La legge Bersani ha abrogato il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine ma rimangono fermi i principi di trasparenza e veridicità della pubblicità, nonché di non equivocità e correttezza delle informazioni veicolate.
Ad indicarlo è stato il Tar di Genova con la sentenza, pubblicata il 27 ottobre scorso, con la quale conferma l'ordinanza del Comune di Sarzana di sospensione dell'autorizzazione sanitaria di un Centro Dental Pro reo di non aver rispettato le norme sulla pubblicità. Ma la vera novità della sentenza è quella che, sul tema della pubblicità, è stato coinvolto il sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria (e non l'AGCM) e ad essere giudicato responsabile non è stato il direttore sanitario (contro il quale probabilmente verrà comunque aperto un procedimento disciplinare) ma la proprietà dell'attività odontoiatrica a cui viene sospesa l'autorizzazione sanitaria, imponendo di fatto la chiusura dello studio (in questo caso) per sei mesi.
La vicenda
La CAO di La Spezia avanzava una richiesta al Comune di Sarzana per la revoca dell'autorizzazione sanitaria del Centro Dental Pro sito in un centro commerciale della zona: il motivo è la violazione dall'art. 5, comma 5, L. n. 175/1992, "per avere la società ricorrente omesso di indicare in alcuni annunci pubblicitari nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria della citata struttura".
Secondo quanto indicato nella sentenza, nei pressi della struttura era stato posizionato un totem pubblicitario con il logo Dental Pro (senza indicazioni specifiche riconducibili al singolo studio) il cui messaggio informava di una promozione sugli impianti dentali scontati del 50%.
La difesa
Attraverso i suoi legali, Dental Pro propone ricorso contro l'ordinanza del Comune di sospendere l'autorizzazione per sei mesi (la norma prevede un minimo di 6 fino ad un massimo di un anno di sospensione dell'autorizzazione) "in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato sulla base di disposizioni normative espressamente abrogate dalla disciplina sopravvenuta che avrebbe eliminato tutti i limiti gravanti sulla pubblicità professionale".
Il TAR
Il Tribunale Amministrativo, nonostante sia stato chiamato ad esprimersi sulla sospensiva del provvedimento, decide di entrare anche nel merito del ricorso presentato dai legali di Dental Pro giudicandolo infondato.
Per i giudici, i D.L. 4/7/2006 n. 223, D.L. 13/8/2011 n. 138 e D.P.R. 7/8/2012 n. 137 non hanno abrogato tutte le norme che regolamentavano la pubblicità in ambito professionale.
Stando alla sentenza l'art. 4, comma 2, L. n. 175/1992, con riferimento alla pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge, prescrive che "È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.".
Il successivo art. 5, comma 5, continuano i giudici, prevede che "Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.".
Il TAR, ripercorrendo tutte le modifiche legislative approntate in questi anni sul tema della pubblicità, ricorda come sia ammessa anche in ambito professionale "la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie".
Per meglio entrare nel tema del ricorso i giudici indicano che "a fronte di tale intento normativo, gli art. 4, comma 2, e 5, comma 5, L. n. 175/1992, sui quali il provvedimento censurato si è basato, non prevedono alcun divieto circa lo svolgimento della pubblicità informativa né alcuna prescrizione con essa incompatibile, ma si risolvono nella previsione di adempimenti funzionali a garantire la più ampia trasparenza della informazione resa, ciò che peraltro risulta pienamente conforme ai principi delineati dalla stessa normativa di riforma".
"È dunque da escludere -viene chiarito- che le disposizioni normative in esame siano state oggetto di un'abrogazione espressa".
Sentenza che ricostruisce il quadro normativo:
a) il complesso normativo di cui alla L. n. 175/1992 non è stato oggetto di una integrale abrogazione espressa da parte delle successive riforme;
b) l'art. 2 del D.L. n. 223/2006 si è limitato ad abrogare le disposizioni concernenti divieti di svolgimento di pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni;
c) l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 138/2011 si è limitato ad abrogare le norme concernenti la pubblicità informativa aventi ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti in contrasto con i principi di cui al precedente comma 5, lett. g) (libertà della pubblicità, trasparenza, veridicità, correttezza delle informazioni);
d) l'art. 4 D.P.R. ha ribadito che la pubblicità informativa relativa ai servizi professionali deve essere funzionale all'oggetto, veritiera, corretta e non ingannevole, equivoca e denigratoria.
Molto probabilmente la società ricorrerà contro questa sentenza al Consiglio di Stato e non è ancora chiaro se la clinica dovrà comunque chiudere oppure attenderà la decisone della sentenza definitiva.
Norberto Maccagno
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
approfondimenti 23 Luglio 2026
La CCEPS respinge il ricorso e conferma la decisione della CAO di Brescia. Contestati: messaggio promozionale sull'implantologia, l'uso di termini ritenuti fuorvianti e l'omessa comunicazione...
Le norme ma anche e soprattutto le regole dal punto di vista della deontologia. Ne abbiamo parlato con il presidente CAO di Catanzaro che ha posto (sui social) la questione
Pechino intensifica la lotta alle fake news in campo sanitario, ritirati dagli schermi televisivi gli spot ritenuti fuorvianti
normative 27 Febbraio 2026
Strumento a disposizione anche dei liberi professionisti. Ecco come fare a richiederlo e perché investire su Dental Cadmos ed Odontoiatria33 conviene di più
approfondimenti 04 Dicembre 2025
A chiederlo è l’ANDI in audizione in Commissione Sanità della UE. Ghirlanda: la sanità non è un business, servono accordi con i Paesi extra Ue e norme stringenti sulla pubblicità
approfondimenti 30 Ottobre 2017
In riferimento alla sentenza del Tar di Genova, pubblicata il 27 ottobre scorso, che conferma l'ordinanza del Comune di Sarzana di sospensione dell'autorizzazione sanitaria di un centro DentalPro,...
O33Approfondimenti 24 Luglio 2026
Le risonanze magnetiche rivelano che chi perde più denti presenta nel tempo maggiori segni di deterioramento della sostanza bianca cerebrale
Dalla cronaca alla responsabilità: perché l’intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per l’odontoiatria e la medicina, ma solo se rimane sotto il controllo della...
Approvato emendamento Borghetti per finanziare un progetto sperimentale di odontoiatria sociale destinata agli anziani economicamente fragili
O33Normative 24 Luglio 2026
Dalla classificazione dei dispositivi ai rischi per operatori e pazienti, fino agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il documento include una check-list per verificare la conformità dello...
Approfondimenti 23 Luglio 2026
In occasione della Giornata Mondiale del Self-Care, Haleon richiama l'attenzione sul valore della prevenzione e sul ruolo della salute orale quale componente essenziale del...
Lettere al Direttore 23 Luglio 2026
Alcune considerazioni del prof. Luigi Rubino sull’evoluzione del rapporto tra odontoiatra ed odontotecnico nell’era digitale
Approfondimenti 23 Luglio 2026
La CCEPS respinge il ricorso e conferma la decisione della CAO di Brescia. Contestati: messaggio promozionale sull'implantologia, l'uso di termini ritenuti fuorvianti e l'omessa comunicazione...
Cronaca 23 Luglio 2026
Organizzato a Torino dal COI a fine ottobre e rivolto a odontoiatri e odontotecnici. Il corso contribuirà a sostenere il progetto solidale “Un sorriso migliora la vita”
Approfondimenti 22 Luglio 2026
Secondo l’analisi dell’avvocato Roberto Longhin, l’emendamento introduce una deroga al sistema ordinario e rischia di creare un precedente nei rapporti tra Parlamento e...
Cronaca 22 Luglio 2026
La vicenda richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi legati all’interruzione improvvisa dell’attività di strutture odontoiatriche organizzate in forma societaria
Approfondimenti 22 Luglio 2026
L’incauto acquisto ricade sui professionisti. Attivato un programma che consente di verificare rapidamente l'autenticità dei prodotti
Cronaca 21 Luglio 2026
L’aveva presentata ANDI Lombardia che si dice ora “sconcertata” per l’inaccettabile decisione dell’Authority su una campagna che fornisce informazioni non veritiere e...
Uno studio su 77 mila over 50 evidenzia forti disparità tra i Paesi. Italia tra quelle con il rischio più elevato di spese odontoiatriche "catastrofiche"
Zizzo (SUSO): urge il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) per l’attivazione dei corsi
