Ad indicarlo è la delibera del 22 maggio 2019 dell’Autorità̀ Garante della Concorrenza e del Mercato (pubblicata oggi sul bollettino dell’Autority) che segnala “le limitazioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate, derivanti dalle modalità di applicazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)” la norma sulle Società tra Professionisti.
Secondo il parere pubblicato, la segnalazione inviata al Ministero della Giustizia e quello dello Sviluppo Economico arriva dopo le “interpretazioni divergenti della disposizione normativa” che alcuni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali hanno adottato nell’interpretare la norma ritenendo che i due requisiti di partecipazione indicati nella legge, maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale, devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società.
Antitrust che ricorda come la norma abbia “definitivamente superato il tradizionale divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria”, dispone che possano assumere la qualifica di società tra professionisti (di seguito STP) le società il cui atto costitutivo preveda, tra l’altro: ‘l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procedealla cancellazione della stessa all'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.
Autorità sottolineando che “l’organizzazione in forma societaria può comportare una serie di vantaggi per i professionisti, consentendo loro di attrarre investimenti, di diventare più competitive e di fare fronte alle sfide poste dalla concorrenza internazionale”, ricorda come anche la Commissione Europea si è espressa in merito alle forme di organizzazione tra professionisti “affermando che regolamentazioni restrittive in materia di struttura aziendale possono avere un impatto economico negativo se impediscono ai prestatori di sviluppare nuovi servizi o modelli aziendali efficienti sotto il profilo dei costi”.
Anche per questi motivi l’AGCM, “al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STPe le relative spinte pro-concorrenziali” si deve privilegiare “l’interpretazione della norma, secondo la qualei due requisiti della maggioranza dei due terzi ‘per teste’ e ‘per quote di capitale’ non vengano considerati cumulativi”.
“Con la delibera –dice ad Odontoiatria33 l’avvocato Silvia Stefanelli- l’AGCM chiarisce di voler rispettare la ratio della norma che è quella di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della StP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali ma allo stesso tempo permettere ai soci di capitale di investire e ricavarne i frutti sulla base degli investimenti fatti”. Nello specifico, spiega il legale, il socio di capitale potrebbe entrare in società (ad esempio) con l’80% del capitale (e ricavando l’80% dei profitti) senza poter aver la maggioranza dei voti in Consiglio di amministrazione.
“La StP non è una tipologia societaria specifica, ma una disciplina speciale che può trovare applicazione a tutti i modelli societari previsti dal Codice Civile: ne deriva –continua l’avvocato Stefanelli- che la norma può essere rispettata nella sua ratio attraverso lo strumento di patti parasocialinei quali potrà essere indicato che il socio di capitale ha la quota societaria pari all’investimento fatto e riceve i relativi utili, ma non potrà avere la maggioranza in consiglio di amministrazione. E questo credo sia anche un vantaggio per i professionisti che possono mantenere il controllo della StP senza dover versare un ingente capite sociale”
Per l’Autorità, una interpretazione della norma che invece vuole per le StP sia i due terzi dei soci ma anche i due terzi delle quote può invece “determinare limitazioni della concorrenza, in quanto si traduce in un ingiustificato ostacolo alla possibilità̀ per i professionisti di organizzarsi in forma di STP”.
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