Il dott. Mele commenta la motivazione data dal Garante alla pubblicazione del nome del dentista che avrebbe violato la privacy chiedendo al paziente se fosse sieropositivo e poi rifiutandosi di curarlo
Egregio Direttore, a quanto pare il Garante della Privacy, intervenendo su di un suo recente Editoriale comparso su Odontoiatria33, si è autoassolto in merito alla pubblicazione del nome di un dentista responsabile di una spiacevole vicenda sottoposta al suo giudizio (si veda l’approfondimento).
A suo dire, è facoltà dell’Authority da lui presieduta stabilire come sanzione accessoria la pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale del Garante. Lo prevede esplicitamente l’articolo 16 dello specifico Regolamento. Per buona misura, si giustifica con la necessità di “trasparenza” sulle decisioni prese. A mio giudizio questa risposta sembra “un tappo rotondo che non può chiudere un buco quadrato”, come recita un antico proverbio africano.
Ogni regola ha una sua “ratio”, cioè una sua ben precisa ragion d’essere. In questo caso sarebbe il fatto che la sentenza merita di essere pubblicizzata “…in relazione alla categoria particolare dei dati personali trattati e al numero potenziale di interessati…”.
In sostanza la vicenda, se resa pubblica, può essere elemento di conoscenza collettiva per risolvere, o meglio ancora evitare, situazioni analoghe successive.
Mi domando: a quanto può servire a tale fine conoscere anche il nome del colpevole? Non bastava raccontare il fatto senza tali dettagli e valorizzare solo le considerazioni che hanno portato alla condanna?
A quanto servirà concedere al collega “il diritto all’oblio”, cioè la “deindicizzazione” (traduzione per noi miseri mortali: la cancellazione della sentenza), e quindi del suo nome, una volta trascorsi due anni? Oltretutto lo stesso citato articolo 16 prevede espressamente la pubblicazione “per intero o per estratto”, quindi questa accortezza verso i dati “sensibili” poteva essere presa anche nei confronti di Caino, oltre che di Abele (se mi si consente questo accostamento biblico). Ancora peggio riportare il nome per esteso del figlio, completamente estraneo ai fatti. Le colpe dei padri devono quindi ricadere sui figli, anche qui di biblica memoria?
Già, dimenticavo, lo richiede la trasparenza! Ma se per trasparenza si deve intendere poter “sapere tutto di tutti”, tale Authority è stata creata proprio al fine di porre un limite a questo sapere, individuando una serie di dati che, a prescindere o a richiesta, devono essere oscurati.
La sensibilità dei tempi odierni lo richiede, talvolta anche in maniera esagerata. Ed è di questo che campa, nella sua dorata fortezza, l’Authority per la privacy. Anche i rischi dei tempi odierni lo richiedono, e a mio avviso il collega e la sua famiglia qualcosa rischiano con questa sgradita e superflua pubblicità.
Non a caso nel 2019 il Garante per la privacy plaudeva ad una sentenza della Corte Costituzionale (20/2019) per avergli dato ragione nel divieto da lui imposto di pubblicare online i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei 140.000 dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali. Motivo del suo diniego: il “…rispetto del principio di proporzionalità che deve governare il bilanciamento tra diritti, libertà e altri beni giuridici primari…”. E così concludeva: “…sarebbe bene se, in futuro, si facesse ricorso a un supplemento di prudenza, seguendo l’indirizzo tracciato dalla Corte, nel segno del principio di ragionevolezza…”. Proporzionalità? Prudenza? Ragionevolezza? Ma valgono solo per gli altri? Mah!
P.S. : Nel 2019 l’Authority per la privacy è stata condannata (cosa di per sé disdicevole) dal Tribunale del Lavoro di Roma a riconoscere un più favorevole inquadramento giuridico in favore di diversi dipendenti, con conseguente applicazione di incrementi retributivi, comprensivi di arretrati, aumentando così per il contribuente italiano la spesa per la sua già costosa e pletorica attività (oltre 100 dipendenti e stipendi da urlo).Confesso che “per trasparenza” mi piacerebbe saperne di più, ma “per prudenza” sarà meglio lasciar perdere…
Dottor Renato Mele Vice Presidente ANDI Toscana
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