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28 Luglio 2021

La Legge Gelli-Bianco, le reali ricadute ed aspettative

Gli odontoiatri forensi: presenta ancora dei punti oscuri che evidenziano prospettive di timide innovazioni di diritto e di tutela, soprattutto in tema di formazione specifica


La Legge Gelli-Bianco affronta in modo organico le tematiche della sicurezza delle cure, il profilo di responsabilità civile e penale del sanitario e della struttura ove si realizza la prestazione; però, non definisce ancora la crescita delle competenze in ambito valutativo del danno ed in quello definitivo e ratificativo della colpa medica.

In breve ancora ad oggi non vedono luce quei decreti attuativi che non ne fanno una pietra miliare di tutela e soprattutto non valorizza l’evoluzione formativa delle competenze sia nel campo medico-legale che forense. Ancora oggi si pone necessaria l’integrazione collegiale medico-legale e, quindi, si vuole un esperto nella disciplina di specializzazione che abbia maturità professionale dirimente al caso e che, di contro, però deve continuamente rapportarsi in dipendenza ed in posizione di ancillarità rispetto allo specialista in medicina legale. Tale emergenza di certo non disturba, ma una visione generica e generalistica  che voglia “imprintare” per competenza di elezione può  rappresentare un vulnus ed un  minus sia in senso temporale che organico alla soluzione della controversia.  

Non si comprende, infatti, come ad una ricercata ipercompetenza dello specialista si conceda per così dire un contraltare sicuramente valido ma non altrettanto assolutamente necessario. In merito a tale punto vi sono varie spiegazioni e svariate esegesi che in punto di diritto non fanno una grinza che poi praticamente esprimono in tanti casi il reale controsenso. La legge Gelli-Bianco è molto meritevole di essere definita un passo avanti nel diritto sanitario e nella tutela provvida a favore della persona assistita, ma dall’altra presenta ancora dei punti oscuri che evidenziano prospettive di timide innovazioni di diritto e di tutela. 

Molto chiaramente e sinteticamente questa legge non doveva ancora arginare, limitare e far temporeggiare su un tema nodale e da sempre auspicato: la formazione universitaria in medicina legale specialistica di brancaUna specializzazione medico legale nei fatti prevista e prevedibile per ogni specializzato nelle discipline mediche ed odontoiatriche.

Urge alla luce di quanto individuato così inappuntabilmente un intervento chiarificatore ed un allocamento di competenze in un indirizzo di formazione orientato alla definizione di uno specialista in medicina legale nel campo della sua specializzazione. 

Se le dinamiche dei fatti legali e forensi centralizzano la stima del danno e l’individuazione della colpa nel contesto specialistico ad esempio della dermatologia, dell’oculistica e dell’odontoiatria è assolutamente probo avere a disposizione un dermatologo specialista in “Dermatologia medico legale e forense”, un oculista specialista in “Oftalmologia medico-legale e forense” ed un odontoiatra specialista in “Odontoiatria medico-legale e forense”. 

Tale innovazione sembrerà per certi versi assurda, ridicola, fantomatica  e contro ogni accezione di pensiero “gattopardesco”, ma invece e diversamente, permetterebbe il più corretto orientamento vettoriale  nella disciplina medico legale e forense delle migliori capacità valutative e, pertanto, renderebbe  disponibile una medicina legale e forense ad alta valenza di competenza e sotto ogni profilo adeguata, rapida nelle risposte e inconfutabilmente aggiornata, unitaria ed unificata già ab initio ed economicamente e temporalmente valida per tutti. 

Le stesse Scuole Universitarie di Specializzazione medico legale e forense ne trarrebbero profittevoli elementi di crescita sotto ogni punto di vista e avrebbero così un turn-over pratico di economie rilevanti, di competenze e dialettiche complementari interne ed esterne; ci sarebbero proprio qui e non in altre sedi ed in modo completamente non sempre tardivo le migliori integrazioni tra Società Scientifiche e Dipartimenti Universitari e le Linee Guida,  a questo punto, risulterebbero contraddistinte verosimilmente da un serio realismo di practice, piuttosto che da parodossi di malpractice come spesso accade. 

La Legge Gelli-Bianco ha contenuti evolutivi molto pregnanti e significativi di percorsi di attenzione nei confronti delle cure sanitarie e dei suoi utenti che, purtroppo, si vanno disperdendo negli interessi e nei meandri delle assolutezze autoreferenziali di qualcuno.

Continuare a propalare il concetto della “medicina sub specie iuris” è assolutamente alla luce delle nuove attualità normative “over-game”, in quanto nel campo ci si sta abituando a  valorizzare  i propri profili di competenza più con  articoli di legge e con le loro applicazioni a mo’ di giuristi, piuttosto che con i riferimenti di  congruità di practice medica come poi più opportunamente e congruamente si  conviene ed addice.  

A cura di: Antonio Della Valle, Angelica Zenato, Nicolina Palamone, odontoiatri forensi

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