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22 Giugno 2017

Medici estetici ed odontoiatri lavorino insieme per creare una cultura condivisa. Le considerazioni del dott. Francesco Spatafora


Riceviamo e pubblichiamo

Gentile direttore, la lettura del documento ripreso ieri dal vostro giornale, che riguarda la posizione delle tre Società scientifiche che insieme costituiscono il CISME (Agorà, SIME, SIES), documento esprimente forte perplessità circa gli eventi culturali che forniscano al Medico Odontoiatra strumenti informativi e formativi in medicina Estetica, fornisce lo spunto a diverse valutazioni (la Professione ha già dato, in data 21 giugno us, una risposta univoca a condivisa tramite una "Nota" a questo link; in questa sede vorrei invece analizzare alcuni aspetti particolari che reputo meritevoli di approfondimento).

Le conclusioni cui perviene l'esposto (" ... scongiurare l'attivazione di percorsi formativi attivati con il supporto di Enti che la legge ha istituito per la tutela di cittadini i quali, da dette iniziative, riceverebbero solo nocumento ... ") sono da ritenersi irrazionali ed infondate; nondimeno, alcuni spunti meritano risposte esaustive e foriere di contributi critici positivi.

Il documento, infatti, si presenta in diversi punti frettolosamente redatto; lo dimostrano le citazioni sempre inesatte della Legge istitutiva della Professione odontoiatrica, che è la L. 409/85, citata invece come "408/85" (ben tre volte solo nella seconda pagina); l'articolo che individua i cardini della professione odontoiatrica è l'articolo 2, comma 1, che recita - come noto - : "Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche."; non certo l'art. 3, come erroneamente riportato alla pagina 6 del documento, che cito testualmente: " ... Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per un uso esclusivo del Medico Chirurgo, nonché per finalità terapeutiche esiliate (sic!!) alla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'art. 3 della legge 408/85. ... ".

Qui l'errore (o, se si preferisce, il refuso) sfiora il ridicolo; infatti il redattore del documento fa un copia ed incolla del dettato del Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15 luglio 2014 (vedi) ma curiosamente le parole del Parere "finalità terapeutiche diverse dalla cura etc. etc." diventano "finalità terapeutiche esiliate alla cura etc. etc.". E' chiaro che si tratta di un errore, accompagnato peraltro dalla attribuzione della frase alla "analisi" svolta dal Collegio (mentre invece si tratta della espressione letterale seppur mal citata del Consiglio Superiore di Sanità); è chiaro perché l'espressione "finalità terapeutiche esiliate alla cura di zone anatomiche" non ha alcun senso in lingua italiana; ma non è certo mia intenzione limitare la presente al rilevamento di aspetti tutto sommato marginali dell'esposto.

Ritengo opportuno (non foss'altro che per dovere di gratitudine nei confronti di Agorà che più di una volta mi ha concesso di esprimere il punto di vista personale nell'ambito del Congresso internazionale che l'Associazione organizza annualmente a Milano) approfondire due tematiche citate nell'esposto stesso; ed approfondirle con intento costruttivo seppur critico.

La prima e la più importante riguarda il tema delle Determine AIFA del febbraio/marzo scorso. Nell'esposto si cita la Determina 241/2017, e si riporta quanto scritto a pag. 4: "Si conferma che i medicinali sopraindicati non sono invece prescrivibili e somministrabili per tutti gli altri usi clinici menzionati nella letteratura portata a supporto della richiesta del 20 ottobre 2016, protocollo AIFASTDG-A-13627 del 10.02.2017, dell'associazione Italiana di Medicina Estetica Odontoiatrica (SIMEO) e della Perioral and Oral Integrated Esthetics Scientific International Society (POIESIS)". Ciò è assolutamente corretto; e la citazione è precisa. In merito però vorrei ripetere quanto già pubblicato il 31 marzo us, in un trafiletto apparso su "Odontoiatria 33":

" ... il divieto di "impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità diverse dalla cura di zone anatomiche sfuggono alle previsioni dell'art. 2 della Legge 409/85", ma sembrerebbe infine esser stata implicitamente superata dalle recentissime Determine AIFA n. 241 e 414 del marzo 2017. In queste, infatti, l'Agenzia Italiana del Farmaco prende atto che anche lo Specialista in Odontoiatria e l'Odontoiatra possono lecitamente utilizzare un farmaco "USPL", cioè il cui uso è "... soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dallo specialista ... " ... Le due Determine, della quali la seconda integra e corregge la prima, prevedono appunto che, nel suo campo di competenza, l'Odontoiatra possa lecitamente utilizzare farmaci a base di neurotossina botulinica tipo A (NTBa). I farmaci cui si fa riferimento sono però Botox, Dysport, Xeomin i quali - si badi bene - non hanno indicazioni in Medicina Estetica, bensì in patologie (come spasmo emifacciale e distonie focali associate) di altra natura.

Il cuore implicito delle Determine diventa quindi non già la ammissione della liceità di uso da parte dell'Odontoiatra dei farmaci a base di NTBa finalizzati alle terapie di Medicina Estetica (che sono Vistabex, Azzalure, Bocouture), bensì il superamento della terza criticità del Parere CSS, che escludendo " ... l'impiego di dispositivi medici etc. ... " contraddice lo spirito di detta Legge ed anche lo spirito e la lettera dell'art 3 della Legge 94/98 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria" che regola le somministrazioni di farmaci in off-label, secondo un principio pienamente ripreso dall'art. 13 del Codice Deontologico Medico, che recita: "... il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata ed i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l'attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. ... (passim, art. 13, revisione 2014)"... ".

Un'altra considerazione riguarda la reprimenda espressa a pag. 8 dell'esposto circa le dichiarazioni rilasciate dal Dr. Guida, Presidente SIMEO, alla "Rivista tabloid di Medicina Estetica" alle pagine 10 ed 11; qui non posso che concordare con quanto espresso dal redattore dell'esposto; infatti, nonostante la professione abbia espresso delle perplessità su alcune criticità emerse dalla lettura attenta del Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15 luglio 2014, e le abbia sintetizzate nel Documento conclusivo della Consensus conference organizzata da Poiesis a Verona il 15 aprile 2015, reputo errato, seppur in ambito divulgativo e giornalistico, affermare che il Parere stesso non sia vincolante. È chiaro che un "Parere" non ha rango di dispositivo legislativo, e ciò è stato fatto notare in diverse circostanze; ma altrettanto chiaro che esso assume il valore di interpretazione privilegiata in assenza di legislazione in merito, valore che sarebbe scorretto misconoscere.

Infine vorrei segnalare che si è svolto un evento culturale, in data 22 aprile us, presso la sede dell'Ordine dei Medici di Venezia, organizzato dal COI Triveneto, patrocinato da Poiesis e da ANDI, evento nel quale si è parlato sia di Medicina Estetica che di odontoiatria, e si sono alternati relatori sia di formazione Medico-Chirurgica che di formazione Medico-Odontoiatrica dimostrando che la strada della tutela della salute del paziente può e deve esser percorsa in accordo e non in contrapposizione.

Dott. Francesco Spatafora

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