Dal nuovo art. 590-septies alla revisione della Gelli-Bianco: criteri più chiari per la colpa e impatti concreti per medici e odontoiatri. I commenti del segretario SIOF Gianni Barbuti
Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025 ha approvato lo schema di disegno di legge delega approvato nel Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 (clicca qui per il nostro approfondimento) che punta a “rimodellare complessivamente le professioni sanitarie in Italia”, intervenendo su formazione, ordinamenti, responsabilità e governance, con l’obiettivo di rafforzare il SSN entro il 31 dicembre 2026.
“Si badi bene –ricorda ad Odontoiatria33 il dott. Gianni Barbuti (nella foto) Segretario della Società Italiana di Odontoiatria Forense (SIOF)- è uno schema di disegno di legge, è una “proposta” di un “disegno” ancora tutta da concretizzarsi”.
Il testo non introduce uno “scudo penale”, ma stabilisce criteri più precisi per graduare la colpa.
“La strada da perseguire dal legislatore -sottolinea Barbuti- non e tanto quella tanto di uno scudo penale, di fatto inattuabile a meno di non modificare norme costituzionali di equità, uguaglianza ed uniformità di giudizio, quanto dare indicazioni per i giudicanti di come graduare le colpa per dare serenità all’esercente”.
Il vero problema, ricorda Barbuti è “se la colpa del medico possa essere graduata e valutata in modo oggettivo con effettivo raffronto al fatto specifico e alle condizioni operative, al di là di generica e non precisabile applicazione di ‘linee guida ministeriali’ o ‘buone pratiche clinico-assistenziali’ come un po' fumosamente dedotto dalla legge Gelli-Bianco”.
Il nuovo art. 590-septies
Così all’art. 7 del disegno di legge, si propone di ulteriormente modificare l’art. 590 del Codice penale, introducendo un “590-septies” che recita: Nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza”.
Il legislatore prendendo spunto dal precedente “scudo penale” del 2021, ripristina ed amplia i concetti di:
La formulazione del nuovo articolo, rileva Barbuti, ripropone poi, in forma codificata, quanto già contenuto dal 2236 del Codice civile, la dove conferma la non punibilità penale dell’esercente la professione sanitaria, quando le indicazioni scientifiche siano mancanti, limitate o contraddittorie e/o per la particolare complessità e concreta difficoltà dell’attività sanitaria.“Resta da capire quali siano i parametri per stabilire sia l’esistenza effettiva di carenze e contraddittorietà delle conoscenze scientifiche (con riferimento a quali fonti? Le linee guida ministeriali o quanto condiviso dalla comunità scientifica) nonché stabilire il concreto ricorrere di complessità e difficoltà attuative, ma soprattutto, come il giudicante possa esprimersi in merito, dovendo evidentemente ricorrere al parere dello specialista consulente d’ufficio, il cui potere discrezionale appare significativamente aumentato e fortemente influenzante l’esito del giudizio penale”.
Il consulente d’ufficio o meglio il collegio peritale precisa Barbuti, “verrà infatti investito dell’onere di valutare sia la base teorica che l’aspetto specifico pratico di complessità della patologia, nonché la congruità dell’attività dell’esercente, rapportata al ‘mediamente esigibile’ con riferimento al ruolo e alla preparazione”.
Il legislatore introduce un altro argomento ovvero quello della ‘disponibilità di terapie adeguate’. Un argomento che, dice il segretario SIOF, “andrà sicuramente meglio chiarito, per chiarire se l’adeguatezza vada considerata in senso lato (patologie curabili o non curabili allo stato della conoscenza medica) o sensu strictu, ovvero patologia potenzialmente curabile ma non trattata per carenza della struttura, rappresentandosi anche in questo caso, una esimente penale derivante non dalla responsabilità del singolo (che ne verrebbe sollevato) ma della struttura”.
Altro concetto introdotto è quello della specifica attenuazione nella responsabilità d’equipe, richiamando esplicitamente il giudicante a valutare la condotta del singolo, evitando la deriva della generica estensione della responsabilità di un risultato infausto a tutti i componenti l’equipe.“Anche questo particolare richiamo incrementa significativamente le responsabilità del collegio d’ufficio, che dovrà puntualmente vagliare l’effettivo operato dei singoli all’interno dell’equipe con i ben noti limiti della carenza di dati di registrazione (non esiste ancora la ‘scatola nera’ della sala operatoria e men che meno la registrazione oggettiva delle attività di reparto)”, commenta Barbuti.
Rispetto delle linee guida e buone pratiche
Il legislatore interviene anche sugli articoli 5 e 7 della legge Gelli-Bianco, precisando che, in assenza di Linee guida ministeriali, il professionista dovrà attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre con riferimento alle specificità del caso concreto.Viene introdotto il nuovo comma 3-bis, che riprende i criteri già previsti per la responsabilità penale.
Uno dei punti più delicati riguarda proprio il ruolo delle Linee guida ministeriali e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Barbuti evidenzia come la legge Gelli-Bianco avesse già introdotto un riferimento generico, ma poco operativo: “Resta da capire quali siano i parametri per stabilire l’esistenza effettiva di carenze e contraddittorietà delle conoscenze scientifiche, con riferimento a quali fonti? Le linee guida ministeriali o quanto condiviso dalla comunità scientifica?”
Il nuovo testo richiama anche il principio dell’ex ante, imponendo che la valutazione del giudice (e del consulente tecnico) si cali nella concretezza del caso, evitando giudizi astratti. In pratica, il professionista dovrà dimostrare di aver agito secondo le conoscenze disponibili e le buone pratiche applicabili al momento dell’intervento, non secondo standard teorici ideali.
Tra le modifiche introdotte alla Bianco-Gelli quelle all’art. 5 rilevando che la struttura risponde contrattualmente non della generica “condotta colposa” dei suoi collaboratori, ma, in concreto, dei “danni” eventualmente derivati.
Sopprime poi parte del comma 3 dell’art. 7 inerente la responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria ed introduce al suo posto il nuovo comma 3-bis, che di fatto ricalca quanto già espresso per l’ambito penale: “Fermo quanto previsto dall’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa, o del grado di essa, nell’operato dell’esercente l’attività sanitaria si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente L’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza”.
Le proposte legislative, conclude il segretario SIOF Gianni Barbuti, confermano i principi già presenti nell’art. 2236 c.c., ma introducono riferimenti più precisi per guidare il giudice nella valutazione e graduazione della colpa, mantenendo invariato l’art. 590-sexies. Parallelamente, aumentano in modo significativo gli oneri per il collegio peritale, che dovrà rispondere a quesiti molto dettagliati e multidisciplinari. Sarà necessario coinvolgere esperti anche in management sanitario per accertare carenze strutturali e il loro impatto sul caso concreto. I consulenti dovranno esprimere valutazioni non solo teoriche, ma anche pratiche, considerando disponibilità diagnostiche e terapeutiche della struttura, condizioni ambientali, carico di lavoro e situazioni di urgenza, riferite al momento specifico dell’evento.
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