In questi giorni la sentenza del Tribunale di Milano (numero 1654/2018) con la quele viene giudicato colpevole un dentista che dovrà risarcire i danni causati dalla sua condotta imprudente in un caso di riabilitazione implantoprotesico, ha creato interesse nel settore in quanto alcuni organi di informazione l’hanno indicata come prima applicazione della Legge Gelli sulla responsabilità contrattuale.
“La Legge Gelli –spiega ad Odontoiatria33 Marco Scarpelli (nella foto), odontologo forense- norma prevalentemente la responsabilità delle strutture pubbliche e private nei confronti del paziente anche in funzione dell’attività clinica svolta dai propri collaboratori, il caso in questione riguarda un singolo libero professionista operante nel proprio studio”. “Nella sentenza –continua- il Giudice in linea generale tiene conto della legge Gelli, che anche è citata nel testo, se pure, in realtà, la chiamata in causa del collega operatore odontoiatra abbia escluso altri ingressi in causa di terze chiamate (in particolare l’assicurazione), non tanto per i dettami della Legge Gelli (più “adattativa” alle condizioni di società o strutture chiamate in causa che al libero professionista), quanto per il fatto che il collega è rimasto contumace (ed in quanto assente ovviamente senza possibilità di esercitare alcun tipo di azione possibile). Ciò è avvenuto sia nel preliminare Accertamento Tecnico Preventivo (Ricorso per ATP ai sensi del 696 c.c.), che nella fase di mediazione, che infine nella causa di merito”.
La vicenda
La paziente, si legge nella sentenza, si sottopone a trattamenti odontoiatrici volti a donarle un migliore aspetto estetico. Il dentista proponeva un trattamento, per un costo di 18.250 euro, scontato a 14.000 euro, che prevedeva la sostituzione dei ponti protesici esistenti e la chiusura dei diastemi presenti nell'arcata superiore; intervento da realizzarsi, da un lato, mediante la ricopertura protesica di tutti i molari e dell'elemento inferiore 35 e, dall'altro, attraverso la realizzazione di 4 nuove corone fisse degli incisivi superiori. Il professionista procedeva a realizzare tredici corone protesiche fisse in zirconioporcellana. previo inserimento di perni sugli incisivi superiori, senza eseguire i ritrattamenti canalari degli elementi-pilastro. Eseguiva altresì lo sbiancamento dei denti naturali nel tentativo di renderli di colore simile alle corone protesiche applicate. Il tentativo tuttavia falliva ed il medico decideva di applicare 15 faccette in zirconio-porcellana su tutti i denti naturali, con ulteriore aggravio di costi per 10.450 euro. I trattamenti eseguiti non avevano l'esito sperato, permanendo gli inestetismi cromatici tra denti naturali e denti artificiali, e provocando alla paziente forti dolori, che la costringevano ad assumere analgesici, ipersensibilità agli stimoli tecnici, difficoltà nella masticazione e distacco di una faccetta in zirconio.
Nell'ottobre 2013 la paziente si rivolge ad un altro dentista il quale, ravvisando una serie di problematiche, proponeva un nuovo intervento volto a risolvere la sintomatologia dolorosa che affliggeva la paziente, oltre che a rimediare agli inestetismi ancora presenti. Al fine di valutare le responsabilità del primo dentista la paziente si rivolge ad un altro dentista che rilevava colpa grave nell'operato del primo medico. A questo punto la paziente promuove un procedimento per accertamento tecnico preventivo, che accertava la responsabilità del dentista, e successivamente proponeva il procedimento di mediazione, al quale tuttavia il medico chiamato in causa non partecipava. La paziente cita in giudizio il dentista “per chiedere, previa declaratoria di risoluzione del contratto concluso dalle parti, il risarcimento di tutti i danni patiti, anche di quelli futuri, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.
Il giudice condanna il dentista a risarcire la paziente, considerato il tempo trascorso da quando il danno si è verificato (5 anni), con un importo di 18.936,08 euro più una maggiorazione del 10% (2% annuo) dell'intero danno, così ottenendo un credito complessivo pari ad euro 20.829,69. A questi si devono aggiungere 1.990 euro per le perizie del CTU, 225 euro di contributo unificato oltre spese generali al 15%, oltre alle spese di lite pari a 4.230 euro, oltre 518 euro per contributo unificato, oltre spese generali al 15%.
Le valutazioni dell'odontologico forense
“Discutibile –continua il dott. Scarpelli- l’atteggiamento del collega che, correttamente notificato degli atti (condizione che il Giudice preliminarmente provvede a verificare) si è disinteressato delle varie procedure venendo condannato, a fronte di un valore netto di danno risarcibile pari ad € 19.000 circa, ad una somma complessiva pari ad € 32.000 circa: la differenza è pari a circa il 70% di costi in più”.
Una difesa efficace del collega ed in tempi contenuti non solo, forse, avrebbe potuto alleggerire l’entità del danno puro, commenta l’odontologo forense, “ma certamente avrebbe alleggerito la quota di spese in esubero: ad esempio, un passaggio della sentenza evidenzia carenza ed inadeguatezza della documentazione clinica, limite che solo l’odontoiatra operatore avrebbe potuto colmare”. Scarpelli ritorna sui richiami data da alcuni organi di stampa alla sentenza come “condanna in base alla legge 24/2017 (Gelli) ... per responsabilità contrattuale". “In realtà –dice- la responsabilità contrattuale viene valutata sulla base di “consolidato orientamento” di Corte di Cassazione, citando il Giudice sentenze del 2009 e del 2011 pre- Gelli, con indicazione dei criteri di valutazione della responsabilità e di onere della prova, così di fatto indicando, per medico e paziente, quali siano i rispettivi oneri. Pare, a chi scrive, di poter valutare come la sentenza risulti allineata all' “orientamento seguito dalla sezione” dallo stesso Giudice richiamato in un passaggio della sentenza; la sezione è la Prima civile del Tribunale di Milano, specializzata tra l’altro in “colpa medica” e quindi in frequente trattazione di contenzioso odontoiatrico”.
“Indubbiamente –conclude Scarpelli- la Legge Gelli è nuovo strumento di riferimento, la sentenza in questione segue consolidati orientamenti della Sezione ma proviene da un passato seppure prossimo, non particolarmente o solo sfumatamene influenzato dalle novità della Gelli”.
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