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13 Maggio 2026

Comitato di Valutazione Sinistri, il dubbio sugli studi monoprofessionali, associati e StP

Il dott. Sanvenero ritiene che l’obbligo tale obbligo non si applica a chi non esercita secondo le modalità proprie delle imprese 


Sanvenero

Gentile Direttore, ho letto con estremo interesse l’articolo a firma degli avvocati Stefanelli e Castelli, che, valutando la normativa (introdotta dal decreto attuativo della legge Gelli-Bianco, il D.M. 15 dicembre 2023, n.232, in materia di copertura assicurativa professionale) sono giunti alla conclusione della necessità, anche per lo studio odontoiatrico, di doversi dotare (magari in convenzione) del Comitato di Valutazione Sinistri,. 

Personalmente non sono d’accordo con le conclusioni dei legali, almeno per i liberi professionisti esercenti la professione. In altri termini, a mio parere, tale obbligo non si applica a chi non esercita secondo le modalità proprie delle imprese: cioè le strutture sanitarie. 

Questo fondamentalmente perché, in forma espressa, lo stesso D.M., prevede (all’art.1, comma 1), nelle “definizioni”, una distinzione tra tre soggetti differenti: 

1)    “esercente la professione sanitaria” (alla lettera f): il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria.

2)    “esercente attività libero professionale” (lettera g): attività svolta dall'esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura o all'interno della stessa o di cui si avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto.

3)     “struttura” (alla lettera h): la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi.

Fondamentalmente le tre definizioni richiamano le differenti tipologie attraverso cui vengono effettuate le prestazioni sanitarie sui cittadini: gli studi professionali e le strutture (alias ambulatori odontoiatrici, generalmente rappresentati dalle cd “srl odontoiatriche”); per queste ultime (le strutture) anche il D.M. effettua, al pari della legge di riferimento (la Gelli-Bianco), una distinzione tra la struttura societaria (struttura) ed i medici operanti all’interno di tale struttura (esercenti attività libero professionale). 

Poché l’obbligo di dotarsi del Comitato Valutazione Sinistri è espressamente previsto per le sole “strutture”, ai sensi dell’art.15 del richiamato D.M., chi esercita come “persona fisica” sia in qualità di titolare di studio odontoiatrico (esercente la professione sanitaria) che di collaboratore (esercente attività libero professionale) non è tenuto a questo obbligo: laddove il legislatore vuole, dice; laddove non vuole, tace.

Concludo aggiungendo che, sempre a mio parere, le società StP non rientrano nel novero delle “strutture”: infatti hanno una valenza esclusivamente di carattere fiscale; essendo il modo attraverso cui, l’esercizio professionale del medico, può essere svolto attraverso i modelli societari, pur non costituendo, per questo motivo, necessariamente una “struttura”, una “società” in cui, come ben si sa, la differenza con lo studio professionale non è data dalla tipologia fiscale scelta, ma dalla “complessità organizzativa”; complessità che supera il contributo professionale del/dei medico/i ivi operante/i. Cioè si viene riconosciuti come “una società” pur non essendolo realmente; una forma paragonabile, a mio parere più utile, dell’essere riconosciuti come appartenenti all’altro genere (tra maschi e femmine), senza esserlo realmente.

Dott. Sandro Sanvenero, già presidente CAO La Spezia e membro della CAO nazionale

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