E’ corretto condannare il medico non iscritto all’apposito Albo per abusivismo se esercita la professione di odontoiatra. A confermarlo è la Corte di Cassazione penale (sentenza 2691/18) chiamata ad esprimersi sul ricorso di un laureato in medicina titolare di una struttura sanitaria in cui era, anche, l’amministratore unico. Il medico titolare della Srl veniva condannato dal Tribunale di Trieste per esercizio abusivo della professione in quanto, sprovvisto di iscrizione all’Albo degli odontoiatri (essendosi laureato in medicina nel 2007), avrebbe collaborato con gli odontoiatri che operavano all’interno della struttura nella cura dei pazienti.
Medico che ha fatto presente al Giudice che non risultava vera l’accusa di essere “stato privo di ogni specializzazione, avendo egli quale medico chirurgo conseguito due master, l'uno in "Chirurgia orale" e l'altro in "Implantoprotesi in odontostomatologia", all'esito di una poderosa attività tecnico-pratica (pari a millecinquecento ore di attività formativa)”. Inoltre il medico non si sarebbe mai qualificato come odontoiatra, ma poiché operavano presso struttura odontoiatri iscritti al relativo albo, egli non avrebbe che esercitato il ruolo di direttore sanitario sull'operato dei primi”.
Tra gli altri motivi del ricorso avanzato dal medico condannato, anche il fatto che la normativa riserverebbe agli odontoiatri “nell'esecuzione di interventi di odontostomatologia - branca della medicina che si occupa della cura della bocca e del cavo orale, di chirurgia orale e di implantoprotesi - e una previsione normativa che faccia divieto al laureato in Medicina e Chirurgia dell'esercizio degli indicati interventi, nella insufficienza a costituire competenza esclusiva degli iscritti all'Albo degli odontoiatri la previsione, contenuta nella legge istitutiva L. n. 409 del 1985, di appartenenza di determinate attività ai primi”. “Il divieto –secondo quanto si legge negli atti del ricorso- riguarderebbe l'uso e la spendita del titolo di odontoiatra in difetto di iscrizione all'albo, ipotesi, questa, non contestata al medico”.
Ma non solo tra gli articoli di legge e le sentenze portate dal legale ad avvalorare la tesi difensiva del medico viene anche indicato come “La centralità della figura del medico-chirurgo con conseguente assorbimento delle pretese specifiche competenze dell'odontoiatra riceverebbe conferma anche dalla disciplina riservata alla figura dell'odontotecnico che all'art. 11,R.D. n. 1334 del 1928 contenente il regolamento per l'esecuzione della L. n. 1264 del 1927 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, prevede che gli odontotecnici realizzino apparecchi di protesi su impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati, a norma di legge, all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria”.
Entrando nel merito della vicenda, la Cassazione nel giudicare il ricorso infondato ricorda che “L'abilitazione all'esercizio della professione è elemento che segnando la distinzione tra professioni "protette" e "non protette" attribuisce fondamento costituzionale solo alle prime in quanto rette da ordini professionali (art. 33 Cost., comma 5) per attività che, rimesse nella loro determinazione alla legge, restano subordinate nel loro esercizio all'iscrizione in appositi albi o elenchi (in identica prospettiva nella disciplina civilistica, l'art. 2229 cod. civ. dettato a definizione dell'"Esercizio delle professioni intellettuali"). L'obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l'appartenenza necessaria ad ordini o collegi assolvono, come osservato in dottrina, ad una duplice funzione che è da una parte quella di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell'ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal modo garantendo l'interesse generale al corretto esercizio della professione e l'affidamento della collettività. L'esclusività della funzione professionale, definita anche da limitazioni all'accesso imposte dal legislatore ordinario, rinviene giustificazione, come rilevato da attenti autori, per molte professioni, tra le quali quella sanitaria, proprio dall'esistenza di un effettivo interesse pubblico da tutelare”.
Dopo aver ricordato il quadro normativo riferito all’esercizio della professione medica, la Corte ricorda come nel nostro ordinamento “vige un generale regime di incompatibilità tra iscrizione all'albo degli odontoiatri e l'iscrizione ad altri albi professionali (art. 4, comma 3) e si riconosce facoltà di iscrizione a peculiari categorie di medici (art. 4, comma 2; art. 20, comma 1) tra i quali rientrano i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che abbiano iniziato la formazione universitaria prima del 28 gennaio 1980 o dopo detta data ed entro quella del 31 dicembre 1984, avendo superato la prova attitudinale prevista dal D.L.vo n. 386 del 1998 o trovandosi in possesso dei diplomi di specializzazione indicati nell'art. 19, comma 3 e nell'art. 20, comma 1, lett. b) (odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia)”.
“L'esercizio della professione –continua la sentenza- è quindi, in via ordinaria consentito, ferme le deroghe individuate dalla disciplina transitoria dovuta dalla necessità di disciplinare con i dovuti distinguo di posizioni peculiarmente connotate dalle diverse discipline determinate dal susseguirsi delle fonti, a colui che, conseguita la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbia superato l'esame di Stato e sia iscritto al relativo albo”.
“È bene ricordare sul punto –precisano i giudici- anche l'intervento, a chiarimento, curato dal Ministero della Salute, con nota della "Direzione generale delle risorse umane delle professioni sanitarie" del dicembre del 2009, che ha escluso che la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale rientri fra quelle che abilitano i medici a svolgere l'attività odontoiatrica, con riaffermazione del carattere obbligatorio dell'iscrizione all'Albo degli odontoiatri”.
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L’analisi della sentenza del dott. Marco Scarpelli
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