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04 Settembre 2018

Da gennaio obbligatorio il separatore di amalgama in studio

Ecco le indicazioni del Ministero dell'Ambiente

LOrem ipsum

di Norberto Maccagno


Il Ministero dell'Ambiente, come indicato Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, ha emanato il 6 agosto scorso l‘informativa sull’utilizzo dell’amalgama dentale facendo proprie (senza modifiche) quanto indicato nell’articolo 10 del Regolamento europeo. 

Negli anni scorsi ANDI aveva cercato di intervenire sul Ministero della Salute per cercare di rendere più “light” all’applicazione dei dentisti italiani, ma il Ministero sembra aver preferito adottare il regolamento senza dare specifiche indicazioni ai dentisti italiani. Interventi soprattutto sull’adozione dei separatori d’amalgama visto che le norme previste sull’utilizzo dell’all’amalgama nel nostro Paese sono già regolamentate dal decreto dell’ottobre 2001 e l’Italia, con Danimarca, Svezia, Estonia e Finlandia,  è tra i pochi paesi europei ad effettuare meno del 5% di ricostruzioni in amalgama dentale, secondo un recente report dell’HCWH Europe.   

Utilizzo dell’amalgama

 L’utilizzo dell’amalgama dentale in Italia è regolamentato dal decreto del Ministero della Salute dell’ottobre 2001. L’informativa ministeriale emanata lo scorso 6 agosto riprende quanto previsto dal regolamento europeo indicando che dal 1° gennaio 2019 l’amalgama dentale può essere usata solo in forma incapsulata pre-dosata mentre l’uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato (in Italia lo era già dal 2001).  Ministero dell'Ambiente che ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2018, l’amalgama dentale non può essere utilizzata per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente

Separatori d’amalgama 

Di fatto la vera novità per gli studi odontoiatrici italiani introdotta dal Regolamento e confermata dall’indicazione ministeriale, è quella che dal primo gennaio 2019, in base al comma 4 del Regolamento europeo, “gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell’acqua usata”.

Da capire se l’obbligo riguarda i riuniti in cui viene rimossa o lavorata l’amalgama oppure tutti i riuniti dello studio. Una interpretazione letterale della informativa ministeriale, ma anche del Regolamento europeo, indicherebbe come corretta la seconda ipotesi. 

Inoltre i titolari di studio dovranno garantire che:

a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato nel Regolamento Europeo.

I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.Infine, in base al comma 6, i dentisti dovranno garantire che i loro rifiuti di amalgama, “compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama non ché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata”.

I dentisti non potranno “in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell’ambiente”.  

La decisione sulle sanzioni da applicare agli inadempienti spettano al Ministero competente individuato dal Governo che dovrà prevederle e comunicarle alla UE entro la data di applicazione del Regolamento.


Nota: articolo modificato il 5 settembre ore 11:00



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