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06 Settembre 2016

Invio dati per 730 precompilato, formalizzato l'obbligo anche per le società. L'Agenzia delle Entrate specifica (anche) le modalità di opposizione per i pazienti


Con il decreto del 2 agosto 2016 viene formalizzato l'obbligo e le modalità di trasmissione delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN) che fino ad ora erano state escluse dall'obbligo.

Le modalità di trasmissione sono simili a quelle già adottate dagli studi professionali per l'invio delle spese del 2015.

Le strutture autorizzate devono richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria. In particolare, si legge nel decreto, per le strutture sanitarie autorizzate, la procedura prevede che il legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura possa attivare il procedimento di richiesta delle credenziali, accedendo in un'apposita area del Sistema TS e inserendo i dati della struttura che rappresenta o dirige. La funzione di abilitazione prevede l'inserimento da parte del soggetto richiedente (legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura) tutta una serie di informazioni legate alla struttura sanitaria tra cui la Regione che ha rilasciato l'autorizzazione ed i dati dell'atto autorizzativo. Il sistema verificherà i dati inseriti e rilascerà le credenziali per l'accesso al Sistema TS all'indirizzo PEC, altrimenti prosegue l'operazione memorizzando la richiesta e avviando il processo di verifica presso l'ente che ha rilasciato l'atto autorizzativo.

Opposizione del paziente all'invio

Per quanto riguarda la possibilità da parte dei pazienti di opporsi all'invio dei dati delle spese sostenute, l'Agenzia delle Entrate precisa che questa può essere comunicata a voce "verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale". "L'informazione di tale opposizione -precisano dalle Entrate- deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria".

La comunicazione verbale può essere effettuata dal paziente con più di 16 anni, per gli altri deve essere comunicata dal genitore o tutore.


Norberto Maccagno


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