Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate ed il parere del dott. Ciccarelli di SIOF e del prof. Guida di SIMEO
La possibilità di detrarre l'IVA per le prestazioni di medicina estetica è una questione da una parte molto chiara anche se poi dipende da molteplici fattori, tra tutte la finalità della prestazione.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. 633/1972, sono esenti dall'IVA le prestazioni sanitarie rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.
Questa esenzione, però, non si applica indistintamente a tutte le prestazioni di medicina estetica anche se a renderle sono medici e dentisti abilitati. Infatti, la norma esclude le prestazioni che non hanno una finalità terapeutica, ovvero quelle che non mirano a curare una patologia o a migliorare lo stato di salute del paziente.
Secondo le linee guida dell'Agenzia delle Entrate, la finalità terapeutica di una prestazione medica deve essere intesa come "prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione di una malattia o disturbo".
“Le prestazioni che hanno esclusivamente un carattere estetico come ad esempio il trattamento delle rughe o l'aumento del volume del seno o delle labbra –spiega ad Odontoiatria33 il dott. Enrico Ciccarelli, consigliere SIOF-, sono escluse dall'esenzione IVA, poiché non possono essere considerate terapie collegate ad una diagnosi di patologia e quindi finalizzate ad un processo di cura. Diverso per quelle necessarie a completare un percorso di cura come per esempio gli interventi al volto dopo un intervento per la riduzione di una frattura o una mastoplastica ricostruttiva a seguito di un tumore al seno. Per fare un esempio odontoiatrico, nel caso di una ricostruzione degli elementi frontali (conseguente ad un trauma per esempio) e la correzione dell’eventuale gummy smile conseguitone (non pre – esistente al traumatismo ma conseguente allo stesso) attraverso iniezioni di filler alle labbra, l’esenzione Iva è fruibile per l’applicazione del filler in quanto parte della prestazione sanitaria resa al paziente”.
“Le prestazioni di medicina estetica che non sono riconosciute come aventi finalità terapeutiche –continua- sono soggette all'applicazione dell'IVA al 22%. Questo avviene quando l'intervento è volto principalmente a migliorare l'aspetto estetico del paziente, senza una diagnosi medica che giustifichi la necessità di un trattamento terapeutico. Un esempio che può ulteriormente chiarire la ratio è quello dello sbiancamento dentale che, se è a fini estetici, come nella quasi totalità dei casi, va fatturato con IVA”.
Il Decreto Anticipi del dicembre scorso, (Dl 145/23) interviene sulla possibilità di poter applicare l’esenzione prevista dal dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche alle “prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.
Ma chi deve redigere “l’apposita attestazione medica”?
“Il decreto, di fatto, amplia le prestazioni di medicina estetica esenti IVA a quelle finalizzate a mantenere o ristabilire la salute psico-fisica, visto che quelle riferite alla cura di patologie erano già esenti prima del decreto”, dice ad Odontoiatria33 il prof. Antonio Guida presidente SIMEO. “In questo caso –chiarisce- gli specialisti di riferimento che potranno rilasciare l’attestazione medica che certifica la necessità dell’intervento di medicina estetica e quindi l’esenzione IVA, saranno lo psichiatra, psicologo, neurologo”.
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