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16 Gennaio 2017

730 precompilato, solo il 16% dei medici e dentisti hanno inviato i dati: a fine mese la scadenza. Tra le cose da sapere anche le sanzioni


Entro il 31 gennaio 2017 medici e dentisti iscritti all'albo, ma anche le società di capitale, dovranno aver trasmesso attraverso il Sistema Tessera Sanitaria i datti delle fatture emesse nel 2016 ma a 15 giorni dalla scadenza solo il 16% degli iscritti ai due Albi ha completato l'invio.

A lanciare l'allarme è l'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (I.GE.SPE.S.) che ha chiesto alla FNOMCeO di sollecitare i propri iscritti ad adempiere all'obbligo.

Cosa fare

L'obbligo nasce dalla dal Decreto semplificazioni (D. Lgs. 175/2014), ed in particolare dall'articolo 3 comma 3 in merito all'invio del 730 precompilato. La norma impone agli iscritti all'Albo dei medici ed odontoiatri, e da settembre 2016 anche alle società di capitale non accreditate con il SSN, di comunicare attraverso il Sistema tessera Sanitaria i dati delle fatture emesse, o rimborsate, ai pazienti.

Per i dentisti liberi professioni le modalità di invio sono le stesse già utilizzate per i dati del 2015: utilizzare l'area riservata del STS; delegare un professionista abilitato; utilizzare il servizio legato al proprio software gestionale o quello attivato da associazioni e sindacati.

Queste le modalità per le società.

Quali dati inviare

Devono essere inviati i dati relativi a tutte le prestazioni sanitarie pagate dai pazienti, o rimborsate nell'anno 2016, ininfluente la data della fattura o del rimborso.
Non devono essere inviate le fatture dei pazienti che hanno espresso opposizione all'invio mentre le società che per il primo anno comunicano i dati dovranno farlo per tutte le fatture emesse, sarà poi il contribuente ad indicare alle Entrate di non volere vedere inserito il dato nel proprio 730 precompilato.

Sanzioni

Da non sottovalutare il fronte sanzioni, decisamente importanti per i non adempienti. La norma prevede che "in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000".

Norberto Maccagno

Sull'argomento leggi anche:

12 Gennaio 2016: 730 precompilato, queste le cose da sapere. Sul fronte sindacale continuano le pressioni per fare posticipare la scadenza

Articolo modificato il 17 gennaio 2017

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