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15 Aprile 2020

Responsabilità da infezione: quali quelle del medico e dell’odontoiatra

Una sentenza chiarisce quando possono essere considerati responsabili. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Maria Maddalena Giungato


Nonostante l’emergenza coronavirus sia ancora in corso, la magistratura è già stata chiamata a verificare varie situazioni, dai DPI non idonei fatti indossare a medici ed infermieri alle presunte inadempienze nelle RSA per anziani. Ma il tema delle responsabilità da infezioni non è nuovo. E’ di pochi giorni fa la notizia dell’archiviazione di un procedimento penale a carico di una equipe di medici chiamati in giudizio da una paziente che ricoverata per un intervento di cataratta aveva contratto una infezione molto grave. A difendere i medici l’avvocato Maria Maddalena Giungato con la quale cerchiamo di fare il punto sulle responsabilità che gli odontoiatri potranno incorrere in questa fase di emergenza ma anche in futuro.   


Avvocato, in queste settimane si sta discutendo di uno scudo per tutelare i medici che hanno dovuto lavorare in condizioni di emergenza e metterli al riparo da possibili denunce da parte dei pazienti, di cosa si tratta? 

Al momento ci sono diverse proposte di emendamento -poi trasformato in Ordine del Giorno- sul tema ma, in linea di massima, il concetto è sintetizzabile nella volontà di esentare medici e operatori sanitari per qualsiasi forma di responsabilità, in sede civile, penale e contabile, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati durante o a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, salvo i casi di danni cagionati con dolo o colpa grave, in considerazione delle condizioni eccezionali di carattere emergenziale in cui gli stessi si sono trovati ad operare, spesso in assenza di risorse  e strumenti adeguati e osservando turni di lavoro veramente al limite dell’umana sostenibilità. 


Scudo che si potrà applicare anche agli studi odontoiatrici privati? 

L’AIO, ha formulato, con il mio supporto legale, una proposta che estende il cd. scudo anche agli odontoiatri  liberi professionisti, che in Italia assicurano la quasi totalità delle prestazioni rese ai pazienti. Anche in questo periodo emergenziale, i pazienti che hanno avuto necessità di un’assistenza odontoiatrica urgente si sono rivolti al loro dentista di fiducia che, con tutte le criticità e le difficoltà del momento, ha garantito la prestazione e, quindi, di fatto ha assicurato alla collettività un servizio essenziale. Appare dunque corretto che qualora un paziente abbia contratto un’infezione da Covid-19, non imputabile a dolo o colpa grave dell’odontoiatra, anche quest’ultimo non sia esposto ad azioni risarcitorie.


E l’odontoiatra come può prevenire? 

Attenendosi diligentemente a linee guida ed in assenza di queste alle buone pratiche ed ai protocolli individuati, avendo cura di documentare la correttezza della propria condotta. Determinanti per individuare le procedure saranno certamente i Tavoli di lavoro istituiti dal Ministero e della CAO nazionale. 


Lei ha appena concluso una causa su di un tema simile, di cosa si trattava? 

La vicenda penale - che ha avuto grande risalto sulla stampa - riguardava tre medici da me assistiti, querelati da un paziente che aveva contratto una grave infezione dopo un intervento chirurgico e aveva denunciato i sanitari, ritenendoli responsabili della grave invalidità cagionatagli dall’infezione. I miei assistiti sono andati esenti da responsabilità perche abbiamo provato che, pur non potendosi escludere l’eventualità che l’infezione fosse stata contratta all’interno della struttura ove era stato praticato l’intervento chirurgico, la loro condotta era stata conforme ai protocolli previsti dalle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento, con adozione di tutte le misure necessarie per evitare l’evento. In sintesi: nessuna responsabilità può essere ascritta a carico dei sanitari che hanno praticato la disinfezione del campo operatorio e la corretta profilassi antibiotica e tutti gli altri trattamenti richiesti, ivi comprese le visite di controllo successive all’intervento chirurgico e tutte le altre prestazioni sanitarie – farmacologiche e non – necessarie, prima, per evitare e, dopo, per curare l’infezione.    


Questo contesto potrebbe suggerire un cambio di paradigma nel contesto culturale che finora ha originato la medicina difensiva?  

Sarebbe certamente auspicabile una stagione della responsabilità e peraltro, come sostenuto dal prof. Pasquale Giuseppe Macrì, questo può essere il momento giusto per apportare alcune modifiche alla Legge Gelli, anche con riguardo al problema del costo economico del contenzioso per medici e odontoiatri, che spesso sono costretti a sostenere gli oneri del procedimento giudiziario anche quando questo accerta la loro assenza di responsabilità nella produzione dell’evento avverso. Mi sembra questo il contesto giusto per ribadire, con riferimento all’ ambito sanitario, un principio generale del diritto, ovvero che le spese processuali seguono la soccombenza: chi perde paga. Nessuno può ripagare delle ansie e delle frustrazioni che accompagnano durante tutto il procedimento giudiziario  il  medico ingiustamente destinatario di una citazione in sede civile - o a maggior ragione di una querela in sede penale - ma dobbiamo cominciare a riflettere sulla necessità - etica, prima ancora che materiale - che il risarcibile deve essere risarcito e, quindi, almeno le spese legali -comprese le spese di CTP e di CTU- devono, salvo casi veramente eccezionali, rimanere a carico di chi ha avviato un contenzioso infondato, se non addirittura pretestuoso. L’auspicata stagione della responsabilità passa anche da questo.     

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