HOME - Normative
 
 
06 Novembre 2014

Contenzioso: spetta al dentista dimostrare di aver agito nel migliore dei modi. Senza cartella clinica non è sempre possibile farlo, secondo il Tribunale di Roma


Tra il 2001 e il 2008, MM si era sottoposta alle cure del dott. SG che si sono poi rivelate inadeguate, secondo la paziente che ha chiamato in giudizio il professionista.
In particolare, stando a quanto pubblicato sulla sentenza del Tribunale di Roma, le cure avevano interessato l'elemento n. 46 (già trattato da latro odontoiatra), il n. 35 e 37 (in corrispondenza dei quali il dott. SG provvedeva a ripetuti interventi di ricostruzione e di realizzazione di un ponte) e il n. 25.

Nonostante i ripetuti interventi, alcuni dei quali eseguiti a spese del professionista, i fenomeni infiammatori non cessavano costringendo la paziente a rivolgersi ad un altro professionista che ha constatato la perdita  degli elementi 35,37 e 46 e l'incongruo trattamento dell'elemento 25. Gli interventi del nuovo professionista costano alla paziente 10 mila euro che si sommano ai 4mila già corrisposti al dott. SG.
Paziente che portando in giudizio SG chiede un risarcimento di 18.622,60 euro per i danni subiti lamentando, oltre al fallimento della cura, il fatto che le cure erano avvenute senza "una adeguata informativa sulla natura dei trattamenti e sulle aspettative di successo nonché sull'esistenza di eventuali alternative di cura".

Durante il procedimento il professionista, assistito dai legali della propria compagnia assicurativa, si difendeva ritenendo la richiesta danni "infondata in considerazione della situazione alquanto pregiudicata della paziente, anche a causa di inefficaci interventi di altri professionisti, e che le cure praticate erano adeguate, tanto più in considerazione del requisito di limitata invasività e di costo contenuto, sempre richiesto dalla paziente".

Professionista che, però non produce cartella clinica e consenso informato.

Il giudice ha acquisito il parere di un Ctu medico legale che stabilisce nel 50% la responsabilità del professionista e l'esiguità del danno biologico.
Giudice che ritiene il professionista colpevole condannandolo a risarcire la paziente con la somma di euro 5.000 euro oltre interessi legali ed il pagamento delle spese processuali.
Per il giudice il medico, quando chiamato in causa, ha "l'onere dì provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato perseguimento del risultato sia stato determinato da un evento imprevedibile e imprevisto", cosa che il dentista non ha potuto fare.

Sull'argomento leggi anche:

6 Novembre 2014: Quale documentazione si deve conservare per "provare" di aver curato al meglio il paziente. I suggerimenti dell'odontologo forense

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

La Commissione introduce un potenziamento dei bonus legati al dossier formativo per il prossimo triennio Ecm, con un forte incentivo al dossier individuale. Ecco le novità


Il parere dei Ministeri della Salute e delle Imprese e Made in Italy richiesto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti sulla possibilità di effettuare sedute di sbiancamento in farmacia


Il nuovo Codice degli incentivi apre, dal 2026, la possibilità ai lavoratori autonomi di ottenere gli incentivi previsti per le imprese


Anche medici ed odontoiatri potranno ricongiungere i contributi in ENPAM. Soddisfazione di AIO, che fu impegnata in una azione giudiziaria per sostenere questo diritto, e ADEPP


Nominare il proprio Esperto di Radioprotezione è il primo passaggio fondamenta. Ecco gli altri che l’odontoiatra deve conoscere 


Altri Articoli

Dott. Bruno Oliva

Sarà anche l’occasione per celebrare gli 80 anni dell’Associazione. Le anticipazioni sul congresso dal Segretario Culturale Bruno Oliva


Dall’Assemblea CAO parte la proposta condivisa con l’Università. Senna (CAO): “Passaggio identitario fondamentale per rispecchiare il ruolo attuale dell’Odontoiatria” ...


Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma della presidente del CDAN Caterina Di Marco e del presidente della Federazione TSRM e PSTRP Diego Catania


Dopo le varie sentenze e pronunciamenti può essere un’occasione da non perdere per costruire una pensione più solida


Un ex insegnate e dirigente ANTLO scrive al Presidente della Repubblica ricordando che un nuovo profilo degli odontotecnici vuole anche dire migliore formazione e più sicurezza...


Grazie all’intervento dell’Associazione Codici, ottengono la sospensione dei prestiti da una delle due finanziarie, l’altra continua ad opportisi. Prime iniziative anche del...


Coordinato dalla CAO Nazionale si compone dei rappresentanti dell’Università, delle principali Società scientifiche accreditate al Ministero della Salute. Senna: un progetto strategico per la...


BDJ In Practice porta alcuni pareri sottolineano come l’introduzione dell’IA in studio permetterà a tutto il Team odontoiatrico di fare davvero di prendersi (esclusivamente) cura delle persone


Il 65% degli odontoiatri che percepisce la pensione ENPAM continua a lavorare, il 55% ha più di 70 anni.


Alcune considerazioni del dott. Fabrizio Meani: Presidente ANDI Sezione Como-Lecco, in merito al percorso sperimentale attivato dalla Regione Lombardia


L’Università di Palermo lancia la formazione avanzata “all in one” che mancava


La Commissione introduce un potenziamento dei bonus legati al dossier formativo per il prossimo triennio Ecm, con un forte incentivo al dossier individuale. Ecco le novità


La Finanziaria potrebbe aumentare il limite per i pagamenti in contanti, se si paga una tassa. Non dovrebbero cambiare le regole per le detrazioni: possibili solo i pagamenti sono tracciabili


Un Congresso dove tradizione e innovazione sono state messe a confronto. Tra gli ospiti anche Miss Italia Katia Buchicchio, vera testimonial del sorriso “bandato” 


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Integrazione tra scanner facciale e tracciati mandibolari

 
 
 
 
chiudi