HOME - Cronaca
 
 
06 Marzo 2026

No al riconoscimento dell’odontotecnico come professione sanitaria

Dura presa di posizione della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale all’emendamento presentato dalla minoranza di governo nel Ddl dl di Riforma delle Professioni sanitarie che vorrebbe includere l’Odontotecnico tra le professioni sanitarie riconosciute


Senna bandiere

L’odontotecnico non è - e non può essere - un professionista sanitario. A esprimere la propria contrarietà a un emendamento della minoranza al Ddl di Riforma delle Professioni sanitarie che vorrebbe includere l’Odontotecnico tra le professioni sanitarie riconosciute.

Attraverso un appello alla Relatrice in Commissione Affari Sociali alla Camera del Disegno di Legge Delega al Governo in materia di Professioni sanitarie, On. Marta Schifone, al Presidente della Commissione, on. Ugo Cappellacci e ai componenti della 12a Commissione stessa, il presidente nazionale CAO Andrea Senna chiede di esprimere parere contrario.

“Tale intervento – spiega il presidente Senna - si rende necessario a presidio della corretta distinzione di ruoli e responsabilità tra professioni sanitarie e attività tecnico artigianali, nonché, e soprattutto, a garanzia della tutela della salute del cittadino, principio fondamentale sancito dalla Costituzione, che costituisce da sempre bene primario per la professione odontoiatrica”. 

Stando a quanto pubblicato dalla CAO l’ennesima presa di posizione contro l’odontotecnico professione sanitaria cerca di “evitare che gli odontotecnici, la cui attività è strettamente limitata alla fase tecnico artigianale e non clinica, possano, anche solo indirettamente, invadere l’ambito proprio dell’esercizio sanitario di competenza esclusiva degli Odontoiatri, e considerato che non può in alcun caso configurarsi alcuna commistione tra l’attività professionale sanitaria dello studio odontoiatrico e quella artigianale del laboratorio odontotecnico”. 

Per la CAO nazionale devono rimanere distinti i ruoli delle due professioni

  • L’odontoiatra è il professionista che ha conseguito una Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e che è abilitato all’esercizio della professione odontoiatrica, occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dei pazienti. 
  • L’odontotecnico è invece colui che dopo aver effettuato un percorso formativo in ambito professionale, superato un esame di abilitazione fabbricare nel suo laboratorio, registrato presso il Registro fabbricanti, i dispositivi medici su misura prescritti dall’odontoiatra abilitato. 

L’attività svolta dall’odontotecnico, ricorda la CAO, è dunque strettamente riservata a un momento non clinico, in assenza del paziente e al di fuori dello svolgimento di tutte le attività concernenti l’odontoiatria, come previsto dalla Legge e confermato da una Giurisprudenza consolidata.

“La Legge è chiara – spiega Senna - nello statuire due principi fondamentali: il primo, in virtù del quale l’odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica prescrizione da parte dell’Odontoiatra. Il secondo, in forza del quale gli odontotecnici non possono in alcun caso intervenire direttamente all’interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra. Anche la disciplina comunitaria specifica la disposizione nazionale, ribadendo la necessità della prescrizione sulla base della quale l’odontotecnico può procedere alla fabbricazione del dispositivo”.

“Anche la giurisprudenza di legittimità – aggiunge il presidente CAO - si è pronunciata sull’argomento, affermando che costituisce esercizio abusivo della professione odontoiatrica la condotta dell’odontotecnico che esegua rilevazione di impronte dentarie, ispezione della cavità orale o prove e aggiustamenti di protesi direttamente sul paziente, trattandosi di attività riservate esclusivamente all’odontoiatra abilitato e che travalicano il limite dell’attività di laboratorio, confinata alla realizzazione di manufatti su prescrizione dell’odontoiatra. E affermando che ‘È escluso ogni rapporto diretto fra paziente ed odontotecnico, essendo quest'ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire’”. “Non può dunque esserci commistione tra l’attività professionale di studio odontoiatrico e quella artigianale di laboratorio odontotecnico. Se così non fosse -  conclude Senna – il rischio sarebbe quello di favorire pericolose confusioni e sovrapposizioni di ruoli, sino a creare aree grigie in cui possono con facilità insinuarsi fenomeni di abusivismo. Quei fenomeni che la legislazione vigente vuole scongiurare e che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte sanzionato, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di odontotecnico”.  


Questo il testo dell’emendamento proposto dagli onorevoli Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani,Stumpo.   

Art. 6-bis.(Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico) 

1. L’odontotecnico è riconosciuto come professione sanitaria autonoma e laureata, in coerenza con la legge 26 febbraio 1999,n. 42.

2. L’odontotecnico, in possesso del titolo universitario abilitante e dell’iscrizione allo specifico albo professionale, esercita attività di progettazione, fabbricazione e adattamento di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in piena coerenzacon le prescrizioni cliniche dell’odontoiatra.

3. L’odontotecnico assume responsabilità diretta quale fabbricante di dispositivi medici su misura, ai sensi del Regolamento(UE) 2017/745, garantendo conformità, tracciabilità e sicurezza dei dispositivi.

4. L’odontotecnico collabora con l’odontoiatra solo all’interno di strutture autorizzate, nel rispetto delle competenze cliniche e senza alcuna invasione degli atti riservati all’odontoiatra.

5. L’odontotecnico è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti, nonché della formazione del personale tecnico e dell’attività didattica prevista dalla normativa vigente.

6. I requisiti di struttura, strumenti e autorizzazioni dei laboratori odontotecnici devono rispettare la normativa vigente perla sicurezza dei dispositivi medici e la tutela del paziente.

7. Il riconoscimento dell’odontotecnico quale professione sanitaria si applica anche ai professionisti già operanti, garantendo un percorso transitorio di aggiornamento e regolarizzazione formativa, senza pregiudicare l’esperienza acquisita. 


Se hai trovato utile questo articolo e non sei ancora abbonato ad Odontoiatria33, sostieni
la qualità della nostra informazione

ABBONATI

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

L’AGCM, commentando il DDL sulle professioni sanitari, riferendosi agli Ordini, chiede una netta distinzione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza e la rappresentanza degli...


Senna: l’attività svolta dall’odontotecnico è strettamente riservata a un momento non clinico, la fabbricazione delle protesi dentarie nel proprio laboratorio artigianale


Il Ministero della Salute chiarisce che la vendita può essere fatta solo ai professionisti in possesso delle necessarie competenze professionali. Senna (CAO): un chiarimento importante


Dal Congresso CAO all’Expodental Meeting il messaggio per la professione: L’IA rappresenta uno strumento potente, ma la cura è fatta di relazione tra medico e paziente


Il perché te lo spieghiamo in questo articolo e scarica gratuitamente il libro “Il dentista cieco”. Vieni a trovarci a Rimini, ne parleremo insieme e ti presenteremo...


Confartigianato Cna e Casartigiani organizzano un confronto con la politica su ruolo e spazio professionale degli odontotecnici. Sarà possibile seguire in diretta l’incontro


Dal presidente ANTLO Mauro Marin le previsioni per il futuro della professione che è a rischio sopravvivenza a seconda delle scelte che verranno o non verranno prese


Il presidente di Federodontotecnica interviene sul tema, ma prende le distanze da ANDI


Prada al GTO: ‘’la questione non è neppure da prendere in considerazione’’


Altri Articoli

Più collaborazione contro abusivismo e illeciti professionali. OMCeO e CAO potranno essere individuati come parte offesa in determinati processi penali


“Non ci fermeremo davanti a questo ennesimo muro corporativo. La strada per il riconoscimento è ancora lunga, ma la determinazione della categoria resta intatta”


E’ mancato uno dei padri dell’odontoiatria italiana, il ricordo dell’amico Massimo Gagliani: "custodirò con piacere la sua volontà di guardare sempre al futuro con occhi diversi"


Dal report di Economist Enterprise emerge come l’odontoiatria sportiva stia gradualmente assumendo una posizione analoga a quella conquistata negli anni da nutrizione, recupero, sonno e medicina...


“Si è voluto assecondare pressioni corporative piuttosto che perseguire l’interesse generale, perdendo ancora una volta l’occasione di riconoscere la dignità e il valore di una professione...


Il minidossier finanziato da AIFA evidenzia un uso frequente della profilassi antibiotica anche quando non indicata e richiama la necessità di rafforzare monitoraggio e formazione...


Scarica, gratuitamente, la guida pratica “Summer Kit” pensata per mettere ordine nelle attività pre-ferie, evitare gli errori più frequenti e suggerimenti sugli strumenti per...


Obiettivo verificare un presunto abuso di posizione dominante, si vuole verificare se l’azienda obbliga i dentisti che prescrivono la fabbricazione degli allineatori Invisalign ad utilizzare...


Immagine di repertorio

Lo studio, senza autorizzazioni, era ricavato in una abitazione privata. Rilevate carenze igieniche e rinvenuti farmaci scaduti


Con il Progetto Mimosa Lombardia prende forma una rete di prossimità che integra farmacie, ospedali, professionisti sanitari e associazioni, tra loro ANDI


Respinto l’emendamento sull’odontotecnico professione sanitaria, il nuovo profilo potrà però passare per la riforma. Il Commento di CAO ed AIO


Il nuovo corso FAD EDRA per approfondisce non solo gli aspetti diagnostici e terapeutici, ma anche i principi che guidano il mantenimento e il ripristino delle funzioni vitali del...


Attivo dal 1° luglio un piano sanitario odontoiatrico per i titolari di farmacia che comprende rimborsi per specifiche prestazioni odontoiatriche e servizi di assistenza


L’AGCM, commentando il DDL sulle professioni sanitari, riferendosi agli Ordini, chiede una netta distinzione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza e la rappresentanza degli...


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annuncio in Evidenza


25 Giugno 2026
Studio Odontobi ricerca igienista dentale a Castelletto Sopra Ticino

Dal 1988 lo Studio Odontobi rappresenta un punto di riferimento odontoiatrico sul territorio, combinando una lunga tradizione clinica con le più moderne tecnologie del settore. Desideriamo integrare nel team un/una Igienista Dentale motivato e orientato all'eccellenza. Garantiamo l’affidamento immediato di un'agenda completa e satura, supportata da un gestionale efficiente e da una base pazienti storicamente fidelizzata. Offriamo un contratto di collaborazione stabile, inserimento in un ambiente di lavoro stimolante e un sistema premiante basato su bonus di produzione per incentivare la crescita professionale e il merito. La selezione è aperta sia a professionisti di comprovata esperienza sia a neolaureati di talento pronti a sviluppare il proprio potenziale.

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi