari di strutture sanitarie autorizzate, dunque nessun particolarismo per l'odontoiatria sotto questo profilo. Le strutture sanitarie private autorizzate gestite da società sono del tutto lecite purché l'imprenditore trovi il proprio alter ego nel direttore sanitario.

3. Terza (effettiva) novità: Il ruolo del direttore sanitario delle strutture sanitarie viene ribadito e si stabilisce che:

a. Il direttore sanitario delle strutture sanitarie private deve essere un odontoiatra iscritto al relativo Albo e non un comune medico;

b. L'odontoiatra direttore sanitario non può assumere detta funzione per più di una struttura sanitaria. Innovazione questa di sicuro impatto che enfatizza il valore di un ruolo, quello del direttore sanitario, qualche volta sottovalutato in realtà organizzativamente molto semplici, quali gli ambulatori odontoiatrici.

c. Anche il responsabile della branca odontoiatrica di realtà polispecialistiche deve essere un odontoiatra.

Ora, tutto considerato, pare che dalla legge derivi forse qualche definitivo chiarimento su questioni che già per la verità parevano prive di concreta consistenza giuridica. Più articolato comprendere come esattamente verrà attuata la legge in considerazione della difformità, in particolare con riguardo ai requisiti del Direttore sanitario degli ambulatori odontoiatrici, delle discipline regionali attualmente vigenti in attuazione dell'art. 8 ter D.lgs. 502/1992 e del DPR 14/1/1997. Se si pensa, peraltro, che sempre i requisiti di esercizio dell'attività odontoiatrica sono stati oggetto di un'intesa presa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sarà interessante verificare l'annunciato decreto del Ministero della Salute che dovrà intervenire entro 90 gg. dall'entrata in vigore della legge e dovrà, tra l'altro, stabilire le modalità attuative della pesante sanzione prevista per l'inottemperanza alle previsioni sopra evidenziate, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività odontoiatrica. In ogni caso il tema dell'unicità della direzione sanitaria in campo odontoiatrico si porrà come requisito minimo, come previsto in qualche caso, ad esempio, per i laboratori di analisi.

Francamente non si comprendono appieno le ragioni di un trattamento peculiare dell'odontoiatria e non generalizzato, ad esempio, a tutte le realtà ambulatoriali a prescindere dalle branche di elezione. Lo si vedrà, pare intanto che le ragioni della concorrenza non siano state appieno perseguite da una legge dalla collocazione tutto sommato complicata tra le fonti del diritto sanitario in particolare nella prospettiva regionalistica.

A cura di: Avv. Silvia Stefanelli e Avv. Edoardo Di Gioia, Studio Legale Stefanelli

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