Le 6 cose che il medico odontoiatra deve ricordare in caso di certificazione dell’infermità del paziente
In merito alla notizia della possibilità per l’odontoiatra di redigere un certificato di malattia, ne termini previsti (si veda il nostro approfondimento), il presidente della CAO di Firenze Alexander Peirano (nella foto) evidenza per i lettori di Odontoiatria33 alcune indicazioni certamente utili:
1) Il medico odontoiatra, all'atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e coscienza l'incapacità all'attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata e non la malattia. Si ricorda in proposito che all'articolo 7, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008, si intende per “certificato di malattia”: «l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33». Appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).
2) La trasmissione del certificato deve essere fatta telematicamente attraverso il Sistema Tessera Sanitaria accreditandosi presso il proprio Ordine. A seguito del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stato introdotto l'obbligo della certificazione telematica di malattia anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente esonerati con la sola esclusione del personale delle Forze armate, dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In assenza di accesso telematico per la trasmissione del certificato, il medico redige il certificato in modalità cartacea.
3) Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore deve trasmettere l'attestato alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato all'Istituto previdenziale.
4) Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato. 5) Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. Pertanto se a seguito di un intervento odontoiatrico riteniamo che il paziente necessiti di due giorni di cure e di astenzione dal lavoro, si deve essere in grado di rispondere della richiesta di relativa certificazione e non rimandarla al medico di medicina generale per la relativa compilazione.
6) La certificazione è, dunque, in capo al medico e/o all’odontoiatra che visita il paziente e questo è anche un dettato del Codice deontologico che rileva art. 22 24 e 78 “Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato”.
Pertanto l’inosservanza della regola può comportare anche sanzioni disciplinari.
gestione-dello-studio 24 Marzo 2023
Come determinare il costo della prestazione e quali le varianti da considerare. Una serie di indicazioni e consigli del prof. Antonio Pelliccia sul tema
approfondimenti 22 Marzo 2023
Una nota che l’ATS Insubria ha inviato agli studi odontoiatrici riporta di attualità il dubbio se debba essere nominato o meno e sulla sua formazione. Alcune indicazioni del dott. Di Fabio
O33approfondimenti 15 Marzo 2023
Quali comunicazioni la struttura sanitaria e il direttore sanitario devono inviare ed a chi e quali i doveri e gli obblighi del direttore sanitario
Intanto il Mef attiva il tavolo tecnico per ridurre i costi. Difficilmente inciderà su quelli sostenuti dagli studi odontoiatrici, l’obiettivo dichiarato è mitigare le spese...
normative 07 Marzo 2023
Possono essere redatti anche da tutti gli odontoiatri iscritti al Sistema Tessera Sanitaria fino a 10 giorni di assenza, le indicazioni di ENPAM
Clinical Arena 26 Marzo 2023
L’odontoiatria è caratterizzata dalla continua evoluzione di tecniche e materiali che interessano di volta in volta, in modo più o meno significativo, le diverse discipline e ne influenzano il...
di Dino Re
Con lui salgono a sette i Rettori Odontoiatri. Il messaggio di congratulazioni del presidente CAO Raffaele Iandolo
Una sentenza della Cassazione francese conferma il divieto di ogni tipo di pubblicità per i centri odontoiatrici
Gestione dello Studio 24 Marzo 2023
Come determinare il costo della prestazione e quali le varianti da considerare. Una serie di indicazioni e consigli del prof. Antonio Pelliccia sul tema
Cronaca 24 Marzo 2023
Il vice presidente Nazionale AIO David Rizzo presenta il progetto Oral Care Total Care ed il protocollo utilizzato per individuare possibili lesioni