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19 Dicembre 2024

Contributo 4% degli Specialisti esterni entro il 20 dicembre 2024

Deve essere versato anche dalle strutture odontoiatriche accreditate al Ssn. Le precisazioni di ENPAM


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Non c’è alcuna sospensione o alcun rinvio per il contributo del 4 per cento che le strutture accreditate con il Ssn devono versare alla gestione degli Specialisti esterni dell’ENPAM entro il 20 dicembre 2024.  

L’Ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri ha inviato anche una diffida a due avvocati che di recente hanno diffuso comunicazioni fuorvianti che lasciavano intendere che tutto fosse sospeso.  

Tali comunicazioni, viene spiegato, si basavano su un provvedimento cautelare del Tar del Lazio vecchio di undici mesi, con giudizio rimesso alla Corte di Cassazione, e che comunque riguardava una delibera diversa da quella che ha fissato il termine di pagamento al 20 dicembre 2024.  

Quest’ultima delibera è invece pienamente in vigore ed efficace, come confermato nel merito già dai Tribunali del lavoro di Roma, di Milano e di Catania”, precisano da ENPAM aggiungendo. “Anche gli avvocati che hanno diffuso le comunicazioni fuorvianti si erano rivolti al Tribunale del lavoro di Roma (riconoscendo quindi la competenza del giudice civile e non quella del Tar), ma il giudice del lavoro ha respinto le loro istanze, dando ragione all’ENPAM”.  

Eludere la scadenza del 20 dicembre 2024, conclude una nota ENPAM, espone le strutture accreditate con il Ssn e i professionisti a tutte le conseguenze derivanti dal mancato pagamento di contributi previdenziali.  


Chi deve versare i contributo  

Dal 1° gennaio 2023 gli specialisti esterni che esercitano la professione presso strutture accreditate con il Ssn devono versare all’ENPAM un contributo del 4%. Il versamento del contributo viene fatto dalla struttura che lo trattiene dal compenso del professionista.
Gli specialisti possono chiedere di limitare il contributo del 4% se questo supera un decimo del compenso percepito dalla struttura per prestazioni in regime di convenzione con il Ssn (oppure, nel caso dei pensionati, se il contributo del 4% dovesse superare un ventesimo del compenso).
L’obbligo del contributo del 4% (con o senza tetto) riguarda solo i professionisti che fanno prestazioni del Ssn (prestazioni, cioè, a cui i pazienti accedono con prescrizione del Ssn e che la struttura fattura al Ssn).  

Sul sito ENPAM, a questo link, maggiori informazioni.

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