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16 Maggio 2016

Odontotecnico in area sanitaria. Un emendamento al Ddl Lorenzin lo propone. La decisione al Senato da mercoledì


Un odontotecnico professione sanitaria con una laurea triennale ed iscritto in un proprio Albo professionale all'interno dell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

E' questo lo scenario che si potrebbe realizzare se il Senato, e successivamente la Camera, approverà l'emendamento all'articolo 12 proposto dal Senatore Bruno Astorre (Pd) al Ddl Lorenzin che approderà in Aula a Palazzo Madama Mercoledì 18 maggio.

Di seguito il testo dell'emendamento proposto.

«12-bis.

(Professione sanitaria di odontotecnico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie eÌ compresa la professione dell'odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico eÌ necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'odontotecnico.

2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, UniversitaÌ e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio Superiore di SanitaÌ, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, eÌ definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.

3. EÌ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

4. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264, e al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole: «dell'odontotecnico», ovunque ricorrano, sono soppresse.»

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