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03 Novembre 2020

Sentenza del Tar su ‘’trasparenza’’ Ordini: CAO Brescia precisa

Il Presidente Veronesi sottolinea alcuni punti esposti o interpretati, a suo modo di vedere, erroneamente


Gentilissimo Direttore

Il 9 di settembre è stato pubblicato su Odontoiatria33 un commento dell’avvocato Silvia Stefanelli sulla sentenza del TAR di Brescia in merito ad un ricorso in tema di diniego di accesso agli atti adottato dalla CAO di Brescia. La sempre attenta avvocatessa alla materia ordinistica nell’esprimere le proprie considerazioni pare, tuttavia, essere incorsa in un travisamento dei fatti, forse perché poco chiariti anche nell’impianto della sentenza.E’ necessario premettere e rispondere, muovendo dall’osservazione conclusiva della nota dell’avvocato Stefanelli, che pone l’accento sulla necessità di un corretto ed equilibrato esercizio del potere disciplinare.

L’attività disciplinare è da sempre considerata materia delicata e meritevole di grande attenzione da parte mia e dalla Commissione Albo odontoiatri che ho la responsabilità di presiedere da quindici anni, la quale valuta e pondera, come dovuto, ogni propria decisione e le possibili ripercussioni dei provvedimenti sanzionatori irrogati. Sempre rispondendo alla dott.ssa Stefanelli: siamo motivati fautori della trasparenza dell’attività ordinistica da tempo immemore e, a titolo personale, sostenitore dell’opportunità della pubblicazione (anonima) delle sanzioni comminate, quale sistema d’informazione su etica e orientamenti della magistratura ordinistica.

Sulla questione facciamo allora chiarezza in merito:

  • L’esposto che, nelle considerazioni riportate dalla dott.ssa Stefanelli, nei confronti di comportamenti tenuti da alcune società viene riferito come depositato all’Ordine dalla società “il cui direttore sanitario viene perseguito per un caso di pubblicità”, con motivazioni sovrapponibili a quelle oggetto della convocazione di questo. In realtà non era stato affatto presentato dalla stessa società, ma da un cittadino terzo con tanto di firma apposta. Come poi la società e/o il direttore sanitario inquisito avessero avuto notizia dei contenuti di tale esposto è argomento di difficile comprensione, per altro non chiarito.
  • Il direttore sanitario, al tempo del ricorso al TAR, in realtà era ancora in una fase di valutazione prodromica al possibile coinvolgimento disciplinare (convocazione ex art.39 DPR n.221/1950), quindi non ancora chiamato a difendersi in un procedimento, ma compariva innanzi al Presidente per un colloquio chiarificatore in merito al personale comportamento di vigilanza tenuto sulla pubblicità sanitaria della società rappresentata.

Comportamento, rilevante sul piano deontologico ai sensi degli art.li 56 e 69 del Codice disciplinare, che nulla ha a che vedere con la garanzia di concorrenza, come sostenuto dall'avvocato Stefanelli, in quanto tra le funzioni del direttore sanitario nelle società di capitali operanti nel settore sanitario vi è quella, mi ripeto e sottolineo, di vigilare e garantire il rispetto delle regole sulla pubblicità dell’informazione sanitaria.

Regole poste dalla normativa prioritariamente a tutela del cittadino/paziente, e quindi a salvaguardia dell’art.32 della Costituzione garante di tale tutela e ispiratore delle recenti leggi di Stato sulla materia.

Da qui si evince che lo scenario rappresentato dall’avvocato Stefanelli sia diverso da quello in cui si inserisce la decisione del TAR e già qui sufficiente per chiedersi se, in questa fase, siano configurabili soggetti che abbiano diritto di entrare in possesso di atti e quali, visto l’assenza di apertura di un procedimento disciplinare.

Ritorniamo su quanto non venga chiarito nel commento e tema centrale del motivo di diniego da me espresso, cioè il fatto che non sia stato il direttore sanitario, quindi un medico, a ricorrere al Tar, ma la società proprietaria della struttura, assumendo il diritto di accedere a segnalazioni effettuate agli enti locali e ad atti di possibili disciplinari analoghi, e sul fatto che il Comune territorialmente competente (cui l’Ordine, nel rispetto alla legge 175/92 art.4 e 5, aveva comunicato la situazione oggetto di esposto nei confronti della struttura per la valutazione della pubblicità)  pur confermando la vigenza di tale legge e la violazione delle disposizioni relative, aveva archiviato il procedimento nei confronti della società, sulla base di un ravvedimento postumo della stessa, che si era adeguata alle prescrizioni in materia di pubblicità, solo dopo l’apertura del procedimento di infrazione operato dal Comune stesso.  

Condotta, per inciso, inidonea a scriminare l’illecito e la conseguente sanzione e, a mio avviso discutibile, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, che un’autorità amministrativa competente possa dar tanto rilievo a comportamenti postumi, in difetto di previsione in tal senso contenuti nella legge (vedi sentenze del Consiglio di Stato).

Il tema posto dal caso specifico è se una società di capitali che non sia autore dell’esposto, che non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività, pur di fronte alla riconosciuta commissione di illecito amministrativo, abbia diritto ad accedere, veicolando la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990, ad atti relativi ad altre situazioni, talune ancora in corso di valutazione disciplinare, mosse dall’esposto del cittadino firmatario come precedentemente riportato.

Il TAR riconosce il diritto reso tale dal nocumento teoricamente ottenibile e non ottenuto, per la possibile sanzione comminata al direttore sanitario della struttura, con una motivazione,  riportata in modo parziale nel commento della Stefanelli, in cui vengono valorizzati i seguenti concetti: il “ rapporto associativo degli iscritti all’Ordine”,” la competizione economica sullo stesso mercato”,” l’incidenza che le sanzioni disciplinari provocano sul mercato”,  effetto di cui l’Ordine , come si legge nell’ articolo, “ nell’esercizio delle sue legittime funzioni disciplinari deve tenere conto”. Ricordato che l’art. 22 della legge 241/ 1990 dispone: “al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi''.

Una riflessione sorge spontanea: quale l’interessamento diretto, concreto e attuale di una società che non è e non andrà a procedimento disciplinare ordinistico, non essendo un associato all’Ordine?

E anche il termine “associato” utilizzato per l’iscritto ad un Ente pubblico al quale si accede non attraverso una quota associativa, ma una tassa, per dettato di legge e non per scelta, spiega la difficoltà interpretativa di ciò che realmente sia un Ordine professionale e quale le tutele giuridiche da garantire.
Vengono confusi così piani differenti: la segnalazione al Comune nei confronti delle strutture societarie per norme stabilite per legge e i procedimenti disciplinari di competenza ordinistica per violazioni etiche nei confronti dei sanitari iscritti, stabilite dal Codice Deontologico.

Un’ultima, ma doverosa annotazione: la sentenza del TAR è stata appellata dall’Ordine di Brescia e il Consiglio di Stato, coinvolto, ha sospeso con ordinanza del 16 ottobre 2020 l’esecutività di tale sentenza. 

Dott. Luigi Veronesi (Presidente CAO Brescia) 

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