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07 Febbraio 2025

La sospensione deve arrivare dal Presidente dell’Albo e non quello dell’Ordine

Una sentenza ribadisce la centralità e l’autonomia della CAO rispetto a quella OMCeO

Nor. Mac.

giudice grande

La vicenda nasce a Vicenza, siamo nel periodo covid, quando una odontoiatra iscritta viene sospesa dall’Albo perché inadempiente all’obbligo vaccinale. Nel corso di normali controlli da parte della Guardia di Finanza volti alla verifica del rispetto delle disposizioni emergenziali finalizzate al contrasto dell’epidemia da SARS-coV-2, i militari accertavano la sospensione della dottoressa e effettuavano un controllo nel suo studio trovandola intenta a curare un paziente. Da qui la denuncia, art. 348 del Codice Penale, per esercizio abusivo della professione.  

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza Tribunale di Vicenza (1356/24), sezione penale, nei confronti dell’iscritta all’Albo degli odontoiatri che si è vista assolta perché il fatto non sussiste. 

Le motivazioni del Giudice non riguardano la questione legata alla validità dell’obbligo vaccinale o come sostenuto dall’avvocato della dottoressa, perché “la condotta posta in essere dall’imputata sarebbe inoffensiva essendo provata l’inefficacia dei vaccini anti-Covid-19 quale strumento idoneo a prevenire il contagio”, ma per la validità della sospensione. 

Tra le motivazioni con le quali l’avvocato della dottoressa contestava la validità della denuncia per esercizio abusivo, quella che la dottoressa non sarebbe “mai stata formalmente sospesa dal proprio Albo professionale di appartenenza”. 

Questo perché la decisione dell’Ordine era stata fromalizzata dal presidente OMCeO e non da quello del suo Albo, ovvero quello degli odontoiatri. 

Il Giudice, nella sentenza osserva come “il potere di sospendere il medico dall'albo di appartenenza è oggi attribuito in via esclusiva alle Commissioni di Albo, che possono adottare il provvedimento all'esito della procedura in contraddittorio specificamente disciplinata dalla legge. In tal senso ha inciso profondamente la l. n. 3 del 2018 (c.d. Legge Lorenzin) contenente la delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie”.  

La riforma, continua la sentenza, “ha normato in termini differenti il potere disciplinare nel settore delle professioni sanitarie, sottraendo il compito di sospendere gli iscritti al Presidente dell'Ordine per attribuirlo al Presidente di ogni singolo Albo, fra cui quello degli odontoiatri. Infatti, come statuito dal nuovo art. 2 del D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233:  Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni: (...) c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore".

Ritornando alla vicenda dell’obbligo vaccinale, il Giudice ricorda come la norma prevedeva che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza".

In altri termini, ricorda il Giudice, al momento del controllo della Guardia di Finanza la dottoressa “risultava destinataria di un provvedimento dichiarativo mentre nei suoi confronti non era stato adottato alcun provvedimento (costitutivo) sospensivo da parte dell'organo a ciò competente”, ovvero dalla Commissione di Albo, in quanto la sospensione era arrivata dal presidente OMCeO.

“Potrà sembrare un cavillo burocratico, invece la decisione ha un valore politico molto importante andando confermare l’autonomia delle CAO provinciali”, dice ad Odontoiatria33 Sandro Sanvenero, già presidente CAO La Spezia ed uno dei primi che ha cercato, riuscendoci, di vedere riconosciuta l’autonomia del presidente CAO per le questioni he riguardano l’Albo degli odontoiatri. La sentenza del 2019 , proprio nata a seguito di un provvedimento della CAO La Spezia, ha fatto scuola. 

“Nella fattispecie –continua il dott. Sanvenero- questa sentenza chiarisce che Commissioni, Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei conti sono organi distinti ed autonomi, attribuisce compiti esclusivi ad ogni organo e che il Presidente della Commissione ha medesimi poteri del Presidente dell’Ordine (in riferimento a qualsiasi attività riferibile esclusivamente ad una delle due professioni mediche)”.


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