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07 Luglio 2008

Falsificazione di rx, quando?

di Marco Scarpelli


Nell’esperienza professionale di chi scrive, si sono visti disporre accertamenti in ambito odontologico forense, di autenticità sia delle radiografie tradizionali sia delle radiografie digitali.
In ambo i casi veniva richiesto dal giudice al consulente di verificare, ove possibile, la corrispondenza tra la radiografia prodotta, ovvero tra l’immagine in essa contenuta, e il contesto clinico/storico. Nel caso dell’accertamento sulle radiografie tradizionali, si tratta più che altro di verifica della corrispondenza tra momento presunto clinico e data dichiarata di rilievo dell’esame.
Tale aspetto può, per esempio, risultare significativo nella valutazione di casi ortodontici, ove la collocazione di una ortopanoramica o di un esame cefalometrico possono fare la differenza nei criteri di valutazione del caso stesso.
Nel caso invece delle radiografie digitali la richiesta è generalmente mirata a verificare se tali immagini siano realmente riproduttive della situazione descritta o piuttosto, artatamente modificate (dall’aggiunta alla sottrazione di impianti, denti, ecc, evento facilmente gestibile con programmi come Photo Shop o più sofisticati).
In generale però si può affermare che, in quanto strumento di prova, la radiografia tradizionale e la radiografia digitale godano della medesima considerazione.
D’altra parte la stessa situazione si verifica per la documentazione (scheda clinica, modulistica) gestita dallo studio con il cartaceo o piuttosto con sistema informatico; stessi problemi per le Rvg (radio video grafia) o altri sistemi radiografici digitali. Se la documentazione cartacea gode di una sua intrinseca singolarità e riconoscibilità e, quindi in ultima analisi, di una immediata possibilità di verifica se verosimilmente “autentica” o no, così la documentazione informatica presenta un aspetto grafico neutro e senza caratteristiche di specifica più facile riconoscibilità.
Sarà l’operatore, stampando copia su carta, ad autenticare con data timbro e firma quel determinato strumento diagnostico, se pure, sarà sempre possibile disporre l’accertamento di verifica dell’autenticità di detto strumento clinico.
Siamo, come detto, in un regime giuridico probatorio dove le parti, nel confrontarsi, inseriscono nel contenzioso giudiziario gli strumenti di prova che ritengono opportuni, sui quali può essere disposto a richiesta un accertamento di autenticità. Circa a metà degli anni ’90 alcune aziende produttrici di apparecchiature radiologiche, si posero il problema del “blindare” le apparecchiature stesse per evitare la possibilità, a posteriori, di manomissione dell’esame effettuato. Questo tipo di esigenza nasceva dalla conoscenza di esperienze estere, in primis negli Stati Uniti, dove appunto la blindatura del percorso gestionale dell’esame radiografico appariva esigenza di mercato connaturata a un sistema giudiziario differente dal nostro.
La medesima esigenza non sussiste nella nostra realtà e pertanto tali dispositivi non hanno avuto grande spazio. In conclusione si può affermare che la frequenza di falsificazioni di esami radiografici in odontoiatria, per quanto almeno a conoscenza di chi scrive, è davvero molto bassa, che nei casi dubbi è usuale che il giudice disponga un accertamento tecnico atto a verificare la “credibilità” dell’immagine esaminata alla luce del contesto clinico nel quale essa si inserisce; non vi è, inoltre, sostanziale differenza tra radiografia panoramica  tradizionale o digitale; nel consegnare una radiografia digitale al paziente è opportuno che l’autore, sia per stampa su carta che per trasferimento su mezzo idoneo (cd per esempio), provveda ad autenticare la copia consegnata con timbro, firma e indicazione del nome del paziente, facendosi quindi garante delle indicazioni sulla copia consegnata riportate. Anche se non è esattamente questo il contesto, si ricorda che la documentazione di un caso clinico è di sostanziale e giuridica proprietà del paziente (vedi codice deontologico), che a questo va consegnata se richiesta, che è necessario far sottoscrivere al paziente una ricevuta per consegna della documentazione stessa. In tale ricevuta riteniamo opportuno suggerire venga inserito un elenco dettagliato delle immagini radiografiche consegnate, riportando di ognuna la data di effettuazione. Se questo passaggio non ci metterà al sicuro e con certezza da falsificazioni della radiografia, quanto meno impedirà di alterare la data di effettuazione indicata limitando l’eventuale danno da falsificazione del documento.

* Marco Scarpelli, laureato in medicina e chirurgia e specialista in odontostomatologia, si è specializzato in medicina legale nel 2001. È iscritto all’albo dei consulenti tecnici del giudice presso il tribunale di Milano, categorie medici-odontoiatri. Coordinatore del corso di perfezionamento in Odontoiatria forense presso l’istituto di medicina legale di Firenze, è rappresentante per l’italia in Ideals (International Dental Ethics And Law Society) e membro del Comitato nazionale di bioetica. Libero professionista in Milano, si occupa prevalentemente di medicina legale odontoiatrica e di comportamento nella professione.

GdO 2008; 10

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