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10 Febbraio 2015

Potere giurisdizionale degli Ordini nel mirino, la CCEPS all'esame della Consulta. Rischio di anticostituzionalità


Commissione centrale esercenti arti e professioni sanitarie nel mirino dei giudici. Prevista dalla legge istitutiva degli ordini provinciali nel 1946, la CCEPS - che accoglie i ricorsi in appello degli iscritti a ordini di medici e farmacisti, commissioni odontoiatriche e collegi ostetrici, infermieri e tecnici di radiologia- è un organo giurisdizionale presieduto da un magistrato consigliere di stato e con un collegio a composizione variabile: se il ricorrente è medico due rappresentanti del Ministero della Salute sono integrati da cinque medici, se è dentista integrano cinque odontoiatri etc.

I contenziosi sulla composizione fin qui hanno riguardato i membri sanitari. Ma l'ordinanza 596 della Cassazione del 15/1 scorso chiede alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sui membri ministeriali a seguito di un contenzioso tra un cittadino siriano e l'Ordine dei Medici di Milano. 
Il medico non si era laureato in Siria, paese il cui titolo è riconosciuto, ma in Libano, e l'OMCeO gli aveva detto no, confermato dalla CCEPS. Il medico ha ricorso in Cassazione, perché la CCEPS è in parte ministeriale, vi siede in teoria chi ha contribuito a non far riconoscere la laurea libanese.

La Cassazione ha considerato l'articolo 6 della convenzione dei diritti dell'Uomo che chiede la terzietà del giudice e ha investito la Corte Costituzionale: in tema di iscrizioni è giusto che in CCEPS siedano componenti ministeriali?
In Italia ordini di giornalisti, architetti ingegneri non hanno più potere giurisdizionale in base al dl 138/2011, e a giudicare sugli iscritti sono i consigli di disciplina, fatti per lo più da togati.
Gli ordini sanitari possono invece sanzionare e decidere sulle iscrizioni. Basta loro come garante una CCEPS con un presidente magistrato ma ben due ministeriali e cinque sanitari (potenziali concorrenti economici del collega ricorrente secondo la visione "europea")?

A garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, il neoministro della Salute Beatrice Lorenzin nel Ddl omnibus ha fatto inserire all'articolo 3 la previsione secondo cui gli ordini "separano la funzione istruttoria da quella giudicante". Ogni Regione dovrebbe insediare Uffici istruttori di Albo per giudicare su esposti o richieste di ordini.

Il Presidente Omceo milanese Roberto Carlo Rossi non si esprime sulla vicenda che interessa il suo Ordine ma ammette che la questione ha due volti. "Da una parte c'è il dibattito sul potere disciplinare degli ordini, organi elettivi sui cui componenti una professione fa affidamento perché traccino il confine deontologico, cioè condiviso all'interno della professione stessa, tra ciò che è ammissibile in un atto (medico, nel nostro caso) e ciò che non lo è. A mio avviso sarebbe aberrante abolire questa difesa data al cittadino dall'ordinamento in nome di una terzietà che porterebbe solo confusione: con l'istituzione dell'ufficio di cui al ddl omnibus, per assurdo si può arrivare a un contesto in cui l'ordine dice che una cosa non va bene, l'ufficio sì e il cittadino è disorientato". "Dall'altra parte - continua Rossi - la CCEPS non è organo elettivo ma è frutto di nomine, "filiazioni" di Esecutivo e FNOMCeO, esterne al potere Giudiziario; è un tribunale anomalo con troppi pochi supplenti, e la Consulta l'anno scorso ha chiesto che la composizione cambi ove la Cassazione dovesse rinviare al mittente sentenze CCEPS. E ancora: per alcune categorie - i doppi iscritti medici odontoiatri - i giudizi "raddoppiano". Ci sono elementi di confusione che forse si supererebbero con un corpus totalmente elettivo di marca FNOMCeO, Fofi, Ipasvi a seconda della categoria, anziché fare tabula rasa delle norme esistenti".

Mauro Miserendino

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