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15 Ottobre 2025

Radioprotezione nello studio odontoiatrico, (ri)facciamo un po’ di chiarezza

Le indicazioni del dott. Savini sugli obblighi che lo studio odontoiatrico deve rispettare per tutelare il paziente e seguire le regole


Radioprotezione

L'applicazione della normativa sulla radioprotezione (Decreto Legislativo 101/2020) negli studi odontoiatrici è un tema di costante attualità e solleva spesso dubbi tra i professionisti. La recente pubblicazione da parte di Odontoiatria33 della lista dei controlli effettuati dal NAS (LINK) ha riportato in primo piano gli adempimenti obbligatori per chi detiene apparecchiature radiologiche.

Di fronte ad alcune perplessità che i lettori ci hanno posto, abbiamo interpellato il Dott. Danilo Savini, già Segretario nazionale AIO, ci aveva già aiutato a capire la normativa in questo video approfondimento. Nella video intervista che vi proponiamo sotto, abbiamo chiesto al dott. Savini chiarimenti partendo proprio dalla lista delle questioni che il NAS controlla.

La normativa e le figure chiave

Il D.Lgs. 101/2020 recepisce una direttiva europea del 2013 (la 58/EURATOM), abrogando la precedente normativa sulla radioprotezione (D.Lgs. 230/95) e sistematizzando tutte le norme sulle radiazioni, dall'ambiente all'uso medico, oltre ad aggiornare le figure professionali coinvolte.

L'adempimento cruciale per l'esercente che intende installare un apparecchio radiologico (endorale, OPT o CBCT) è contattare e contrattare un Esperto Qualificato.

  • L'Esperto Qualificato deve presentare la pratica iniziale almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'impianto radiologico. L'impianto include l'apparecchio, gli schermi, le protezioni e il layout della struttura.
  • La relazione dell'impianto viene inviata a enti come i Vigili del Fuoco, l'ASL, e l'ARPA.È inoltre obbligatoria la notifica all'ISIN (ente nazionale per l'energia atomica), dove vengono caricati i dati dei radiografici (non l'intera relazione dell'impianto).
  • Queste comunicazioni devono essere rinviate in caso di modifica sostanziale dell'impianto, come l'aggiunta di una nuova endorale, un'OPT o una CBCT.

Sebbene gran parte del lavoro sia svolto dall'Esperto Qualificato, la responsabilità legale delle comunicazioni ricade anche sull'esercente, che è tenuto a firmare e inviare i documenti. 

Controlli, figure e cartellonistica

Una volta installato l'impianto, sono previsti controlli annuali di sorveglianza fisica e di qualità per tutte le tipologie di apparecchi (endorali, OPT e CBCT).

  • Per gli endorali, i controlli sono effettuati direttamente dall'Esperto Qualificato.
  • Per OPT e CBCT, deve essere nominato anche un Fisico Medico, a meno che l'Esperto Qualificato non sia già abilitato o fosse abilitato ante 2000.

L'Esperto Qualificato individua inoltre il Responsabile Impianto Radiologico (RIR) e l'Esercente.

  • Se l'esercente non è la stessa persona che esegue le radiografie (come in assetti societari), per apparecchiature di secondo livello (OPT/CBCT) deve essere nominato un Medico Radiologo come RIR.
  • L'odontoiatra che svolge solo endorali può fungere da RIR, anche se non è l'esercente.

In merito alla cartellonistica, è l'Esperto Qualificato ad indicare quali cartelli affiggere e dove:

  • Un cartello di avviso di presenza dei radiografici e di avviso per le donne potenzialmente o incinta, da posizionare in un punto visibile a tutti i pazienti (solitamente la sala d'attesa o un via di passaggio obbligata).
  • Un cartello di avviso di zona controllata all'esterno della stanza del radiografico.
  • Un cartello di normative di utilizzo in prossimità del radiografico. 

Norme operative e dispositivi di protezione individuali

Le norme operative devono essere affisse vicino al radiografico e indicano le modalità di utilizzo dell'apparecchio e, in genere, chi è autorizzato a eseguire le radiografie.

  • Solo l'odontoiatra abilitato può scattare le radiografie. Le assistenti sono classificate come popolazione generale e non possono scattare radiografie.
  • È necessario un ordine di servizio che imponga alle assistenti di stare lontane dalle apparecchiature.
  • Tutta la normativa sulla radioprotezione si lega direttamente al D.Lgs. 81/08 (sicurezza sul lavoro).

Riguardo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il dott. Savini ha chiarito che non vi è una contraddizione tra l'obbligo di averli in studio e le raccomandazioni scientifiche che indicano in alcuni casi di non farli indossare ai pazienti. Per una radiografia odontoiatrica in condizioni normali, i DPI spesso non sono indicati (e a volte controindicati) per non ridurre la qualità dell'immagine e dover ripetere l'esame, aumentando le dosi. Tuttavia, i DPI devono essere presenti in studio perché sono obbligatori in casi estremi, come per le donne incinta (qualora sia indispensabile radiografarle) o per i tutori/genitori di minori o disabili non collaboranti che devono stare nella stanza. 

Consenso informato e refertazione

Il consenso informato per l'attività radiologica complementare, essendo un atto medico, segue le stesse regole del consenso per gli atti clinici e deve spiegare rischi, benefici e alternative.

  • Per le endorali (a basso rischio), il consenso può essere inserito nel piano di trattamento o nella cartella clinica all'inizio, coprendo tutti gli atti necessari per quel piano o per la vita del paziente.
  • Per gli esami di secondo livello (OPT/CBCT), è necessario un consenso più articolato e specifico per l'atto, legato al principio di giustificazione. La mancanza di giustificazione per un esame radiologico comporta sanzioni penali (da sei mesi a un anno di reclusione e multe da € 20.000 a € 60.000).

Un altro punto fermo è la non refertazione da parte dell'odontoiatra.

  • Il referto è un atto medico riservato esclusivamente allo specialista in radiologia.
  • Refertare una radiografia costituirebbe un atto abusivo e trasformerebbe la radiografia da atto complementare ad atto standalone, rendendola illecita per l'odontoiatra.
  • Invio di radiografie a un service per la refertazione è considerato al limite o non conforme alle leggi, in quanto l'odontoiatra non è abilitato a fare un servizio radiologico, ma solo ad attività radiologica complementare.

Registrazione degli esami e formazione ECM

Sulla registrazione delle radiografie, il dott. Savini ha distinto due obblighi:

  1. Registrazione obbligatoria degli esami di secondo livello (OPT/CBCT), con invio dei dati accorpati (divisi per sesso, età e potenza) alle Regioni per il controllo dell'esposizione media della popolazione. Questo invio è previsto entro il 31 dicembre 2027 per le OPT e CBCT fatte dal 2023 al 2027, ed entro il 2031 per le CBCT.
  2. Registrazione di tutti gli esami (incluse le endorali) nella cartella clinica. L'odontoiatra deve essere in grado di risalire per ogni paziente a: dove e con quale potenza è stata eseguita la radiografia.

Infine, l'obbligo formativo ECM per gli odontoiatri in materia di radioprotezione prevede:

  • L'acquisizione del 15% dei crediti ECM totali (al netto di esoneri e bonus) in ambito di radioprotezione, un requisito superiore a quello di altre categorie mediche.
  • Questa quota del 15% è fondamentale, in quanto la sua mancata acquisizione, anche se si raggiunge il 70% dei crediti totali richiesti per la validità dell'assicurazione, potrebbe non far valere l'assicurazione in caso di contenzioso medico-legale legato alla radiologia. Sul tema si veda il nostro approfondimento cliccando qui.

Il dott. Savini ha concluso ribadendo che la figura di maggiore aiuto per l'odontoiatra nel districarsi in questi adempimenti resta l'Esperto Qualificato.

Sotto potete vedere la video intervista. 




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