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09 Marzo 2021

Il falso che inquinerebbe la libera professione

Per il dott. Mele una sentenza darebbe ragione alle sue tesi: gli studi dei liberi professionisti sono luoghi privati e, come tali, non devono sottostare alle norme che regolano i “luoghi aperti al pubblico”


Egregio Direttore,

nel 1984 il recupero nel Fosso Mediceo di Livorno di alcune teste di pietra, immediatamente attribuite al famoso concittadino Amedeo Modigliani, fu salutato da paludati critici d’arte e da interessati curatori di mostre come una straordinaria scoperta di indubbia autenticità. A niente valsero i sospetti sulla contemporanea celebrazione del centenario della nascita di Modì, né la dichiarazione del grande studioso d’arte Federico Zeri, che accusò i suoi colleghi di avallare dei clamorosi falsi per ignoranza ed inconfessabili interessi commerciali. Quelle sculture “dovevano” essere autentiche e tali furono considerate finchè alcuni giovani burloni livornesi se ne dichiararono (e se ne dimostrarono) artefici indiscutibili. Per fortuna non passò molto tempo, altrimenti quei falsi, attraverso le strane amnesie della storia, sarebbero diventati autentici per sempre. 

Nel campo della libera professione per quasi due decenni un clamoroso falso sta inquinando e ostacolando tutta la libera professione, non solo quella odontoiatrica. E sta diventando così integrato nella quotidianità e nelle abitudini, che gli stessi che lo subiscono cominciano a credere che sia vero, subendo delle imposizioni che, essendo illegittime, possono a giusta ragione definirsi angherie.Ormai da anni vado dicendo, facendomi pochi amici e numerosi nemici, che gli studi dei liberi professionisti sono luoghi privati e, come tali, non devono sottostare alle norme che regolano i “luoghi aperti al pubblico”, sui quali le amministrazioni pubbliche continuano a normare in maniera importante.
Questo vale soprattutto, ma non solo, per le sempre nuove e stringenti norme sulle barriere architettoniche. Tutti sappiamo quanto costerebbe continuamente adeguarsi, quanto in molti casi questo sia impossibile e, diciamocelo, spesso anche piuttosto superfluo.  

Un recente caso riapre la questione, altre volte presentatasi alla nostra attenzione, ma mai in maniera così chiara. E spero definitiva. 

Parma 2007 (il che la dice lunga sui tempi della italica giustizia): il Comune intima agli avvocati locali iscritti nel registro dei difensori di ufficio o al gratuito patrocinio di abbattere le barriere architettoniche dei propri studi, ritenendoli luoghi aperti al pubblico. L’Ordine degli Avvocati di Parma e l’Unione delle Camere Penali ricorrono al TAR. Il TAR (evidentemente in difficoltà) respinge il ricorso perché, a suo avviso, il concetto di luogo aperto al pubblico, ai fini della disciplina sulle barriere architettoniche, deve essere interpretato in modo elastico.  
Sì, abbiamo letto bene: in modo elastico. 

E con questo buttiamo nel Fosso Mediceo di Livorno non le false teste di Modigliani ma l’immane lavoro giuridico dei nostri antenati romani. Il diritto romano affrontò, soprattutto in campo penale, il problema del dubbio ma non certo dichiarando la legge “elastica”, quindi manipolabile a secondo delle persone e delle circostanze, bensì attribuendo in maniera chiara un vantaggio al più debole, cioè l’accusato. Da qui la frase “in dubio pro reo”. Invece il TAR, almeno in questo caso, ha tifato per il più forte. 

Recentemente il Consiglio di Stato, investito della questione dai coraggiosi avvocati parmensi, ha ribaltato tale decisione, affermando che lo studio di un libero professionista non è un luogo aperto al pubblico, ma un ambiente privato, e come tale non deve sottostare alle norme più stringenti che valgono per i luoghi aperti al pubblico, comprese quelle riguardanti le barriere architettoniche (ad esempio scalini, ascensori, sanitari), ma solo a quelle più semplici degli edifici e degli spazi privati. Norme che nei nostri studi sono ampiamente rispettate. Soprattutto negli studi odontoiatrici. Per le altre professioni sanitarie non ci scommetterei.  

Non credo sia necessario rimarcare la portata di questa sentenza che, se non porterà ad atteggiamenti più rispettosi della legge da parte delle pubbliche amministrazioni (in Toscana da noi meno che mai), deve confortare i colleghi quando si trovassero ancora una volta davanti a pretese assurde di fronte alle quali sono spesso impreparati solo perché provenienti da fonti autorevoli.

Le “fonti autorevoli” non sempre fanno le cose giuste. A tale proposito ricordo che Federico Zeri, con uno dei paradossi che lo resero famoso e ammirato in tutto il mondo, e altrettanto avversato in Italia, negando alle statue la paternità di Modigliani, concluse che, se veramente le avesse scolpite lui, aveva fatto benissimo a buttarle nei fossi livornesi prima di partire per la Francia perchè erano veramente orribili.
Come sempre più spesso sono orribili le prestazioni della Pubblica amministrazione e della stessa Giustizia italiana. 

Dottor Renato Mele, VicePresidente ANDI Toscana 

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