Dal 22 dicembre scorso - data di approvazione definitiva del DDL Lorenzin - si sono susseguite le reazioni dei soggetti coinvolti dal provvedimento, che in alcuni casi mi sono apparse eccessive, quando non addirittura immotivate.
Per quanto riguarda la modifica dell'art.5 della Legge sull'individuazione di nuove professioni sanitarie, la Confartigianato si è già espressa (leggi il comunicato), riportando la ferma determinazione della Categoria di attivarsi immediatamente per ottenere il giusto riconoscimento del profilo professionale.
Vorrei, invece, esprimere alcune considerazioni per tentare di riportare le pur legittime considerazioni in un alveo di realismo e tranquillizzare la Categoria rispetto ad i rischi derivanti dalle novità introdotte in materia di abusivismo.
In primis vorrei sottolineare che Ddl Lorenzin non regolamenta l'esercizio abusivo di una professione, già definito dall'Art. 348 del Codice Penale, ma ne inasprisce le pene e introduce il reato di "prestanomismo" ed esercizio abusivo di un'arte ausiliaria sanitaria, elementi rispetto ai quali si dovrà certamente vigilare affinchè vengano correttamente applicati.
Non condivido, pertanto, l'allarme che si è diffuso rispetto a situazioni sanzionabili da sempre, ovvero tutte quelle prestazioni che ci vengono richieste che esulano da quanto previsto dalle competenze che ci attribuisce il RD del 1928; mi domando, piuttosto, se abbiano gli odontoiatri realizzato cosa può comportare perseverare nel chiederci di "prendere le impronte" o "monconizzare" o di eseguire le attività che da sempre chiediamo vengano inserite nel tanto agognato profilo professionale che, come tutti ricordiamo dovrebbe prevedere "su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria può collaborare, solo all'interno delle strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura"...
Le sanzioni, compresa quella di confisca, riguardano tutte le tipologie di collaborazione tipiche del team, compresa la detartrasi eseguita dall'assistente, che non sporadicamente prende anche impronte, per cui se qualcuno si è speso per sollecitare pene esemplari per gli abusivi citando "numeri importanti", nella speranza di ottenere l'introduzione di sanzioni pesanti per l'odontotecnico che esercita abusivamente l'attività odontoiatrica, mantenendo la possibilità di "chiudere un occhio" quando il reato di abusivismo è istigato dal dentista stesso, ha fatto male i propri calcoli.
Una cosa è certa: oggi più che mai, è necessario un chiarimento dei ruoli che - oltre a riconoscere la professionalità dell'odontotecnico - ci metta al riparo da forzature alle quali sappiamo bene quanto sia difficile sottrarsi. Chiarimento che sarebbe peraltro utile ad arginare i rischi paventati dal dott. Landi - con il quale ho avuto il piacere di confrontarmi recentemente - rispetto alla confusione che si starebbe creando in Europa a causa della classificazione multilingue delle qualifiche, che comporterebbe sovrapposizioni di competenze tra l'odontotecnico e l'odontoiatra a scapito della salute del paziente, che trova senz'altro terreno maggiormente fertile laddove si registrano carenze normative rispetto alla definizione delle competenze stesse.
Per questo Confartigianato Odontotecnici persegue con determinazione ogni necessaria azione per il riconoscimento delle competenze di questa Categoria con un profilo professionale che ne definisca la giusta identità nell'ambito della filiera del dentale che, fino ad ora, ha trovato spazio per tutte le altre figure - odontoiatri, igienisti ed assistenti - mortificando ad oltranza ogni legittima aspirazione professionale dell'odontotecnico.
Gennaro Mordenti, presidente Confartigianato Odontotecnici
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