Con l'avvicinarsi della fine della legislatura tra i provvedimenti che rischiano di non vedere la loro trasformazione in Legge anche il Ddl Lorenzin con la riforma dell'Ordine, le norme contro l'abusivismo e quelle sulle professioni sanitarie. Dopo l'approvazione al Sentato il provvedimento è da qualche tempo in discussione in Commissione Affari Sociali della Camera "appesantito" dai 270 emendamenti presentati. Questa settimana la Commissione non ha finito di discutere ed approvare quelli riguardante l'articolo 3, in tutto sono 15 gli articoli che compongono il Ddl.
Inoltre, l'oramai "certa" modifica al testo approvato in Senato comporterà un nuovo passaggio a palazzo Madama prima della conversione in Legge che deve avvenire prima del termine della legislatura: presumibilmente primavera 2018.
Un provvedimento che sta facendo discutere a cominciare dagli emendamenti accolti ed approvati sulla riforma degli attuali Ordini dei medici odontoiatri farmacisti biologi e psicologi ai quali si aggiungerebbero altri tre ordini che racchiuderebbero le professioni sanitarie, igienisti dentali inclusi. Ordini che passerebbero sotto il controllo del Ministero della Salute. Tra le novità apportate con l'approvazione in commissione degli emendamenti la durata dei consigli che sarà di quattro anni, quindi si distanzieranno i tempi per le elezioni e il tetto del numero di mandati.
Tra le norme contenute del Ddl anche l'inasprimento delle pene per abusivi e prestanome in ambito sanitario aumentando da un terzo a metà della pena contemplata dal codice penale all'articolo 348 per chi svolge senza abilitazione una professione sanitaria (oggi la multa è fino a 516 euro e 6 mesi di reclusione) e confisca dei beni immobili e delle attrezzature utilizzate per esercitare abusivamente, da destinare a iniziative sociali ed assistenziali.
C'è poi la parte dell'individuazione delle nuove professioni sanitarie. Un emendamento approvato martedì in Commissione modifica le procedure per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, ma quelle individuate dalla Legge 251 del 10 agosto 2000. Le associazioni professionali avranno un ruolo centrale e potranno inviare un'istanza motivata di riconoscimento al Ministero della Salute. In caso di valutazione positiva, l'istituzione di nuove professioni sarà effettuata, previo parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità, mediante accordi in sede di Conferenza Stato Regioni.
Tra gli emendamenti presentati e non ancora discussi tre propongono l'istituzione del nuovo profilo dell'odontotecnico in area sanitaria.
Un altro emendamento ripropone il limite dei due terzi nelle quote sociali delle società che svolgono l'attività odontoiatrica.
Sotto tutti gli emendamenti presentati di interesse odontoiatrico
Società odontoiatriche
Art. 13-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici).
1. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.
2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
On. Vargiu Pierpaolo
Abusivismo
Art. 9.
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».
2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria».
3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».
5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».
6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».
Art. 9-bis.
1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.
On. Guerini Giuseppe
Profilo Odontotecnico
Art. 5-bis.
(Istituzione e definizione della professione di odontotecnico).
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. Con Accordo Stato-regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.
3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.
On. Lodolini Emanuele
Art. 5-bis.
(Professione sanitaria di odontotecnico).
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico.
2. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.
3. L'odontotecnico provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
4. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.
5. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
6. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica, al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
7. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica all'interno della Facoltà di medicina e chirurgia, eventualmente in collaborazione con altre Facoltà. Ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alla professione dell'odontotecnico sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
8. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliare di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
9. I titoli di odontotecnico, conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 8, sono idonei al proseguimento dell'attività professionale.
10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sono soppresse le parole: «dell'odontotecnico,»;
b) l'allegato A del decreto del Ministro della sanità del 3 maggio 1994 è abrogato;
c) al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 gli articoli 8 e 11 sono abrogati e all'articolo 1 le parole: «dell'odontotecnico» sono soppresse.
Onorevoli Piazzoni Ileana Cathia, Beni Paolo, Sbrollini Daniela, Bragantini Paola, Mariano Elisa, Vignali Raffaello, Calabrò Raffaele
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