Due emendamenti al decreto Prestazioni sanitarie istituiscono un registro dei medici estetici che seguono un percorso formativo ad hoc ma l’iscrizione sarebbe preclusa agli odontoiatri
Dopo l’approvazione del Decreto Bollette in cui era contenuta la norma che ha modificato il profilo professionale degli odontoiatri ampliandone le competenze professionali all’attività di medicina estetica -al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso-, si è aperto il dibattito sulla necessità di legare questa attività ad una formazione specifica e certificata. Ultimo in ordine cronologico, sul tema, il dibattito organizzato in Expodental Meeting dalla SIOCMF, la Società scientifica legata al Collegio dei docenti, si veda il nostro approfondimento.
Ora la politica sembra voler intervenire sul tema. Due emendamenti al Decreto Prestazioni sanitarie in discussione in Commissione Affari sociali alla Camera, presentati dalla maggioranza di Governo, tentano di dare alcune regole a chi offre prestazioni di medicina estetica a cominciare dal definire gli ambiti della medicina estetica: “La medicina estetica –viene indicato negli emendamenti- comprende la diagnosi medica delle alterazioni morfologiche estetiche congenite, acquisite o derivanti da malattie e traumi, nonché i relativi interventi medici non chirurgici finalizzati al miglioramento dell'aspetto fisico della persona, con l'unico obiettivo di mantenere e ristabilire il benessere psicofisico”.
Due i “paletti” che se approvati verrebbero posti a chi vuole proporsi come chei esercita la medicina estetica, l’obiettivo, viene chiarito, è “garantire ai pazienti la qualità e sicurezza delle cure”.
Il primo è l’istituzione di Registri provinciali dei medici estetici presso ogni Ordine dei medici e degli odontoiatri. Solo i medici in possesso di requisiti formativi specifici potranno iscriversi, previa verifica da parte di una commissione ad hoc istituita all’interno dell’Ordine stesso. Questi registri locali confluiranno poi in un Registro nazionale, disponibile online, così che ogni cittadino possa consultarlo e sapere se il proprio medico estetico è adeguatamente formato.
Alcuni Ordini provinciali (tra cui Roma e Milano) hanno già attivato da tempo dei registri simili a cui possono essere iscritti anche gli odontoiatri che dimostrino di aver seguito una formazione specifica.
Il secondo è la formazione. A questi registri potranno iscriversi i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini, devono possedere uno tra i seguenti titoli:
a) diploma di master universitario di II livello in medicina estetica di durata biennale conseguito presso Università pubbliche o private in Italia o all'estero con frequenza esclusivamente in presenza e parte pratica su paziente svolta dal discente;
b) diploma di formazione in medicina estetica di durata quadriennale con frequenza in presenza, comprensivo di parte teorica e parte pratica su paziente svolta dal discente, rilasciato da una Scuola post-universitaria pubblica o privata, il cui programma sia validato da una società scientifica di medicina estetica accreditata presso il Ministero della salute;
c) un diploma di specializzazione medico-chirurgica che preveda uno specifico insegnamento di medicina estetica;
d) per i medici che già esercitano attività di medicina estetica, una comprovata esperienza di almeno sette anninel settore e la partecipazione ad un corso di Medicina estetica definito da apposito decreto ministeriale.
Entrambi gli emendamenti non sembrano prevedere la possibilità per i laureati in odontoiatria di iscriversi, da capire se è una chiara volontà per privilegiare i medici o solo una dimenticanza nella stesura del testo. Nel caso gli emendamenti venissero approvati così come presentati, gli odontoiatri non potrebbero iscriversi al Registro, e quindi sarebbero penalizzati nei confronti dei pazienti, ma potrebbero comunque esercitare la medicina estetica non invasiva o minimamente invasiva come definito dal DDL 714/23 (Decreto Bollette) che rimarrebbe pienamente in vigore.
Questi i testi dei due emendamenti presentati, di fatto molto simili tra loro:
Proposta emendativa 25.01.
1. La medicina estetica comprende la diagnosi medica delle alterazioni morfologiche estetiche congenite, acquisite o derivanti da malattie e traumi, nonché i relativi interventi medici non chirurgici finalizzati al miglioramento dell'aspetto fisico della persona, con l'unico obiettivo di mantenere e ristabilire il benessere psicofisico.
2. Ai fini del riconoscimento dei percorsi formativi e professionali di cui al comma 1, a garanzia della qualità e sicurezza delle cure, presso gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono istituiti i Registri provinciali dei medici di medicina estetica, ai quali possono fare domanda di iscrizione i medici in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. L'iscrizione nel Registro provinciale del medico che ne faccia richiesta è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge attraverso apposita Commissione di medicina estetica istituita all'uopo in seno all'Ordine. I dati dei Registri tenuti a livello provinciale dagli Ordini confluiscono nel Registro nazionale pubblicato nel sito internet istituzionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, consultabile dai cittadini.
3. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di cui al comma 2, i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini, devono possedere uno tra i seguenti titoli:
a) diploma di master universitario di II livello in medicina estetica di durata biennale conseguito presso Università pubbliche o private in Italia o all'estero con frequenza esclusivamente in presenza e parte pratica su paziente svolta dal discente;
b) diploma di formazione in medicina estetica di durata quadriennale con frequenza in presenza, comprensivo di parte teorica e parte pratica su paziente svolta dal discente, rilasciato da una Scuola post-universitaria pubblica o privata, il cui programma sia validato da una società scientifica di medicina estetica accreditata presso il Ministero della salute;
c) un diploma di specializzazione medico-chirurgica che preveda uno specifico insegnamento di medicina estetica;
d) per i medici che già esercitano attività di medicina estetica, una comprovata esperienza di almeno sette anni nel settore e la partecipazione ad un corso di Medicina estetica definito da apposito decreto ministeriale.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i programmi formativi per il conseguimento del diploma di cui al comma 3, lettera b) e il programma formativo del corso di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo.
Presentato dall’On. Ciocchetti Luciano
Proposta emendativa 25.02.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
1. La medicina estetica comprende la diagnosi medica delle alterazioni morfologiche estetiche congenite, acquisite o derivanti da malattie e traumi, nonché i relativi interventi medici non chirurgici finalizzati al miglioramento dell'aspetto fisico della persona, con l'unico obiettivo di mantenere e ristabilire il benessere psicofisico.
2. Ai fini del riconoscimento dei percorsi formativi e professionali di cui al comma 1, a garanzia della qualità e sicurezza delle cure, presso gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono istituiti i Registri provinciali dei medici di medicina estetica, ai quali possono fare domanda di iscrizione i medici in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. L'iscrizione nel Registro provinciale del medico che ne faccia richiesta è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge attraverso apposita Commissione di medicina estetica istituita all'uopo in seno all'Ordine. I dati dei Registri tenuti a livello provinciale dagli Ordini confluiscono nel Registro nazionale pubblicato nel sito internet istituzionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, consultabile dai cittadini.
3. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di cui al comma 2, i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini, devono possedere uno tra i seguenti titoli:
a) diploma di master universitario di II livello in medicina estetica di durata biennale conseguito presso Università pubbliche o private in Italia o all'estero con frequenza esclusivamente in presenza e parte pratica su paziente svolta dal discente;
b) diploma di formazione in medicina estetica di durata quadriennale con frequenza in presenza, comprensivo di parte teorica e parte pratica su paziente svolta dal discente, rilasciato da una Scuola post-universitaria pubblica o privata, il cui programma sia validato da una società scientifica di medicina estetica accreditata presso il Ministero della salute;
c) un diploma di specializzazione medico-chirurgica che preveda uno specifico insegnamento di medicina estetica;
d) per i medici che già esercitano attività di medicina estetica, una comprovata esperienza di almeno sette anni nel settore e la partecipazione ad un corso di Medicina estetica definito da apposito decreto ministeriale.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i programmi formativi per il conseguimento del diploma di cui al comma 3, lettera b) e il programma formativo del corso di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo.
Presentato dagli Onorevoli Patriarca Annarita, Benigni Stefano, Polidori Catia
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