Punto cardine del Ddl sulla responsabilità medica (Ddl Gelli) è il rispetto delle linee guida. Come noto la Legge indica che il medico o il dentista non è responsabile se ha seguito le raccomandazioni previste da linee guida internazionalmente riconosciute ed elaborate da enti-istituzioni pubblico/privati, da società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco secondo requisiti dettati da un decreto del Ministero della Salute.
Decreto emanato il 2 agosto (pubblicato in GU il 10 agosto) nel quale vengono posti i paletti per ambire ad essere una società scientifica accreditata ad elaborare le linee guida.
Rappresentatività del 30% dei professionisti appartenenti alla specializzazione rappresentata dalla società scientifica, rappresentanza nazionale con la presenza in almeno 12 regioni, il non carattere sindacale dell'attività che deve essere svolta senza fini di lucro, fare attività verso i cittadini sono alcuni dei paletti posti dal decreto. Le società scientifiche che vorranno essere accreditate, in possesso dei requisiti previsti, dovranno inviare al Ministero della Salute la domanda di entro i primi di novembre (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)
Un decreto che pone molti dubbi e sembrerebbe limitare, e di molto, la possibilità per le società scientifiche odontoiatriche di poter richiedere l'accreditamento. Sul tema prima del decreto la CAO aveva promosso una autoregolamentazione per le società scientifiche odontoaitriche.
Il primo nodo è quello della rappresentatività, le principali società scientifiche del settore si occupano di branche dell'odontoiatria che non hanno una diploma di specializzazione (implantologia, parodontologia, conservativa, protesi, per fare degli esempi).
Le uniche scuole di specializzazione riconosciute ed attive sono quelle in ortognatodonzia, in chirurgia orale ed in odontoiatria pediatrica, quindi per la maggior parte delle società scientifiche attualmente attive nel campo odontoiatrico risulterà molto difficile poter dimostrare di avere il 30% dei professionisti appartenenti alla specializzazione rappresentata iscritti, percentuale che per l'odontoiatria dovrebbe essere calcolata sul numero di tutti gli iscritti all'Albo (60 mila).
Probabilmente solo la S.I.S.O.P.D. Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria che fa capo ad ANDI potrebbe avere questi numeri ma si dovrà capire se la società scientifica e l'associazione sono entità statutariamente differenti in quanto il decreto esclude il riconoscimento per le società che svolgono attività sindacale. Per le poche attive che rappresentano le aree di specialità riconosciute in campo odontoiatrico, forse il vincolo sulla rappresentatività non sarà un problema -sempre che sia disponibile il dato del numero degli iscritti all'Albo con la specialità- ma potrebbe esserlo quello della rappresentatività territoriale, come potrebbe capitare per la SIDO: una delle società scientifiche che potrebbe ambire al riconoscimento.
Quindi per il settore odontoiatrico chi stilerà le linee guida il cui rispetto potrà garantire la non punibilità secondo quanto dettato dal Ddl Gelli?
La legge chiarisce che "in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali".
Altra ipotesi è che il Ministero confermi il mandato al Gruppo Tecnico per l'Odontoiatria, come già avviene ora, confermando il mandato dello stilare per la professione odontoiatrica raccomandazioni cliniche e linee guida.
Norberto Maccagno
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