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16 Giugno 2017

Non snaturare la professione odontoiatrica. L'appello del presidente Renzo che chiede di autorizzare gli Ordini a controllare le strutture dove si esercita l'odontoiatria


Il presidente della CAO Nazionale Giuseppe Renzo (nella foto) in vista della discussione sul Ddl Concorrenza che dovrebbe riprendere il 26 giugno, ha trasmesso una nota agli onorevoli Guglielmo Epifani e Maurizio Bernardo, rispettivamente Presidente della "Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo" e Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

La nota nasce sulla base delle indicazioni pervenute in Federazione da parte di molte CAO provinciali sollecitate dallo stesso presidente Renzo ed interviene "in modo significativo nella materia specifica della complessa normativa elaborata dai due rami del Parlamento", si legge in una nota.

Per ricordare come vi sia "uno stretto ed imprescindibile collegamento fra l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri e lo svolgimento della relativa attività professionale" la CAO ricorda gli articoli delle leggi che lo prevedono:

• la Legge 24/07/1985 n. 409, che istituisce la professione di odontoiatra ha individuato i soggetti legittimati all'esercizio della professione stessa tenuti all'iscrizione nell'apposito Albo professionale, tenuto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

• L'art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) stabilisce che "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi".

• L'art. 2231 c.c., stabilisce: "quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione".

• L'art. 33, comma 5, della Costituzione stabilisce, inoltre, che è prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale .

Per il presidente CAO, "l'ingresso delle società commerciali che hanno lo scopo di svolgere direttamente l'attività professionale è quindi del tutto inaccettabile sulla base anche del parere del 23/12/2016, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha chiarito che l'attività professionale odontoiatrica, quale attività protetta, costituisce oggetto esclusivo delle società tra professionisti (istituite ai sensi dell'art. 10, commi 3/11, della L. 11/11/2011, n. 183 e del decreto del Ministero della Giustizia del 8/02/2013, n. 34)".

Lo stesso MISE- aggiunge il presidente Renzo, "chiarisce che l'ingresso di società commerciali non in forma di StP, può essere consentito solo al fine di costituire società di mezzi oppure società in cui l'aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento, pur presente, di attività professionali protette".

Per il presidente CAO il "quadro normativo appare quindi delineato e interventi legislativi, che in sostanza consentono a società di capitali di gestire studi professionali diretti all'esercizio delle prestazioni odontoiatriche, non possono essere condivisi e rischiano di snaturare la professione intellettuale di odontoiatra in cui i legittimi esercenti iscritti all'Albo sono i soli in grado di garantire una corretta tutela della salute odontoiatrica dei cittadini".

Presidente CAO che entra anche nel merito del testo approvato dal Senato ed in particolare sui commi 154, 155, 156 e 157, rilevando "che tale normativa dovrebbe prevedere la figura di un Direttore Sanitario a tempo pieno per le strutture odontoiatriche e che lo stesso non debba avere alcuna funzione di diretto operatore nella struttura per evitare un palese conflitto di interesse fra controllore e controllato".

"Il contratto fra il Direttore Sanitario e la struttura -continua la nota inviata ai parlamentari- dovrebbe avere inoltre il preventivo nullaosta dell'Ordine ove il sanitario risulti iscritto per evitare le sempre ricorrenti violazioni deontologiche".

Infine la richiesta di "integrare l'art. 8 della Legge 175/92, prevedendo un comma 3 che consenta agli Ordini di promuovere ispezioni non solo, come accade attualmente per gli studi professionali, ma anche per le strutture dove si eroghino prestazioni odontoiatriche".

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