HOME - Normative
 
 
15 Ottobre 2025

Radioprotezione nello studio odontoiatrico, (ri)facciamo un po’ di chiarezza

Le indicazioni del dott. Savini sugli obblighi che lo studio odontoiatrico deve rispettare per tutelare il paziente e seguire le regole


Radioprotezione

L'applicazione della normativa sulla radioprotezione (Decreto Legislativo 101/2020) negli studi odontoiatrici è un tema di costante attualità e solleva spesso dubbi tra i professionisti. La recente pubblicazione da parte di Odontoiatria33 della lista dei controlli effettuati dal NAS (LINK) ha riportato in primo piano gli adempimenti obbligatori per chi detiene apparecchiature radiologiche.

Di fronte ad alcune perplessità che i lettori ci hanno posto, abbiamo interpellato il Dott. Danilo Savini, già Segretario nazionale AIO, ci aveva già aiutato a capire la normativa in questo video approfondimento. Nella video intervista che vi proponiamo sotto, abbiamo chiesto al dott. Savini chiarimenti partendo proprio dalla lista delle questioni che il NAS controlla.

La normativa e le figure chiave

Il D.Lgs. 101/2020 recepisce una direttiva europea del 2013 (la 58/EURATOM), abrogando la precedente normativa sulla radioprotezione (D.Lgs. 230/95) e sistematizzando tutte le norme sulle radiazioni, dall'ambiente all'uso medico, oltre ad aggiornare le figure professionali coinvolte.

L'adempimento cruciale per l'esercente che intende installare un apparecchio radiologico (endorale, OPT o CBCT) è contattare e contrattare un Esperto Qualificato.

  • L'Esperto Qualificato deve presentare la pratica iniziale almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'impianto radiologico. L'impianto include l'apparecchio, gli schermi, le protezioni e il layout della struttura.
  • La relazione dell'impianto viene inviata a enti come i Vigili del Fuoco, l'ASL, e l'ARPA.È inoltre obbligatoria la notifica all'ISIN (ente nazionale per l'energia atomica), dove vengono caricati i dati dei radiografici (non l'intera relazione dell'impianto).
  • Queste comunicazioni devono essere rinviate in caso di modifica sostanziale dell'impianto, come l'aggiunta di una nuova endorale, un'OPT o una CBCT.

Sebbene gran parte del lavoro sia svolto dall'Esperto Qualificato, la responsabilità legale delle comunicazioni ricade anche sull'esercente, che è tenuto a firmare e inviare i documenti. 

Controlli, figure e cartellonistica

Una volta installato l'impianto, sono previsti controlli annuali di sorveglianza fisica e di qualità per tutte le tipologie di apparecchi (endorali, OPT e CBCT).

  • Per gli endorali, i controlli sono effettuati direttamente dall'Esperto Qualificato.
  • Per OPT e CBCT, deve essere nominato anche un Fisico Medico, a meno che l'Esperto Qualificato non sia già abilitato o fosse abilitato ante 2000.

L'Esperto Qualificato individua inoltre il Responsabile Impianto Radiologico (RIR) e l'Esercente.

  • Se l'esercente non è la stessa persona che esegue le radiografie (come in assetti societari), per apparecchiature di secondo livello (OPT/CBCT) deve essere nominato un Medico Radiologo come RIR.
  • L'odontoiatra che svolge solo endorali può fungere da RIR, anche se non è l'esercente.

In merito alla cartellonistica, è l'Esperto Qualificato ad indicare quali cartelli affiggere e dove:

  • Un cartello di avviso di presenza dei radiografici e di avviso per le donne potenzialmente o incinta, da posizionare in un punto visibile a tutti i pazienti (solitamente la sala d'attesa o un via di passaggio obbligata).
  • Un cartello di avviso di zona controllata all'esterno della stanza del radiografico.
  • Un cartello di normative di utilizzo in prossimità del radiografico. 

Norme operative e dispositivi di protezione individuali

Le norme operative devono essere affisse vicino al radiografico e indicano le modalità di utilizzo dell'apparecchio e, in genere, chi è autorizzato a eseguire le radiografie.

  • Solo l'odontoiatra abilitato può scattare le radiografie. Le assistenti sono classificate come popolazione generale e non possono scattare radiografie.
  • È necessario un ordine di servizio che imponga alle assistenti di stare lontane dalle apparecchiature.
  • Tutta la normativa sulla radioprotezione si lega direttamente al D.Lgs. 81/08 (sicurezza sul lavoro).

Riguardo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il dott. Savini ha chiarito che non vi è una contraddizione tra l'obbligo di averli in studio e le raccomandazioni scientifiche che indicano in alcuni casi di non farli indossare ai pazienti. Per una radiografia odontoiatrica in condizioni normali, i DPI spesso non sono indicati (e a volte controindicati) per non ridurre la qualità dell'immagine e dover ripetere l'esame, aumentando le dosi. Tuttavia, i DPI devono essere presenti in studio perché sono obbligatori in casi estremi, come per le donne incinta (qualora sia indispensabile radiografarle) o per i tutori/genitori di minori o disabili non collaboranti che devono stare nella stanza. 

Consenso informato e refertazione

Il consenso informato per l'attività radiologica complementare, essendo un atto medico, segue le stesse regole del consenso per gli atti clinici e deve spiegare rischi, benefici e alternative.

  • Per le endorali (a basso rischio), il consenso può essere inserito nel piano di trattamento o nella cartella clinica all'inizio, coprendo tutti gli atti necessari per quel piano o per la vita del paziente.
  • Per gli esami di secondo livello (OPT/CBCT), è necessario un consenso più articolato e specifico per l'atto, legato al principio di giustificazione. La mancanza di giustificazione per un esame radiologico comporta sanzioni penali (da sei mesi a un anno di reclusione e multe da € 20.000 a € 60.000).

Un altro punto fermo è la non refertazione da parte dell'odontoiatra.

  • Il referto è un atto medico riservato esclusivamente allo specialista in radiologia.
  • Refertare una radiografia costituirebbe un atto abusivo e trasformerebbe la radiografia da atto complementare ad atto standalone, rendendola illecita per l'odontoiatra.
  • Invio di radiografie a un service per la refertazione è considerato al limite o non conforme alle leggi, in quanto l'odontoiatra non è abilitato a fare un servizio radiologico, ma solo ad attività radiologica complementare.

Registrazione degli esami e formazione ECM

Sulla registrazione delle radiografie, il dott. Savini ha distinto due obblighi:

  1. Registrazione obbligatoria degli esami di secondo livello (OPT/CBCT), con invio dei dati accorpati (divisi per sesso, età e potenza) alle Regioni per il controllo dell'esposizione media della popolazione. Questo invio è previsto entro il 31 dicembre 2027 per le OPT e CBCT fatte dal 2023 al 2027, ed entro il 2031 per le CBCT.
  2. Registrazione di tutti gli esami (incluse le endorali) nella cartella clinica. L'odontoiatra deve essere in grado di risalire per ogni paziente a: dove e con quale potenza è stata eseguita la radiografia.

Infine, l'obbligo formativo ECM per gli odontoiatri in materia di radioprotezione prevede:

  • L'acquisizione del 15% dei crediti ECM totali (al netto di esoneri e bonus) in ambito di radioprotezione, un requisito superiore a quello di altre categorie mediche.
  • Questa quota del 15% è fondamentale, in quanto la sua mancata acquisizione, anche se si raggiunge il 70% dei crediti totali richiesti per la validità dell'assicurazione, potrebbe non far valere l'assicurazione in caso di contenzioso medico-legale legato alla radiologia. Sul tema si veda il nostro approfondimento cliccando qui.

Il dott. Savini ha concluso ribadendo che la figura di maggiore aiuto per l'odontoiatra nel districarsi in questi adempimenti resta l'Esperto Qualificato.

Sotto potete vedere la video intervista. 




Se hai trovato utile questo articolo e non sei ancora abbonato ad Odontoiatria33, sostieni
la qualità della nostra informazione

ABBONATI

 
 
 
 

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Una ricerca italiana ha analizzato le strategie di protezione radiologica nelle condizioni di ridotta collaborazione, con attenzione a criteri decisionali, accessibilità...


Nessun obbligo di nomina da parte del collaboratore odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione


L’invito è ad “usarle con moderazione e solo quando servono davvero”. L’invito: le radiografie non devono sostituire la visita, ma integrarla


 
 

Nominare il proprio Esperto di Radioprotezione è il primo passaggio fondamenta. Ecco gli altri che l’odontoiatra deve conoscere 


Immagine di repertorio

Queste le indicazioni elencate dal Comandante del NAS di Alessandria durante la 5° Giornata Odontoiatrica Astigiana


Cosa ricordare di una norma che sembra essere non molto chiara per gli studi odontoiatrici. Le indicazioni dell’avvocato Gigola che chiarisce: l’AI è uno strumento, le...


 
 

Il perossido di idrogeno utilizzato nei trattamenti sbiancanti professionali rientra tra i precursori di esplosivi disciplinati dal Regolamento UE 2019/1148. Ecco perché i depositi stanno...


AIO pubblica una guida sulle alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2028 in materia di trattamento di fine rapporto, previdenza complementare e trasparenza retributiva


Per la Cassazione, per fotografare e archiviare le immagini del paziente non basta un consenso privacy generico sul trattamento, serve un'autorizzazione specifica


 
 

Meno burocrazia, più certezze per i professionisti e maggiore tutela per i pazienti. Senna: un modello esportabile in altre Regioni


Altri Articoli

Il ruolo del supporto sistemico nella gestione dei fattori predisponenti: integratore alimentare Curasept Afterapid Defense combina vitamine, minerali e...


Giuseppina Campisi, professoressa ordinaria all'Università di Palermo, interviene sulle reazioni avverse ai farmaci di interesse odontostomatologico e sulle...


La sentenza accoglie parzialmente il ricorso della Fnomceo sulle deroghe al riconoscimento dei titoli. Senna richiama le garanzie necessarie anche in...


 
 

Il decreto del Mimit aggiorna, con decorrenza da aprile 2026, i valori della Tabella unica nazionale per le lesioni con invalidità permanente dal 10% al 100% ...


Il programma Smile Crew, presentato a Milano, punta a coinvolgere oltre 500.000 alunni delle scuole primarie in tre anni con attività dedicate alla...


Approvato un protocollo per garantire assistenza odontoiatrica gratuita ai minori in difficoltà socioeconomica, attraverso una rete di dentisti volontari. ...


 
 

Anaao pubblica le tabelle della pre-intesa 2025-2027 per la dirigenza medica e sanitaria, con incrementi differenziati in base agli incarichi e alle...


Il presidente della CAO nazionale ribadisce la contrarietà al riconoscimento dell'odontotecnico come professione sanitaria e propone una formazione...


Il settore odontoiatrico sta cambiando e non aspetta nessuno. Compensi, delega e controllo della gestione non sono più questioni da rimandare: sono i fattori che ...


 
 

L’associazione richiama l’interrogazione parlamentare di Ilenia Malavasi e la sentenza del Consiglio di Stato del 2024. Politi: “Il percorso per il...


Nel 2025 il 19,6% delle famiglie ha limitato le spese per visite e accertamenti periodici. La spesa sanitaria media mensile è stata di 113,18 euro. ...


Secondo un’indagine Key-Stone commissionata da DentalPro, il 57% degli over 60 non ha effettuato visite odontoiatriche nell’ultimo anno, contro il 29%...


 
 

Ottobre è da sempre il mese dedicato alla prevenzione, un momento in cui l’attenzione verso la salute orale torna al centro della comunicazione. Per gli...


Con l'assegno di novembre arrivano gli aumenti e dieci mesi di arretrati. Aggiornate anche le prestazioni assistenziali e le opportunità di previdenza...


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 

Annuncio in Evidenza


28 Settembre 2026
Vendesi in Milano muri di unità immobiliare ad uso ufficio/studio professionale/studio dentistico di circa 82mq (categoria catastale a 10)

Vendesi in Milano muri di unità immobiliare relativa a luminoso ufficio/studio professionale (utilizzato da circa trent'anni come studio dentistico e quindi già dotato dei relativi impianti idraulici ed elettrico con progetto) di circa 82 mq (categoria A10) più ampio balcone e cantina. Lo studio è situato al 2° piano di uno stabile signorile sito in area pedonale porticata con molteplici attività commerciali nella zona residenziale Lorenteggio/Tolstoj, a pochi metri dalla fermata Tolstoj della Metro 4 e dalla fermata autobus 58. Lo studio si compone di un'area reception all'ingresso, corridoio con ampio armadio, 3 locali uso ufficio (di cui uno adibibile a sala d'aspetto), 2 locali archivio (di cui uno già predisposto con piombatura sui muri per l'inserimento di Ortopanoramico/TCCB), 2 bagni indipendenti ed 1 ripostiglio/locale sterilizzazione ed è dotato di climatizzazione centralizzata a pompa di calore caldo/freddo. Servizio condominiale di portineria e di videosorveglianza. Disponibilità di posto auto comune condominiale per carico/scarico. PER INFORMAZIONI (no agenzie): vmpalombo@libero.it - 3496923067
PLANIMETRIA: in allegato

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi