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07 Marzo 2017

Il MiSE ribadisce: attività odontoiatrica esercitabile in forma societaria solo come StP o studio associato. Possibile invece la costituzione di società di servizi


Il Ministero dello Sviluppo Economico torna, dopo la circolare del 23 dicembre 2016, sulla questione della possibilità per le società di capitale di registrarsi come attività odontoiatrica. Questa volta rispondendo al quesito posto da ANTAMOP, (Associazione Nazionale Titolari Soci e Amministratori Ambulatori Medici e Odontoiatrici) che chiedeva "quali fossero con esattezza i contenuti che intendeva esprimere con la nota in oggetto" (la famosa circolare NdR).

Ed il direttore generale del MiSE avv. Mario Fiorentino tenta di spiegare affermando quanto già indicato, ovvero l'unico strumento che consente di iscrivere una società al Registro delle imprese come attività odontoiatrica è quella della StP.

Nel ribadire questo, la nota ripercorre la vicenda ricordando come il MiSE aveva confermato la decisione del Registro delle imprese di Trento di non iscrivere una Srl come attività odontoiatrica.

Interessante anche la precisazione del MiSE sull'attività di controllo richiesta al Registro delle imprese che prima di "procedere all'iscrizione, l'Ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".

"Nella fattispecie in questione -chiarisce il MiSE- l'Ufficio del Registro delle imprese di Trento si è limitato ad evidenziare che il "veicolo" utilizzato per lo svolgimento dell'attività (la SRL "ordinaria") non sembrava compatibile con la specifica tipologia di attività indicata nell'oggetto sociale (la pura e semplice "attività odontoiatrica")".

Ed il MiSE ricorda come "naturalmente, nell'ambito dell'identico (e rigorosamente delimitato) ambito di competenza": si è "limitato a ripercorrere, conseguentemente, la "storia" degli strumenti delineati dall'ordinamento (anche attraverso elaborazioni giurisprudenziali) per lo svolgimento delle attività professionali ordinistiche, chiarendo che, nel corso della lunga evoluzione, era stata ammessa la possibilità - pur vigente il divieto di svolgere attività professionali protette nella forma di società commerciali recato dalla legge 1815/1939 - di costituire società "commerciali":

a) finalizzate all'offerta di un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti (la pronuncia della Cassazione civile richiamata nel parere della Scrivente si esprime anche nei seguenti termini: "la prestazione di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette");

b) aventi ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l'esercizio cli una attività professionale protetta che, peraltro, resti nettamente separata e distinta dall'organizzazione dei beni di cui si serve (cosiddette "società cli servizio").

Nel parere del 31 dicembre 2016, continua la risposta del MiSE, "è stato inoltre illustrato che in tempi più recenti il legislatore (attraverso la legge 183/2011 e il decreto 34/2013) è pervenuto a regolare lo svolgimento in forma societaria dei servizi che costituiscono l'oggetto delle professioni protette, e si è, attraverso il complessivo esame del quadro giuridico, espresso l'avviso che tale ultima forma costituisca, in base all'ordinamento vigente, l'unica modalità per svolgere in forma societaria dette attività. Sulla base di tale ricostruzione, nonché sulla base della fattispecie prospettata dalla citata Camera di commercio (SRL "ordinaria" che denunciava l'avvio di "attività odontoiatrica") questa Amministrazione non ha potuto che convenire con l'ente camerale circa l'incompatibilità della specifica attività denunciata con il veicolo giuridico individuato per esercitarla".

Da ciò non discende, evidentemente, per quanto di competenza, alcuna valutazione della Scrivente circa l'attuale possibilità di costituire società commerciali per gli scopi sopra indicati alle lettere a) e b) nonché, più in generale, alcuna valutazione di merito sulle concrete modalità di svolgimento di una determinata attività, attenendo le valutazioni di questa Amministrazione, per i profili di cui si è qui in parola, la astratta riconducibilità tipologica di un atto o fatto di cui si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge".

Per il presidente ANTAMOP Pietro Paolo Mastinu (nella foto) "risulta quindi evidente e non più contestabile il fatto che il MiSE non ha mai inteso dichiarare l'illegalità e l'illegittimità dei nostri ambulatori, ma solo impedire ad un soggetto (quasi certamente un odontoiatra) di richiedere l'inizio attività in una forma (la Srl) non compatibile con la semplice attività odontoiatrica, come previsto dalla Legge".

Questo ulteriore parere del MiSE lascia (forse) ancora aperto un dubbio interpretativo, ovvero quale codice Ateco la società di servizi che vuole operare nell'abito odontoaitrico deve utilizzare per iscriversi. Certamente non il 86.23 (attività odontoiatrica) quello attualmente utilizzato da molte Srl in campo odontoiatrico che sembra venire riservato alle sole StP o Studi associati, come aveva rilevato Odontoiatria33.

Sulle altre questioni aperte dalla circolare MiSE e dal dibattito che ne è scaturito come la possibilità di fatturare direttamente al paziente le prestazioni sanitarie da parte delle società di servizi o quella della possibilità, sempre da parte delle società di servizi, di acquistare dispositivi medicali o farmaci il cui acquisto è riservato agli iscritti all'Albo, il presidente ANTAMOP annuncia di aver presentato interpelli ai Ministeri competenti di cui si aspetta un pronunciamento.

Norberto Maccagno

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