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09 Giugno 2025

Fatturazione elettronica ai pazienti: il divieto vale per tutte le prestazioni sanitarie

Non riguarda solo chi invia i dati al STS ma per tutti quelli che emettono fattura di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti. Ecco quando invece emettere fattura elettronica

Nor. Mac.

fatturazione elettronica 03 550

C’è un piccolo giallo legato al Decreto legge “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (Ministro dell’economia e delle finanze)”, che dovrebbe essere stato approvato nel Consiglio dei Ministri numero 130 del 4 giugno scorso, ma dopo qualche giorno sul sito del Governo di quel CdM e del comunicato che era uscito il pomeriggio stesso, non ci sono più tracce, almeno nel momento in cui scriviamo questo articolo.

Decreto che ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto interessa il settore dentale perché introduce a sistema il divieto di inviare al Sistema di Interscambio (SDI), quello che gestisce le fatture elettroniche, quelle emesse nei confronti dei pazienti per le prestazioni sanitarie. Ne avevamo dato notizia in questo approfondimento.

Stando alla bozza di Decreto entrato in Consiglio dei Ministri, questo il testo dell’art. 2, quello che interessa la fatturazione elettronica: ART. 2(Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali)1. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d’imposta 2019,2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».   Il fatto che del provvedimento se ne siano un po’ perse le tracce, non comporta nessun problema per il settore dentale in quanto già il Milleproroghe aveva posticipato al 31 dicembre 2025 il divieto di emettere Fattura elettronica verso i cittadini. 

Il divieto, è utile ricordarlo, non riguarda solamente i professionisti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma tutti i soggetti che fatturano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, quindi, per esempio, anche i laboratori odontotecnici che fatturano direttamente ai pazienti il dispositivo medico su misura realizzato a seguito di una prescrizione di un abilitato all’esercizio dell’odontoiatria. 

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche". 

Da ricordare che l’Agenzia delle Entrate considera le protesi dentarie spese sanitarie detraibili al 19%, se alla fattura è allegata la prescrizione di un abilitato all’esercizio dell’odontoiatria.

Per tutte le prestazioni non sanitarie dirette ai cittadini, i dentisti, gli igienisti dentali ed i laboratori odontotecnici, devono emettere fatture elettroniche e inviarle allo SDI.

Tra le prestazioni che richiedono fattura elettronica: consulenze, perizie, docenze, partecipazione a commissioni e convegni, contributi editoriali, altre opportunità professionali, dispositivi protesici etc. 

Esempi di destinatari di fatture elettroniche:

  • Cliniche e studi privati.
  • Tribunali per consulenze e perizie.
  • Compagnie assicurative.
  • Ditte e aziende.
  • Enti pubblici e privati, come le Università.
  • Società, come squadre sportive o società editoriali.
  • Altri professionisti.
  • Altri laboratori 


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