Dura presa di posizione della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale all’emendamento presentato dalla minoranza di governo nel Ddl dl di Riforma delle Professioni sanitarie che vorrebbe includere l’Odontotecnico tra le professioni sanitarie riconosciute
L’odontotecnico non è - e non può essere - un professionista sanitario. A esprimere la propria contrarietà a un emendamento della minoranza al Ddl di Riforma delle Professioni sanitarie che vorrebbe includere l’Odontotecnico tra le professioni sanitarie riconosciute.
Attraverso un appello alla Relatrice in Commissione Affari Sociali alla Camera del Disegno di Legge Delega al Governo in materia di Professioni sanitarie, On. Marta Schifone, al Presidente della Commissione, on. Ugo Cappellacci e ai componenti della 12a Commissione stessa, il presidente nazionale CAO Andrea Senna chiede di esprimere parere contrario.
“Tale intervento – spiega il presidente Senna - si rende necessario a presidio della corretta distinzione di ruoli e responsabilità tra professioni sanitarie e attività tecnico artigianali, nonché, e soprattutto, a garanzia della tutela della salute del cittadino, principio fondamentale sancito dalla Costituzione, che costituisce da sempre bene primario per la professione odontoiatrica”.
Stando a quanto pubblicato dalla CAO l’ennesima presa di posizione contro l’odontotecnico professione sanitaria cerca di “evitare che gli odontotecnici, la cui attività è strettamente limitata alla fase tecnico artigianale e non clinica, possano, anche solo indirettamente, invadere l’ambito proprio dell’esercizio sanitario di competenza esclusiva degli Odontoiatri, e considerato che non può in alcun caso configurarsi alcuna commistione tra l’attività professionale sanitaria dello studio odontoiatrico e quella artigianale del laboratorio odontotecnico”.
Per la CAO nazionale devono rimanere distinti i ruoli delle due professioni:
L’attività svolta dall’odontotecnico, ricorda la CAO, è dunque strettamente riservata a un momento non clinico, in assenza del paziente e al di fuori dello svolgimento di tutte le attività concernenti l’odontoiatria, come previsto dalla Legge e confermato da una Giurisprudenza consolidata.
“La Legge è chiara – spiega Senna - nello statuire due principi fondamentali: il primo, in virtù del quale l’odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica prescrizione da parte dell’Odontoiatra. Il secondo, in forza del quale gli odontotecnici non possono in alcun caso intervenire direttamente all’interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra. Anche la disciplina comunitaria specifica la disposizione nazionale, ribadendo la necessità della prescrizione sulla base della quale l’odontotecnico può procedere alla fabbricazione del dispositivo”.
“Anche la giurisprudenza di legittimità – aggiunge il presidente CAO - si è pronunciata sull’argomento, affermando che costituisce esercizio abusivo della professione odontoiatrica la condotta dell’odontotecnico che esegua rilevazione di impronte dentarie, ispezione della cavità orale o prove e aggiustamenti di protesi direttamente sul paziente, trattandosi di attività riservate esclusivamente all’odontoiatra abilitato e che travalicano il limite dell’attività di laboratorio, confinata alla realizzazione di manufatti su prescrizione dell’odontoiatra. E affermando che ‘È escluso ogni rapporto diretto fra paziente ed odontotecnico, essendo quest'ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire’”. “Non può dunque esserci commistione tra l’attività professionale di studio odontoiatrico e quella artigianale di laboratorio odontotecnico. Se così non fosse - conclude Senna – il rischio sarebbe quello di favorire pericolose confusioni e sovrapposizioni di ruoli, sino a creare aree grigie in cui possono con facilità insinuarsi fenomeni di abusivismo. Quei fenomeni che la legislazione vigente vuole scongiurare e che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte sanzionato, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di odontotecnico”.
Questo il testo dell’emendamento proposto dagli onorevoli Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani,Stumpo.
Art. 6-bis.(Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico)
1. L’odontotecnico è riconosciuto come professione sanitaria autonoma e laureata, in coerenza con la legge 26 febbraio 1999,n. 42.
2. L’odontotecnico, in possesso del titolo universitario abilitante e dell’iscrizione allo specifico albo professionale, esercita attività di progettazione, fabbricazione e adattamento di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in piena coerenzacon le prescrizioni cliniche dell’odontoiatra.
3. L’odontotecnico assume responsabilità diretta quale fabbricante di dispositivi medici su misura, ai sensi del Regolamento(UE) 2017/745, garantendo conformità, tracciabilità e sicurezza dei dispositivi.
4. L’odontotecnico collabora con l’odontoiatra solo all’interno di strutture autorizzate, nel rispetto delle competenze cliniche e senza alcuna invasione degli atti riservati all’odontoiatra.
5. L’odontotecnico è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti, nonché della formazione del personale tecnico e dell’attività didattica prevista dalla normativa vigente.
6. I requisiti di struttura, strumenti e autorizzazioni dei laboratori odontotecnici devono rispettare la normativa vigente perla sicurezza dei dispositivi medici e la tutela del paziente.
7. Il riconoscimento dell’odontotecnico quale professione sanitaria si applica anche ai professionisti già operanti, garantendo un percorso transitorio di aggiornamento e regolarizzazione formativa, senza pregiudicare l’esperienza acquisita.
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