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14 Dicembre 2015

Autorizzazione sanitaria, alla Stato Regioni il testo ministeriale. I requisiti necessari per tutti gli studi odontoiatrici, indipendentemente dalle prestazioni erogate


E' di qualche settimana la lettera del presidente CAO Giuseppe Renzo al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin in cui chiedeva di inviare alla Stato Regioni il "regolamento univoco, da mesi predisposto al tavolo ministeriale" perché, ricordava il presidente CAO, "la professione odontoiatrica non può più accettare che esistano, per l'apertura degli studi, 21 sistemi sanitari diversi, 21 inutili regolamenti e 21 diverse modalità di garantire i servizi sanitari".

Ed il Ministro sembra aver ascoltato quanto chiesto dal presidente Renzo inviando in questi giorni il documento alla Stato Regioni per ottenere quel parere necessario per poterlo emanare.

Secondo il documento, anticipato dal settimanale IlSole24OreSanità, i nuovi requisiti minimi che disciplinano la normativa dell'autorizzazione/accreditamento si applicano in ambito odontoiatrico agli "studi/ambulatori dove vengono erogate prestazioni odontoiatriche ad ogni livello di complessità".

Viene quindi superata la discriminante del tipo di organizzazione dello studio e della tipologia di prestazioni erogate: tutti gli studi sono chiamati ad adottare i requisiti minimi indicati.

"Nel rispetto delle competenze delle singole Regioni e Provincie Autonome (e dove previsto del Sindaco) -si legge nel documento ministeriale diffuso- è stato ritenuto necessario definire, in maniera chiara ed inequivocabile, i requisiti minimi di qualità e sicurezza per l'autorizzazione all'idoneità strutturale, tecnologica ed organizzativa nonché all'apertura e all'esercizio delle strutture dove vengono erogate prestazioni odontostomatologiche, da ritenersi validi sull'intero territorio nazionale".

Nel testo divulgato da IlSole24oreSanità si legge che "al fine di garantire la sicurezza del paziente, le strutture deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche devono possedere, indipendentemente dal tipo di organizzazione" specifici requisiti minimi.

Ma il testo ministeriale prevede la possibilità che le Regioni fissino ulteriori requisiti "in materia autorizzazioni/accreditamento" della normativa nazionale. D'altronde la modifica del titolo V della Costituzione ha affidato alle Regioni autonomia in tema di Sanità.

I requisiti previsti per gli studi odontoiatrici sono strutturali generali, legati prevalentemente alle norme vigenti in tema di edilizia, e strutturali ed impiantistici specifici; oltre a quelli organizzativi legati ai titoli di studio ed abilitazioni degli operatori.

Sicuramente ad impensierire gli odontoiatri sono i requisiti strutturali necessari, che cerchiamo di sintetizzare:

  • Sala d'attesa con numero posti a sedere adeguati almeno per 2 persone ogni riunito.
  • Locale accettazione/amministrazione separato dalle zone operative adeguatamente ventilato ed illuminato.
  • Servizi igienici, meglio se separati (personale/pazienti), oppure unico ma con accesso non dai locali "operativi".
  • Locali riservati alle prestazioni odontoiatriche più grandi di 9mq adeguatamente illuminato, che garantisca il rispetto della privacy e con specifiche caratteristiche se vengono utilizzati gas per la sedazione cosciente.
  • Locale disinfezione/sterilizzazione separato dalla zona operativa ed di almeno 2mq di dimensione ed adeguato al numero di zone operative e con determinate caratteristiche in merito a piani di lavoro, pavimenti e di strumentazione specifica.
  • Locale/spazio destinata al deposito rifiuti speciali, anche questo separato da quello dove vengono erogate le prestazioni odontoiatriche.
  • Locale/spazio per stoccaggio di amalgama.
  • Spazio/locale spogliatoio personale.

Vi sono poi tutta una serie di requisiti legati alla strumentazione operativa. Ad esempio oltre al riunito conforme alle normative CE è necessario disporre anche di un numero adeguato di turbine e micromotori al fine di garantire un uso sterile per ogni paziente. Vi sono poi tutta una serie di indicazioni sulle varie caratteristiche, specifiche, in tema di aspirazione, sterilizzazione, strumentario chirurgico, stoccaggio farmaci e materiali da impronta oltre all'obbligo di farmaci e attrezzatura per la rianimazione cardiopolmonare di base.

Ulteriori requisiti sono poi previsti per le strutture sanitarie ad "elevata complessità organizzativa deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche".

Sia per le strutture "semplici" che quelle "complesse" dovranno produrre tutta una serie di documenti (12 in tutto) al fine di ottenere l'autorizzazione all'apertura ed esercizio.

Avvenuta autorizzazione che sarà comunicata anche all'Ordine provinciale.

Va ricordato che queste norme, prima di diventare operative, dovranno essere approvate dalla Stato/Regione.

Norberto Maccagno

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