Molti i quesiti che abbiamo ricevuto dopo la pubblicazione della notizia della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno. Li abbiamo girati alla dott.ssa Rossetti
Il tema della radioprotezione e delle norme connesse suscita sempre interesse e dubbi tra i nostri lettori. A conferma le mail ricevute dopo la notizia della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che indica che l’ASO non è un lavoratore a rischio RX e, quindi, non deve svolgere la formazione indicata dalla 101/20.Indubbiamente la sentenza riguarda il caso specifico, però fa giurisprudenza e comunque traccia una strada per eventuali altri ricorsi che studi odontoiatrici potrebbero intraprendere, nel caso vengano sanzionati per lo stesso motivo.
Abbiamo deciso di raccogliere e sintetizzare i quesiti ricevuti dalla nostra redazione, chiedendo alla dott.ssa Giancarla Rossetti, esperto di radioprotezione di III Grado con esperienza pluridecennale in radiologia odontoiatrica, di rispondere.
Dott.ssa Rossetti, lo ha citato nel suo commento che ha rilasciato ad Odontoiatria33 in merito alla sentenza ma forse è meglio chiarire; ci sintetizza chi nel Team odontoiatrico è considerato lavoratore esposto e lavoratore non esposto?
Premetto che non è facile sintetizzare la spiegazione di una terminologia “lavoratore non esposto” che dall'entrata in vigore del decreto 230/1995 avvenuta nel 2000, è stata interpretata erroneamente da molti, spesso anche dagli Organi di vigilanza (come si è visto dalla sentenza di Ascoli Piceno). Occorre premettere che il termine “lavoratore” che si legge nel decreto 101 (così come si leggeva nel decreto 230) è attribuibile solo al soggetto che per ragioni di lavoro è esposto alle radiazioni ionizzanti, ossia nei seguenti casi:
Lavoratore esposto. Si possono avere due casi il soggetto che genera le radiazioni, ad es. facendo funzionare un apparecchio radiografico (radiologo durante un esame angiografico presso il lettino del paziente) oppure il soggetto che è esposto ad alte dosi di radiazioni indotte da altri (chirurgo che opera sotto fascio RX prodotto dal tecnico di radiologia al comando dell'apparecchio RX); entrambi sono “lavoratori esposti” perché la loro attività di lavoro è causa di possibile assorbimento di una dose da radiazioni al corpo intero superiore a 1 mSv/anno.
Lavoratore non esposto. Si possono avere due casi: il soggetto che genera le radiazioni, ad es. facendo funzionare un apparecchio radiografico per indagine all'apparato stomatologico (odontoiatra al posto di comando) oppure il soggetto che è esposto a radiazioni indotte da altri (strumentista che non può allontanarsi dalla sala chirurgica durante l'erogazione, ma si posiziona lontano dal fascio RX, in osservanza del “principio di ottimizzazione”); la loro attività di lavoro è causa di assorbimento di una dose da radiazioni al corpo intero inferiore a 1 mSv/anno. Il caso del “lavoratore non esposto” in quanto presente nel campo di radiazioni prodotte da altri non si verifica in ambito odontoiatrico a motivazione dell'assenza di funzioni asservite a quella dell'Odontoiatra che effettua l'indagine a raggi X e anche in conseguenza dell'applicazione del “principio di giustificazione”.
Differentemente, l'“individuo della popolazione” non è soggetto alle radiazioni per motivi di lavoro. L'ASO che è in luogo sicuro o l'anestesista che non è presente nella sala chirurgica durante l'erogazione della radiazione, entrambi doverosamente sono estranei a qualsiasi operazione lavorativa che li esponga ad una dose da radiazioni ancorché infinitesima), essi non sono “lavoratori” ai sensi del decreto 101.
Quindi solo l’odontoiatra che utilizza il radiografico è considerato esposto o non esposto a seconda della dose da radiazioni stimata?
Precisamente: in materia di radiologia odontoiatrica solo l'Odontoiatra é “lavoratore non esposto” non potendo verificarsi mai, nell'attività radiologica complementare all'esercizio clinico in Odontoiatra, il superamento della dose di 1 mSv/ anno e non essendovi nessun prevedibile motivo lecito perché chiunque altro sia esposto, seppur minimamente, alle radiazioni “in ragione dell'attività lavorativa svolta”.
Chi “classifica" il lavoratore esposto o non esposto?
E’ l'Esperto di Radioprotezione (ERP) l'unico titolare della classificazione dei lavoratori. Infatti l'Art. 131/101 recita: “1. In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro”…. la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere”. L'ERP è “soggetto terzo” sanzionato direttamente. Una volta che l'ERP ha classificato i “lavoratori esposti” o i “lavoratori non esposti” a rischio da radiazioni e identificato gli “individui della popolazione” tra i soggetti dello staff, all'Esercente resta in capo l'obbligo di provvedere affinché i “lavoratori esposti o non esposti” siano sottoposti alla formazione, da svolgersi in base ai temi esposti nell'Art. 111/101, da parte dell'ERP in possesso del titolo di formatore ex decreto 81/08.
La classificazione dell'ASO dal punto di vista radioprotezionistico come “Lavoratore non esposto” invece che la sua identificazione nell'“individuo rappresentativo della popolazione” è responsabilità dell'ERP.
In caso di classificazione dell'ASO come “Lavoratore non esposto” (classificazione errata secondo la sentenza di Ascoli Piceno) la sua formazione, come imposto dall'Art.111/101, è obbligatoria e l'obbligo ricade sotto la responsabilità dell'Esercente, salvo l'annullamento della classificazione.
Quale è il ruolo dell’ASO, cosa può fare?
Credo che tutti i lettori sappiano che il posizionamento della lastrina o sensore radiografico è un'operazione molto critica per la buona riuscita del risultato diagnostico e che deve essere svolta dall'odontoiatra. E’ lo stesso paziente che tiene ferma la lastrina e nel caso sia impossibilitato, sarà il suo accompagnatore ad aiutarlo, non l’ASO.
L'ASO può, nei casi in cui il paziente richieda assistenza rimanergli accanto per verificare la corretta tenuta della lastrina o sensore, proteggere il paziente apponendogli il collare anti radiazione e poi allontanarsi prima che l'odontoiatra azioni il comando di erogazione della radiazione X. Inoltre può eseguire le operazioni tecnicamente necessarie per la formazione dell'iconografia e provvedere a registrare l'esame sul foglio excel predisposto in assolvimento dell'Art. 168 e allegato XXIX del decreto 101 che prevede l'invio dei dati di ogni singolo esame alla Regione entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto 101 (26 agosto 2023) e successivamente ogni 4 anni.
Nel commento alla sentenza aveva ricordato che i ruoli dell’ASO e le precauzioni adottate devono essere contenute nel DVR dello studio. Consigliava anche dei documenti da approntare e fare firmare all’ASO. Quali sono?
Più che il DVR, elaborato ai sensi del decreto 81/2008 (che contempla tutti i rischi ad eccezione del rischio da radiazioni ionizzanti), i documenti in materia di radiazioni X nella nostra legislazione sono previsti dal Decreto 101/2020, precisamente:
E' opportuno anche che il titolare dello studio presenti all'ASO un Ordine di Servizio da lui sottoscritto in cui egli gli impone di astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione nella sala odontoiatrica in cui deve essere eseguito l'esame radiografico e sostare in luogo sicuro, come chiaramente identificato dall'Esperto di Radioprotezione. Lo stesso Ordine di Servizio dovrà essere sottoscritto dall'ASO in segno di impegno ad assolvere il comando ricevuto.
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