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18 Ottobre 2016

Autorizzazioni sanitarie. Il Tar della Campania boccia il blocco sulla base del fabbisogno


La vicenda posta in giudizio dal Tar di Salerno (Campania) era sulla possibilità o meno di concedere la richiesta di voltura dell'autorizzazione sanitaria rilasciato allo studio associato che vene rilevato da un altro soggetto, in questo caso ad una società.

L'ASL di Salerno, si era espressa negativamente e verso questo diniego la società aveva posto ricorso. Il Tar dà invece ragione ai ricorrenti perchè "si tratta - si legge nella sentenza - di un'attività di carattere privatistico. L'Asl non può emettere un parere negativo sulla base di argomenti che, invece, interessano le imprese in regime di accreditamento. Bisogna evitare - scrivono i giudici - che una politica di contenimento dell'offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti".

Una sentenza che di fatto consente, in Campania, la possibilità di aprire nuovi studi odontoiatrici. Fino ad oggi le autorizzazioni sanitarie erano subordinate al fabbisogno di strutture sanitarie.

"Bisogna distinguere -si legge nella sentenza- le attività in regime privatistico e quelle in regime di accreditamento. In relazione alle prime, rilevano gli artt. 32 della Costituzione - che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell'individuo - e 41, teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, che impongono il rilascio dell'autorizzazione prescindendo dall'accreditamento e dal fabbisogno complessivo, perché altrimenti ragionando si realizzerebbe uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio".

"L'art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni -ricordano i giudici- pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione di cui è controversia in "rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture" non condiziona l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all'esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze (cfr., Consiglio di Stato, 29.1.2013, n. 550)".

E per finire, il Collegio giudicante sottolinea "che l'art. 193, t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, che prevede in via generale la necessità dell'autorizzazione ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica, deve essere letta congiuntamente con la disposizione speciale dettata dall'art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992 che non richiede alcuna autorizzazione per gli studi odontoiatrici che non prestano attività diagnostica rischiosa".

Ma quale sia l'attività diagnostica rischiosa neppure il Tar di Salerno lo specifica e quindi il dibattito su quali studi devono richiedere l'autorizzazione, continua.

Nor.Mac.

 
 

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