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05 Giugno 2025

Decreto Concorrenza, chiarita la questione del numero di teste e quote per le STP.

Secondo la nuova formulazione per iscrivere la STP all’apposito Albo, i soci professionisti dovranno avere la maggioranza qualificata nelle deliberazioni

Nor. Mac.

Governo meloni

Il Governo modifica la norma istitutiva delle STP e cerca di fare chiarezza nella questione delle garanzie che i professionisti soci di Società Tra Professionisti miste, quelle con la presenza di non professionisti, abbiano comunque la garanzia di poter detenere la maggioranza la maggioranza qualificata nelle decisioni e deliberazioni societarie.  

Ad oggi il testo indicava la necessità che per poter iscrivere una STP all’apposito Albo tenuto presso le OMCeO servisse la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di una STP sia per teste sia per quote societarie. Come aveva recentemente ribadito la FNOMCeO, a questo link il nostro approfondimento.   

Il testo del Disegno di legge Concorrenza licenziato ieri dal Governo, attraverso l’articolo 9 modifica l’articolo 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevedendo che la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni. La decisione del Governo segue quanto aveva indicato l’AGCM proprio in tema di STP, ne avevamo dato notizia in questo approfondimento (clicca qui).     

Questo il nuovo testo introdotto, testo che per diventare Legge dovrà prima completare l’iter parlamentare:  

Art. 9 (Misure in materia di società tra professionisti)

1. All’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società. Il venir meno del requisito previsto dal secondo periodo costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.».    

Photo Credit: Governo.it


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