Le precisazioni della Presidente IDEA in merito all’aggiornamento obbligatorio ASO sottolineando i tanti punti ancora non chiari. Abbondanza: “Serve riattivare al più presto il tavolo ministeriale di confronto”
Gentile direttore, il fine di questo mio scritto è quello di fare chiarezza sulle conseguenze del mancato aggiornamento professionale dell’ASO, ovvero l’aggiornamento sulle pratiche sanitarie che l’ASO, nell’ambito dello studio odontoiatrico in cui lavora, deve applicare, anche dopo aver letto quanto avere riportato in merito alle indicazioni del dott. Giovanni Migliano, segretario CAO ROMA sul portale SigmaReview.
L’obbligo formativo, ricordo, è previsto, dall’art. 2 ai commi 3 e 4 del DPCM del 9 marzo 2022, che recita testualmente:
Comma 3. Coloro che conseguono l'attestato di qualificazione ai sensi dell'art. 10 e 12 e i lavoratori esentati di cui all’art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno dieci ore all'anno.
Comma 4. L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo.
Orbene, l’obbligo di aggiornamento professionale è però cosa ben diversa dall’aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro disposto dal datore come obbligo ai sensi del D.Llgs. 81/2008.
Infatti, il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) si applica sì al mancato aggiornamento ma inteso come aggiornamento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.
E’ vero, quindi, che il mancato aggiornamento in materia di sicurezza sul luogo di lavoro secondo le disposizioni del TU può comportare, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14), che gli ispettori possono disporre. Ma, appunto, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, e non per il mancato aggiornamento professionale, che sia degli odontoiatri o degli ASO, cosa ben diversa.
Il Dott. Migliano scrive che “Il sistema normativo non sanziona l’ASO attraverso il DPCM, ma attraverso l’ordinamento generale del lavoro e della sicurezza” lasciando passare il messaggio che l’aggiornamento obbligatorio professionale dell’ASO sia assimilabile a quello dell’’81/08 e quindi, la sua violazione comporterebbe sanzioni quali “arresto da 2 a 4 mesi; ammenda da 1.474 € a 6.388 €.”.
Non è però così.
Infatti, le conseguenze del mancato aggiornamento professionale degli ASO si rinvengono non nel D.Lgs. n 81/2008, ma nella normativa generale del codice civile ed eventualmente nel contratto collettivo applicato al settore. Infatti, il lavoratore ha nei confronti del datore di lavoro degli obblighi disposti dal Codice civile, tra cui l’obbligo di diligenza ai sensi dell’art. 2104 del c.c.
L’inosservanza di detto obbligo può configurarsi anche nel mancato aggiornamento professionale, quando il lavoratore non segue i corsi obbligatori previsti.
L’art. 2106 del Codice civile, poi, prevede che, l’inosservanza degli obblighi previsti dal predetto codice può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell’infrazione.
Detta disposizione, si ripete e insiste, è però cosa ben diversa dall’obbligo di sicurezza, come la cura della propria e altrui salute, disposti appunto dal D.Lgs. 81/08.
Purtroppo, molto spesso detti obblighi vengono confusi e si prospettano sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008 come applicabili anche al caso del mancato aggiornamento professionale. E’ vero, invece, che non viene definito null’altro rispetto al Codice civile sulle sanzioni per il mancato aggiornamento professionale.
Non viene definito il criterio di erogazione dell’aggiornamento, dell’acquisizione dell’attestato che certifica l’aggiornamento e, in alcune regioni, non viene neppure indicato chi è abilitato all’erogazione delle ore di aggiornamento lasciando liberi tutti, perfino gli enti commerciali, di erogare formazione condizionata dalla vendita di prodotti. Non viene indicata neppure la modalità di conservazione né fino a quale data occorre andare a ritroso negli anni per verificare l’aggiornamento e non viene indicato l’organo di controllo degli attestati. Quindi, intorno all’aggiornamento professionale ASO, leggendo le disposizioni del DPCM, aleggia il nulla.
Tuttavia, è importante fare alcune riflessioni: l’aggiornamento, come abbiamo detto più volte, è un’occasione di crescita, di perfezionamento e anche un dovere morale nei confronti della società oltre che un obbligo di legge sul luogo di lavoro. Rappresenta altresì un dovere nei propri riguardi perché la propria competenza non si adagi su quanto appreso in passato ma prosegua sempre in modo crescente e responsabilmente, per la propria tutela in primis e poi anche per gli altri ma soprattutto per il piacere di imparare cose nuove e migliorare la capacità di relazione e di comunicazione con i professionisti.
Il settore odontoiatrico è un settore delicato e non possiamo permetterci di sminuire il valore della formazione; inviterei piuttosto a frequentare corsi altamente formativi che possano aiutare a spalancare lo sguardo su orizzonti sempre nuovi. Chi pensa che alla fine i corsi siano tutti uguali e ripetitivi provino a cercare meglio e potrebbero scoprire che c’è chi è in grado smentire questa diceria, probabilmente messa in giro da chi è svogliato o poco incentivato a migliorare.
Si parla tanto di aggiornamento professionale ASO quando ancora oggi sono i titolari di studio odontoiatrico a ricusare l’aggiornamento professionale senza aver mai visto applicare una sanzione. Preme precisare che oggi gli studi faticano a trovare personale disponibile ma allo stesso tempo non assumono gli ASO che si trovano in una posizione irregolare rispetto all’aggiornamento obbligatorio annuale. Sarebbe utile riunire nuovamente quel tavolo di lavoro, al quale abbiamo inviato le nostre istanze, ripetutamente, e al quale abbiamo segnalato, e continuiamo a farlo senza trovare ascolto, la gravità di questa situazione.
Nel frattempo, inviterei tutti gli ASO a rispettare il DPCM, ogni anno e senza eccezioni, nonché tutti gli studi odontoiatrici ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, aspetto molto importante: purtroppo, problema non ancora risolto.
Rossella Abbondanza: Presidente IDEA Italian Dental Assistant
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