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08 Novembre 2013

Non sanzionabile l'Ordine che contesta all'iscritto la promozione attraverso le visite gratuite

Interessante pronunciamento dell'AGCM

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è pronunciata sulla legittimità o meno dei procedimenti disciplinari aperti nei confronti dell'iscritti che promuoveva la propria attività offrendo prestazioni gratuite.

L'Autorità interviene in merito alla decisione dell'Ordine degli avvocati di Brescia che aveva aperto dei procedimenti disciplinari nei confronti di un network di studi legali che proponeva la prima consulenza gratuita in quanto l'iniziativa era deontologicamente scorretta. All'AGCOM si erano rivolti gli stessi avvocati lamentando una limitazione della concorrenza.
L'AGCM, con la sua decisione, stabilisce che non esiste responsabilità in capo all'Ordine di Brescia per limitazione della concorrenza.

"Una decisione molto importante ed attesa in quanto estendibile anche ad altre professioni come quella odontoiatrica", ci dice l'avv. Silvia Stefanelli esperti di diritto sanitario in Bologna.
Chi pensa però ad una piena vittoria ordinistica e ad un divieto della prima consulenza gratuita (prima visita per il settore sanitario) -continua l'avv. Stefanelli- si trova invece di fronte a motivazione diverse.
E' vero infatti che l'Ordine ne è uscito indenne; ma è altrettanto vero che l'AGCM non è entrata nel merito della questione. "In sostanza non si entra nel merito della legittimità o meno della pubblicità effettuata, ma si dichiara solo che la stessa ha avuto un effetto di limitazione della concorrenza. In altre parole: nonostante l'intervento ordinistico l'iniziativa ha avuto successo. Quindi l'Ordine non può essere sanzionato per limitazione della concorrenza"

Questa la decisione dell'AGCOM:

"Si deve, infatti, rilevare che con il provvedimento de quo il CdO di Brescia non ha ritenuto di per sé violata la disciplina deontologica forense per avere gli avvocati aperto uno studio professionale sulla pubblica via, ovvero per avere dimostrato l'intenzione di praticare compensi professionali anche inferiori a quanto generalmente richiesto, ma si è limitato a valutare alcune specifiche modalità con cui gli stessi hanno promosso la propria attività.
Considerate le peculiarità del caso di specie, il giudizio formulato dal CdO di Brescia su tali specifiche modalità di promozione dell'attività non è risultato idoneo a produrre un effetto limitativo della concorrenza rilevante ai fini antitrust, difettando in esso un generale condizionamento dell'autonomia dei professionisti sul mercato.

  • Inoltre, non vi sono stati decisivi effetti imitativi da parte di altri Ordini forensi con riguardo alla valutazione dell'iniziativa in questione o di altre iniziative analoghe.

  • Ai fini della valutazione del caso di specie, va altresì considerato il successo dell'iniziativa di A.L. anche successivamente all'intervento correttivo dell'Ordine di Brescia. Risulta agli atti, infatti, che attualmente, l'associazione A.L. è presente sul territorio nazionale con 17 studi legali in 16 città italiane e ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi internazionali.

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