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12 Dicembre 2014

Il rapporto studio odontoiatrico e laboratorio odontotecnico. Le precisazioni della CAO nazionale in tema di StP


Se dal punto di vista fiscale non è ancora ben definita quale forma di tassazione si deve applicare alle Società tra Professionisti (StP) è invece chiara la possibilità di attivare StP con soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto all'Ordine della professione oggetto dell'attività della StP.
Così, per quanto riguarda l'odontoiatria, potranno essere costituite StP con finalità studio odontoiatrico composte da laureati in odontoiatria e diplomati odontotecnici, ma anche igienisti dentali o semplici soci di capitale, ricordando che il numero dei soci dentisti dovrà essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Sul rapporto dentista odontotecnico in tema di StP è intervenuta la CAO Nazionale con una nota a seguito di uno specifico quesito avanzato da un presidente provinciale CAO.

"Premesso che la collaborazione fra dentista e odontotecnico è assolutamente indispensabile per poter offrire prestazioni protesiche di qualità al paziente nel contesto di un piano terapeutico e riabilitativo di responsabilità diretta del Medico - scrive il presidente CAO Giuseppe Renzo- è altrettanto fondamentale che le rispettive competenze non si confondano, proprio per tutelare la salute del paziente".
Ricordando che il D.P.R. 14/01197 fissa i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l'esercizio nelle strutture pubbliche e private del SSN per le attività sanitarie, viene sottolineato che è compito di ogni Regione regolamentare nello specifico la materia.
Per questo, in merito alla coesistenza nei medesimi locali del laboratorio odontotecnico con lo studio Odontoiatrico la CAO precisa che occorrerà verificare, pertanto, se la normativa regionale e comunale di competenza preveda specifici divieti.

Sulla collaborazione tra odontoiatra ed odontotecnico viene ricordato che questa deve "tener sempre presente il limite sino al quale tali nuove strutture possono spingersi senza entrare in contrasto sia con la normativa che tutela la professione sanitaria (Legge 175/1992) sia con quella che tutela l'attività dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico (R.D. n.l334 del 31/05/1928)".

In merito alla possibilità di un diplomato odontotecnico di entrare come socio non professionista di una StP con oggetto sociale l'attività odontoiatrica questo "non potrà certamente avere la possibilità di rapportarsi con i pazienti".

"E' ovvio continua la nota- che per prestazioni tecniche non vanno certamente intese attività di carattere sanitario che sono di esclusiva competenza dei soci professionisti".

Con la nuova norma, infatti, si possono costituire tutti i rapporti associativi previsti dal codice civile e il rapporto associativo può essere istaurato, pertanto, anche tra professionisti non iscritti ad un Albo, purché cittadini europei e in possesso di un titolo abilitante.
Inoltre, ricorda il presidente Renzo, la normativa non impone che l'amministrazione societaria sia affidata ad un odontoiatra; anche un socio tecnico o un socio di puro investimento o un soggetto estraneo alla compagine societaria può assumere nella società professionale la funzione di amministratore. "L'importante è che le prestazioni siano svolte in via esclusiva da parte dei soci in possesso del titolo abilitante allo svolgimento di dette prestazioni e che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, determini la maggioranza dei 2/3".

"È necessario però segnalare -conclude la nota- che tale coesistenza è posta sotto particolare attenzione da parte delle autorità sanitarie le quali intendono scongiurare la commissione del reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all'art. 348 c.p., da parte dell'odontotecnico o altra figura non abilitata, che si configura quando questi ispezioni il cavo orale ed esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente. Compito che deve essere esclusivamente svolto dall'odontoiatra. Si ricorda infatti che la professione di odontotecnico non è una professione sanitaria, ma è equiparabile ad un'attività artigianale".

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