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19 Aprile 2017

MiSE fa il punto sulle società di capitale e odontoiatria. Ma sui problemi legati alla registrazione dichiara di non avere competenze in merito


Importante comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico inviata venerdì scorso all'OMCeO di Bologna ed all'ANCOD, l'associazione che riunisce le principali Catene odontoiatriche italiane che rispettivamente in data 22 e 23 marzo avevano inviato una propria richiesta di chiarimenti in merito alla problematica della prestazione di servizi di odontoiatria da parte di società "commerciali" oggetto dei pareri del MiSE del 23/12/2016 e del 6/03/2017.

Punto centrale è il codice ATECO per l'esercizio dell'attività odontoiatrica (86.23) che a seguito della prima circolare del MiSE viene assegnato dagli uffici del registro territoriali alle sole StP, come Odontoaitria33 aveva evidenziato.

Una interpretazione della circolare MiSE da parte del sistema camerale che, ha ricordato ANCOD,

"sta provocando ampi problemi alle strutture associate, che si sono viste bloccare l'apertura cli nuove sedi programmale da tempo, con notevoli danni economici".

ANCOD che chiede, stando a quanto scritto nel documento del MiSE, "di valutare la possibilità di individuare, al fine di evitare in futuro il ripetersi di difficoltà operative a carico delle proprie associate, uno specifico ed autonomo codice ATECO per le società commerciali operanti nel settore dei servizi di odontoiatria".

MiSe che nel documento inviato e firmato dal Direttore Generale avv. Mario Fiorentino fornisce un parere sulle questioni sollevate dal OMCeO ed ANCOD chiarendo (ma prendendo anche le distanze dal problema) che il Ministero sulla questione ha competenza giudica mentre la problematica del codice ATECO è di rilevanza "statistica" e riguarda altri uffici a cui, comunque il Ministero ha inoltrato la nota per opportuna coscienza.

Ministero che ricorda che il compito della Camera di commercio-ufficio del registro delle imprese in sede di ricezione delle domande e delle denunce presentate dalle società è verificare la presenza della documentazione richiesta tra cui: "estremi delle licenze, autorizzazioni, concessioni ammistrative o delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri cui l'esercizio dell'attività sia subordinato".

"L'ufficio del registro delle imprese -chiarisce il MiSE- non è, in tale ambito, chiamato, naturalmente a verificare il merito dell'autorizzazione posseduta (rimesso, ovviamente, alle amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione stessa) ma solo a verificare che, ove prevista, essa sia presente".

Quindi se il problema sussiste, sembra dire il MiSe rivolgetevi a chi rilascia l'autorizzazione sanitaria alla struttura.

A questo punto la nota entra nel merito dell'esercizio dell'odontoiatra da parte delle società di capitale.

"Poiché -si legge nella nota- secondo quanto illustrato dalle parti istanti, presupposto amministrativo per lo svolgimento dell'attività in questione è il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter del DLGS 502/1992, sembra da ritenersi che ove questa sia presente (profilo amministrativo); ove l'attività denunciata sia non meramente replicativa di una tipica attività ordinistica, ma attinente ad una tipologia di prestazione caratterizzata da "maggiore complessità" (altro profilo amministrativo); ed ove l'oggetto sociale della società sia formulato in modo da renderlo non meramente sovrapponibile ad attività ordinistiche, ma anzi, idoneo a individuare la prestazione di servizi caratterizzati da maggiore complessità rispetto a quelli tipicamente ordinistici (profilo civilistico); non sussistano motivi per rifiutare l'iscrizione nel registro delle imprese o la denuncia di avvio dell'attività presentata al REA da società commerciali che soddisfino tali condizioni".

Quindi il Ministero ribadisce quanto già da tempo evidenziato ovvero le società di capitale in ambito odontoiatrico non possono svolgere l'odontoiatria (in quanto attività protetta) ma possono farlo come società di servizi se la struttura presenta una "maggiore complessità" e non sia "sovrapponibile ad attività ordinistiche".

Ma chi stabilisce se una clinica di un network è complessamente organizzata rispetto ad uno studio tradizionale? E cosa si intende per sovrapponibile ad attività ordinistica?

Per il MiSE chi rilascia l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 8 ter del DLGS 502/1992, specificando "che in sede di rilascio di detta autorizzazione dovrà essere verificato che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente".

Ma non solo, subito dopo viene specificato: "Deve ritenersi, pertanto, che l'intervenuto rilascio della suddetta autorizzazione implichi una complessiva verifica, da parte delle Autorità preposte, circa la rispondenza delle modalità di svolgimento delle attività alle previsioni di legge; in particolare, nel caso di società commerciali, ciò sembra necessariamente presupporre la positiva verifica della sussistenza di una complessità organizzativa di mezzi, persone e strutture, che risulti prevalente rispetto alle attività professionali, e che dia luogo alla prestazione di un servizio "più complesso" rispetto a quello tipicamente riconducibile ad una professione ordinistica".

Tornando sulla questione del codice ATECO il MiSE, riterrebbe che "la recente modifica alle istruzioni amministrative collegate al codice ATECO 86.23, sopra illustrata, dovrebbe essere sottoposta ad attenta valutazione da parte delle Autorità preposte, al fine di verificarne il perfetto e completo allineamento rispetto al vigente quadro normativo e rispetto a quanto sopra prospettato".

A questo proposito il MiSE ritiene "utilmente valutabile l'introduzione, da parte delle predette Autorità, di un codice ATECO "ad hoc" per le società che offrono servizi odontoiatrici mediante una organizzazione imprenditoriale (diverse, quindi, dalle STP, caratterizzate da uno squisito profilo ordinistico), al fine di superare le molteplici difficoltà di inquadramento (anche a fini fiscali) di tali società, nonché al fine di renderle maggiormente distinguibili dalle società che si limitano a mettere a disposizione i mezzi strumentali attraverso cui i professionisti ordinistici esercitano la propria professione (società "di servizi")".

"A mio parere -commenta il presidente ANDI Gianfranco Prada- il parere del MiSE sollecitato dal OMCeO di Bologna e ANDOCD ribadisce quanto da sempre sosteniamo: le società di capitale che offrono prestazioni odontoiatriche non possono essere autorizzate come strutture sanitarie in ambito odontoiatrico, in quanto svolgerebbero una attività ordinistica, salvo non abbiano una organizzazione più complessa rispetto ad uno studio odontoiatrico e questa organizzazione è data solamente da una Clinica con le conseguenti specificità strutturali ed autorizzative. Oppure non siano una società di servizi ma in questo caso non possono offrire (e fatturare) prestazioni odontoiatriche ma solo servizi agli odontoiatri. Ritengo che anche quanto ribadito dal MiSE confermi come sulla questione la normativa, pur indicando chiaramente che solo un iscritto all'Albo può esercitare l'odontoiatria, sia in forma autonoma che come StP, necessiti di una chiara indicazione che dia a coloro deputati al controllo strumenti univoci per stabilire quando una struttura è complessamente organizzata rispetto ad uno studio odontoiatrico. Per questo torneremo a chiedere alla politica di integrare l'art. 57 del Ddl Concorrenza indicando chiaramente che le uniche società che possono esercitare l'odontoiatria sono le StP".

Norberto Maccagno

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