Dal 29 agosto sono in vigore le norme contenute nella Legge sulla Concorrenza, tra queste l'obbligo per le società operanti come attività odontoiatrica di nominare un direttore sanitario unico iscritto all'Albo degli odontoiatri.
Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente anche un ambulatorio odontoiatrico -specifica la legge- "ove il direttore sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica (iscrizione Albo odontoiatri), dovrà essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto all'Albo degli odontoiatri".
La mancata osservanza della norma comporterà "la sospensione delle attività della struttura", un successivo decreto che doveva essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (29 agosto) avrebbe dovuto definire le modalità di applicazione della sanzione, per esempio per quanti giorni deve rimanere chiusa la struttura.
Ma il problema non è tanto nel fatto che manchino le modalità di applicazione della sanzione, comunque già oggi se viene "scoperto" che il direttore sanitario opera in più strutture scatta la sospensione dell'autorizzazione. Molto probabilmente, dopo aver dimostrato di essersi messa in regola, la struttura odontoiatrica può riaprire. Il problema è come venga verificata l'applicabilità della norma.
Le strutture odontoiatriche presenti sul territorio italiano (circa 5mila come aveva rilevato una inchiesta di Odontoaitria33) sono in regola?
Abbiamo verificato dai siti ufficiali delle principali catene presenti sul territorio italiano: DentalPro, Caredent, Vitaldent. Sui siti dei tre marchi, per ogni clinica presente sul territorio italiano, vengono indicati i nomi dei direttori sanitari (tutti diversi). E la cosa si complica se si cerca indistintamente la parole "cliniche dentali", molti dei siti evidenziati da Google non indicano il nome del direttore sanitario.
Poi chi controlla, chi verifica che il tale iscritto all'Albo non abbia assunto più di una direzione sanitaria (magari all'insaputa della struttura che lo ha nominato), quale ruolo ha l'Ordine?
L'articolo 69 del Codice di deontologia medica indica che "Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l'autonomia e la pari dignità dei professionisti all'interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce. Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall'ordinamento per l'esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all'art.1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.
Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità dei servizi erogati e sulla correttezza nel materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa".
Ma questo avviene?
"Alcuni iscritti segnalano al proprio Ordine di competenza di aver accettato la direzione sanitaria nella determinata struttura odontoiatrica, ma capisce bene che per un Ordine provinciale è impossibile sapere se tutti lo fanno", dice ad Odontoiatria33 il presidente nazionale CAO Raffele Iandolo (nella foto).
Per il presidente CAO manca una norma di legge che obblighi chiaramente l'iscritto a comunicare l'assunzione dell'incarico al proprio Ordine e istituisca un registro pubblico tenuto dalle CAO provinciali in cui venga indicato il nome del direttore sanitario per la singola struttura. "Se però si scopre che l'iscritto ha assunto una direzione sanitaria senza comunicarla questo è già oggi passibile di sanzione disciplinare", ricorda Iandolo.
"Un registro ad hoc pubblico -spiega il presidente CAO- sarebbe utile anche per i cittadini che potrebbero conoscere il nome del direttore sanitario della struttura dove si recano". Ma il presidente Iandolo evidenza come non sia sufficiente che la comunicazione dell'assunzione della direzione sanitaria avvenga presso l'Ordine in cui è iscritto ma deve essere comunicata anche all'Ordine competente per territorialità, dove l'iscritto esercita e dove la struttura è ubicata. "Molto spesso -dice Iandolo- ci siamo trovati di fronte iscritti che avevano assunto incarichi di direzione sanitaria non solo fuori provincia ma addirittura fuori regione e poi", continua, "si deve prevedere anche un controllo sull' orario in cui il direttore sanitario sta in studio. Deve essere presente per verificare che tutto si svolga correttamente, non si può assumere una direzione sanitaria e poi andarci una volta al mese".
"Queste richieste le porteremo al Ministero della Salute chiedendo di inserirle non solo nei decreti attuativi previsti per l'applicazione della Legge Lorenzin ma anche in quello previsto dalla Legge sulla Concorrenza", assicura Iandolo.
Norberto Maccagno
Articolo modificato il 27 febbraio 2018 alle ore 16,40
Sull'argomento leggi anche: 27 Febbraio 2018: Vitaldent rispetta quanto indicato dal Ddl Concorrenza in tema di direttore sanitario e pubblica i nomiLe precisazioni del Gruppo ad un nostro articolo
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